In rosso sono evidenziate le
parti del Decreto che si riferiscono
all'attività di Protezione Civile ed a quella relativa alle telecomunicazioni
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300.
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11,
comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo
1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
4 giugno 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998,
n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per la
razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione
di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.
2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate
nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici
nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni,
agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei
decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 2
(Ministeri)
1. A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:
1. Ministero degli affari esteri
2. Ministero dell'interno
3. Ministero della giustizia
4. Ministero della difesa
5. Ministero dell'economia e delle finanze
6. Ministero delle attività produttive
7. Ministero delle politiche agricole e forestali
8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
12. Ministero per i beni e le attività culturali
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonchè per mezzo delle
agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale
nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di
personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con
l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte
salve le competenze del ministero degli affari esteri.
TITOLO I
L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI
Articolo 3
(Disposizioni generali)
1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:
1. Ministero dell'interno
2. Ministero della giustizia
3. Ministero dell'economia e delle finanze
4. Ministero delle attività produttive
5. Ministero delle politiche agricole e forestali
6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
8. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
9. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti
ministeri:
1.Ministero degli affari esteri
2.Ministero della difesa
3.Ministero per i beni e le attività culturali
Articolo 4
(Disposizioni sull'organizzazione)
1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi
compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo
19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le
diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia.
La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad
assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre
amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati
dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun
ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione
periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a
ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti medesimi.
Articolo 5
(I dipartimenti)
1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle
funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi
aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di
indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti
stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali,
finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli
uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei
risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli
indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nel dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio, dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo
del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei
programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonchè di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento di controllo e di vigilanza nei
confronti degli uffici del dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la
trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di
efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il
conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma
7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo
procedimento;
h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.
Articolo 6
(Il segretario generale)
1. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti
disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio del segretario generale è soppresso. I
compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il
regolamento di cui al precedente articolo 4.
2. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, è istituito l'ufficio del
segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro.
Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per
l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli
uffici e le attività del ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne
riferisce periodicamente al ministro.
Articolo 7
(Uffici di diretta collaborazione con il ministro)
1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro,
per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino
delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano
l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle
connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra
funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse
ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonchè del compito di promozione e sviluppo dei sistemi
informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con
il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il
corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche
attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo
permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del
Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio
normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione
della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche
estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.
TITOLO II
LE AGENZIE
Articolo 8
(L'ordinamento)
1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo,
svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni
pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.
2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro
secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate
dagli articoli 3, comma 1, e 14 dei decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive
modificazioni.
3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle
disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento
dell'incarico di capo del dipartimento.
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti,
di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in
conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base
delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento
al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della
responsabilità della gestione, nonchè della responsabilità per il conseguimento dei
risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto,
nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o,
nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di
attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il
direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque,
oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e
rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare
l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente
e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa
ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in
un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da
accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle
modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare
al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali
l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a
tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero
competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione
delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti
fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro
competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente,
composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei
conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro
supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro
competente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del
decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di
speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti
interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal
ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti
delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione
dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione
dei ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di
contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.
Articolo 9
(Il personale e la dotazione finanziaria)
1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse
dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici,
di cui al precedente articolo 8, comma 1;
b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.
2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono
corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di
provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni
caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.
3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è
mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le
amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla
stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni secondo quanto disposto
dal precedente comma 2;
b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le
prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dei ministero competente e
suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante
connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
Articolo 10
(Agenzie fiscali e di protezione civile)
1. Le agenzie fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate, anche in deroga
agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del
presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e
nei termini ivi previsti.
TITOLO III
L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
Articolo 11
(L'ufficio territoriale del governo)
1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.
2. Gli uffici territoriali del governo
mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi
assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni
dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome.
3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione
assume anche le funzioni di commissario del governo.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità dell'ufficio
territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo,
dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al
comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle
relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni
strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e
funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle
competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento
in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di
amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento
prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture
periferiche trasferite all'ufficio territoriale dei governo e della disciplina vigente per
il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonchè la dipendenza funzionale
dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazione dai ministeri di settore per
gli aspetti relativi alle materie di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche
degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della
pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli
uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il
titolare dell'ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una conferenza permanente,
da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il
titolare dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da
una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche
regionali dello Stato.
TITOLO IV
I MINISTERI
CAPO I
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
(omissis)
CAPO II
IL MINISTERO DELL'INTERNO
Articolo 14
(Attribuzioni)
1. Al ministero dell'interno sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della
regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di
protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza immigrazione, asilo, soccorso
pubblico, prevenzione incendi.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro
funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e
sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo
sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di
cittadinanza, immigrazione e asilo.
3. Il ministero svolge attraverso il
corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla
normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai
sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Articolo 15
(Ordinamento)
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro.
2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del
governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo
sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
CAPO III
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(omissis)
CAPO IV
IL MINISTERO DELLA DIFESA
Articolo 20
(Attribuzioni)
1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione
a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore,
pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti
aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e
delle vie di comunicazione marittime ed aeree, pianificazione generale operative delle
Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a
missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli
organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o
le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle
decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati;
informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi;
classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle
attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della
collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi
programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza
fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni
amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del
personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni,
informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali;
leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento
dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie
per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e
privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico
industriale.
(omissis)
CAPO V
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(omissis)
CAPO VI
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Articolo 27
(Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. E' istituito il ministero delle attività produttive.
2. Al ministero sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente
commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave
e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero
e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica,
radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle
comunicazioni, con particolare riguardo per il
commercio elettronico.
3. Al ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni del ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato, del ministero del commercio con l'estero,
del ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la presidenza del
consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il
presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorità perchè concernenti
funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo
1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti
locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al ministero delle attività produttive le risorse e il personale del
ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del ministero della
sanità, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni
assegnate al ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.
Articolo 28
(Aree funzionali)
1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale,
del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della
legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva,
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che
abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca
applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni
prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e
mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzatone della
qualità dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in
accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo
del sistema turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione,
sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche
di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel
mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i
consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti
industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei
mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati
specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonchè dei prodotti alimentari;
autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti,
prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di
accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova;
promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;
b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica
commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi, elaborazioni,
negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli
organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali
limitatamente ai settori di competenza; collaborazione all'attività di cooperazione
internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal ministero degli affari esteri;
coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con
l'estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione
degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di
internazionalizzazioni delle imprese e delle attività produttive e promozione degli
investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la
disciplina valutaria assegnata alla competenza del ministero dell'economia e delle
finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione,
assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio
dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto
l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte
per l'esportazione e l'importazione ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e
l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della
produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti
operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) comunicazioni e tecnologie
dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del
servizio universale delle telecomunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della società
dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con
particolare riguardo alla. concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai
rapporti con il concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al
rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla
verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla
vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed
alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul
mercato; servizi postali e bancoposta,
con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e
di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei
servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul
rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni
multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su
supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare
riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento,
certificazione ed omologazione nel settore; coordinamento della ricerca applicata per le
tecnologie innovative e nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e
l'implementazione dei nuovi standard.
Articolo 29
(Ordinamento)
1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in
riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
2. Il ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del
governo, nonchè, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.
Articolo 30
(Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri)
1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni
private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sono trasferite al ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al
ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 31
(Agenzia per le normative ed i controlli tecnici)
1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9.
2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine,
degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre,
all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di
accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.
3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard
per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro
approvazione ministeriale.
4. In materia di comunicazioni spetta
all'agenzia:
a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;
b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione;
accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi,
installazioni, allacciamenti e manutenzioni.
5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare
convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di
cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
6. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato e del ministero delle comunicazioni che svolgono le attività demandate
all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia.
Articolo 32
(Agenzia per la proprietà industriale)
1. E' istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli
articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per
invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà
industriale.
3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi
prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificazioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare
convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di
cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
5. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e
le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
CAPO VII
IL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
(omissis)
CAPO VIII
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
Articolo 35
(Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
tutela dell'ambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del
suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e
rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche.
3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei
ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni
conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in
materia di polizia forestale ambientale.
Articolo 36
(Aree funzionali)
1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali;
sorveglianza monitoraggio e controllo nonchè individuazione di valori limite, standard,
obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche, per l'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo;
b) valutazione d'impatto ambientale; prevenzione
e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti; interventi di bonifica;
interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione
dei fattori di rischio;
c) assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione,
conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversità,
della fauna e della flora; difesa dei suolo; polizia ambientale; polizia forestale
ambientale: sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato,
controlli sulle importazioni e sul commercio delle specie esotiche protette, sorveglianza
sulla tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali;
d) gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento
idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.
Articolo 37
(Ordinamento)
1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del
presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in
relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.
2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui
all'articolo 11.
Articolo 38
(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)
1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8
e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale
per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del
suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e
interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del
consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
4. Nell'ambito dell'agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in
materia ambientale, è costituito, con il regolamento di organizzazione di cui
all'articolo 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni
previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra
l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'articolo 03, comma 5, del decreto
legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici
nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale
e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
Articolo 39
(Funzioni dell'agenzia)
1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonchè le altre assegnate
all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui
agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè ogni altro compito e
funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
Articolo 40
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio
1989, n. 183;
b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
CAPO IX
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(omissis)
CAPO X
IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
(omissis)
CAPO XI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(omissis)
CAPO XII
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
(omissis)
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 55
(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)
1. A decorrere dalla data del decreto
di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive
all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
- il ministero dell'economia e delle finanze,
- il ministero delle attività
produttive,
- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
- il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
b) sono soppressi:
- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
- il ministero delle finanze,
- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
- il ministero del commercio con l'estero,
- il ministero delle comunicazioni,
- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri,
- il ministero dell'ambiente,
- il ministero dei lavori pubblici,
- il ministero dei trasporti e della navigazione,
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- il ministero del lavoro e della previdenza sociale,
- il ministero della sanità,
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
- il ministero della pubblica istruzione,
- il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
(omissis)
CAPO IV
AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 79
(Agenzia di protezione civile)
1. E' istituita l'agenzia di protezione
civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia
regolamentare, amministrativa, finanziaria patrimoniale e contabile.
2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in
materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile,
istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico
nazionale.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende
funzionalmente dall'agenzia.
4. L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto
legislativo, dalle norme del codice civile.
5. L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita ai
sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6. L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo 80
(Vigilanza)
1. L'agenzia è sottoposta alla
vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzo sull'attività
dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo
dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al
ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di
sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro dell'interno può
chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di
legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano
esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso
sull'ordinamento finanziario e contabile.
2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le
variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.
Articolo 81
(Compiti)
1. L'agenzia svolge compiti relativi a:
a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, dì cui all'articolo 107, comma
1, lettere a) e, f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del
consiglio dei ministri;
b) l'acquisizione di elementi tecnici
sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione
dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:
1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la
loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di
volontariato;
2) la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;
3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento
delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con
le regioni e gli enti locali interessati;
d) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei
compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei
mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;
f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;
g) l'attività di formazione in materia di protezione civile;
h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed
antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro
impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo
e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o
dell'allarme tempestivo;
i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di
rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di
monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;
l) l'attività di informazione alle popolazioni interessate;
m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione
alle attività di protezione civile;
n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali
bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di
interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.
2. Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della
protezione civile che il ministro dell'interno presenta al Parlamento.
3 Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:
a) per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e
nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e
tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
5. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati
attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 1 compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed
l), sono esercitati sentite le regioni.
Articolo 82
(Organi)
1. Sono organi dell'agenzia:
a) il direttore
b) il comitato direttivo
c) il collegio dei revisori dei conti
2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica
nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni
di pericolo e a fronteggiare le emergenze.
3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da
quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato su
designazione della conferenza unificata.
4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere
confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei
ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell'interno.
5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due componenti
effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola
volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su designazione,
quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Articolo 83
(Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile)
1. Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e
10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva
tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie
situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è composta da un
docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di
vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da
esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Il comitato operativo della
protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in
emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al
soccorso. E' presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti
dell'agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali
di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia e
che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle
regioni. Alle riunioni del comitato possono essere invitate le autorità regionali e
locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere
invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi
ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle
amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed
amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine
all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. L'agenzia, sentite le regioni,
definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la
struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con
il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Articolo 84
(Fonti di finanziamento)
1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:
a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modifiche;
b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per
fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;
c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da
preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia;
d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;
e) proventi derivanti da entrate diverse.
2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli
dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Articolo 85
(Personale)
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'agenzia sono
disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo
45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener
conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle
corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle
emergenze.
2. L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Esperti altamente qualificati
possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non
superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione
comparativa.
Articolo 86
(Primo inquadramento del personale)
1. Entro il termine di cui all'articolo 37, comma 1, l'agenzia provvede all'inquadramento
del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì
inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.
2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, personale di ruolo in servizio
presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del
ministero dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, comma
2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il
dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il
personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in
posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma
2. Il contratto integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili
professionali per il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.
3. L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di
cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento
dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati.
Articolo 87
(Norme finali e abrogazioni)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi
l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i
regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo
79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse.
2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è
soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della
stessa legge.
CAPO V
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE
(omissis)
Articolo 89
(Disposizioni finali)
1. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del
presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 luglio 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO