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NORMATIVA



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Legge 3 agosto 1999 nr.265.   Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonch� modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

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Decreto Legislativo 30 luglio 1999 nr.300. Riforma dell'organizzazione del Governo, creazione dell'Agenzia di protezione Civile, soppressione del Ministero delle Comunicazioni, attribuzione dei compiti di protezione civile.

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Presidenza del Consiglio - lettera 23 ottobre 1998 che chiarisce che l'ARI Nazionale � iscritta nell'elenco delle Associazioni di Volontariato di P.C. Il documento fa seguito alle difficolt� sollevate da parte di molte Regioni nell'impiego di operatori ARI   laddove le stesse regioni impediscono l'iscrizione nei loro registri alle nostre sezioni, con motivazioni tecnico-burocratiche generalmente riconducibili al fatto che poich� l'ARI ha sede a Milano � in Lombardia solo che pu� avvenire l'iscrizione. Questo spiega anche perch� in molte regioni quando c'� un'emergenza la gente deve arrangiarsi come pu�. In Sicilia, davanti alla negazione di un ovvio diritto delle nostre sezioni all'iscrizione nei registri regionali, il Comitato Regionale comunic� al Dipartimento di astenersi da ogni attivit� addestrativa.

Prefettura di Perugia - ordinanza del 22 ottobre 1997 con la quale si conferisce all'ARI il coordinamento dei servizi radio effettuati da radioamatori. Durante il terremoto nell'Umbria e nelle Marche, i coordinatori della rete radio ARI si erano infatti trovati, specialmente durante i week-end, con decine di richieste da parte di radioamatori singoli oppure facenti parte di altre associazioni, di intervenire nei soccorsi in atto, creando notevole imbarazzo ed una gran mole di lavoro. Risultando insostenibile la situazione creatasi, il prefetto di Perugia dispose che ogni intervento dei radioamatori (sia ARI che di qualsiasi altra associazione), dovesse essere coordinato dal Comitato Regionale ARI dell'Umbria, evitando anche che volontari intervenuti con altre associazioni per altri compiti svolgessero poi il servizio di radiocomunicazioni alternative di emergenza, nel mentre decine di operatori ARI R.E. erano pronti ad intervenire ma non venivano chiamati, sembrando alle autorit� responsabili dell'emergenza che tutte le postazioni fossero coperte. In sostanza fu compreso il concetto che se servono i collegamenti effettuati dai radioamatori DEVONO essere chiamati gli operatori dell'ARI R.E., restando l'utilizzo di volontari chiamati sull'emergenza per svolgere altre attivit� ed in possesso di licenza di radioamatore del tutto eccezionale e limitato ai primi momenti dell'emergenza. Se il servizio � necessario, i responsabili hanno semplicemente da richiedere radioamatori al Comitato Regionale che provvede a fornirli.

Commissariato del Governo del Friuli Venezia Giulia - ordinanza 10 dicembre 1997 - prove di collegamento regionali tra le prefetture. Sono delle prove fatte in VHF e UHF sia in fonia che a mezzo collegamenti packet ad alta velocit�. Sono fatte bimestralmente e servono per controllare la rete ARI del Friuli Venezia Giulia

Ministero dell'Interno - circolare 29 dicembre 1995 che dispone l'esclusiva dell'ARI ad operare dalle prefetture italiane. Il documento fa seguito al alcuni spiacevoli episodi, il pi� grave avvenuto alla prefettura di Torino in occasione dell'alluvione del Piemonte, con l'impossibilit� per gli operatori ARI di accedere al CCS della prefettura "occupato" da altra associazione di protezione civile, con un ovvio scadimento della qualit� del servizio offerto.

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Legge 24 febbraio 1992 nr.225. Istituzione del servizio nazionale di protezione civile

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Presidenza del Consiglio - ordinanza 7 maggio 1985 - nomina di Giannino ROMEO, I2RGV a coordinatore delle reti radio nazionali alternative di emergenza. Notare che la nomina riguarda qualsiasi associazione o gruppo di radioamatori che abbia a che fare con la rete nazionale di radiocomunicazioni alternative di emergenza.

D.P.R. 27 luglio 1981 n. 740 - esecuzione degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979. Questo decreto da esecuzione in Italia ad alcune risoluzioni in tema di radiocomunicazioni tra cui la nr.640 che detta le linee guida delle radiocomunicazioni alternative di emergenza e che viene qui riprodotta integralmente. Assume particolare importanza perch� � un documento internazionale con valenza quindi generale. Specifica in particolare che i radioamatori possono intervenire solo in caso di catastrofi naturali e limitatamente alla durata dell'emergenza.

D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214 - regolamento sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore. Sono riportati gli articoli 1, 10 e 14. Quest'ultimo in particolare richiama espressamente il caso della pubblica calamit� prevedendo la possibilit� di autorizzare dei radioamatori a svolgere traffico radio di tipo diverso da quanto previsto dal regolamento stesso, che pur essendo emanato con Decreto Presidenziale, non � conosciuto da tutti quei radioamatori (o presunti tali) che ritengono di poter usare le frequenze radioamatoriali per servizi di protezione civile solo perch� fanno parte magari di un gruppo comunale antincendio o di un gruppo che si dedica al pattugliamento del territorio, al di fuori delle maglie radio autorizzate dal Ministero delle Comunicazioni.

Lavori in corso

PAGINA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO


In queste pagine saranno riportate le norme che disciplinano le radiocomunicazioni alternative di emergenza con particolare riguardo alle differenze sostanziali esistenti tra i radioamatori che fanno parte dell'ARI e gli altri. Non tutti i radioamatori sono infatti autorizzati a svolgere traffico di protezione civile per conto terzi se non espressamente autorizzati, rimanendo sempre valida la norma generale dettata dall'articolo 330 del codice postale che stabilisce rigidamente i contenuti dei dialoghi scambiati via radio. Inoltre l'esistenza stessa di un'organizzazione diffusa a livello nazionale con svariate centinaia di operatori radio addestrati ad operare in situazioni di emergenza mal si coniuga con il desiderio irrefrenabile che hanno certi radioamatori non iscritti all'ARI di voler a tutti i costi prestare la loro opera nell'azione di soccorso. Non � pi� il momento di ignorare che viste le attuali norme legislative sul volontariato di protezione civile, vista la presenza costante dal 1983 dell'ARI nella rete nazionale alternativa di emergenza, e visto il costante e preoccupante aumento di associazioni e gruppi di volontariato che sostituendosi ai CB si iscrivono nelle liste del Dipartimento con lo scopo di svolgere servizi radio tramite radioamatori esterni alle reti radio previste nei piani provinciali di protezione civile, ci si trova ormai nella condizione di dover operare esclusivamente con i propri operatori radio, risultando del tutto superata la vecchia concezione che tanto "siamo tutti radioamatori". Anche i volontari della Croce Rossa sono soccorritori come quelli delle Misericordie o delle Pubbliche Assistenze, ma non per questo operano insieme. Sono infatti diversi gli addestramenti e le modalit� di intervento. Perch� allora tra radioamatori ci si stupisce di questo modo di operare? Che senso ha fare continue esercitazioni se poi intervengono radioamatori che nulla hanno a che fare con la protezione civile? Che senso ha assicurare gli operatori che intervengono (come da disposizioni del Dipartimento P.C.) purch� ovviamente iscritti all'ARI, se poi ci si trova a lavorare con radioamatori non iscritti? Non � tecnicamente possibile, visto che il responsabile ARI di un C.O.M.non pu� essere certo responsabile di quello che fanno radioamatori esterni all'ARI, sconosciuti, senza nessun addestramento specifico, ma che se operano alle dipendenze della rete ARI potrebbero poi avanzare pretese di risarcimento danni a chi li ha incautamente impiegati. L'assicurazione per le attivit� in emergenza garantisce esclusivamente i soci ARI, e mi sembra improponibile gestire uomini e mezzi di altre associazioni. Visto che il volontariato non organizzato, cio� il singolo che si presenta al di fuori di qualsiasi organizzazione, � ormai bandito da ogni attivit� di protezione civile, in quanto fonte solo di problemi, resta da pianificare il lavoro svolto dalle associazioni o gruppi di radioamatori che non siano dell'ARI. Tralasciando il problema dell'iscrizione o meno alle liste del Dipartimento, cosa che avviene quasi d'ufficio (serve solo il nulla-osta della prefettura territorialmente competente), si verificano spesso delle forzature dovute al confondere detta iscrizione con un'autorizzazione all'utilizzo di apparati radioamatoriali per scopi diversi dal consentito. L'iscrizione al Dipartimento permette solo il riconoscimento dell'associazione o gruppo di volontariato come entit� utilizzabile per compiti di protezione civile, e permette di usufruire dei benefici previsti sia in emergenza che in caso di simulazione. Con l'esclusione dell'ARI, che vedremo dalla lettura dei documenti presenti in queste pagine � l'unica autorizzata ad operare dalle prefetture, tutte le altre realt� utilizzanti radioamatori sono formate da piccoli gruppi operanti in ambito locale che effettuano comunicazioni radio analoghe a quelle svolte dai CB, generalmente a supporto di attivit� di tipo diverso (pattugliamento, antincendio, vigilanza traffico). Nel ribadire che sta alle singole Sezioni organizzare gli eventuali servizi radio alternativi di emergenza secondo quelle che sono le linee guida previste dai piani provinciali di protezione civile, non si deve dimenticare che tutta la normativa radioamatoriale in vigore (dalle norme ITU al codice postale) prevede l'utilizzo dei nostri apparati solo per disastri e solo in caso di interruzione dei normali sistemi di telecomunicazione. Mal si addice l'utilizzo delle nostre frequenze per gruppi di volontari di P.C. che pattugliano il territorio e si tengono in contatto tra loro o con la loro base: Si tratta tipicamente di un "traffico per conto terzi" vietato ai radioamatori! Ben diversa la situazione se i "pattugliatori" fanno capo al COM oppure al CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) della prefettura. In quest'ultimo caso, e limitatamente alle emergenze dichiarate tali dal prefetto, in virt� delle autorizzazioni concesse sono possibili comunicazioni radio diverse da quanto previsto dall'articolo 330 del codice postale, limitatamente alle maglie radio che il Ministero delle Comunicazioni ed il Ministero dell'Interno hanno regolamentato. I documenti presenti in queste pagine indicano chiaramente che solo con l'ARI ci sono accordi e circolari che disciplinano la materia, nulla essendo previsto per altre associazioni o gruppi. Qualsiasi impiego di stazioni di radioamatore per compiti di soccorso avviene altrimenti solo su richiesta dell'Autorit� postale e non su iniziativa del singolo radioamatore. Ma di queste norme, in nome dell'emergenza, molti fanno finta di non conoscerne l'esistenza, ed assistiamo al proliferare di gruppi che invece di operare sui 27 Mhz o meglio sui 43 Mhz, grazie alla presenza di qualche radioamatore finiscono per operare sulle frequenze radioamatoriali, disturbando le comunicazioni svolte dai COM e dai CCS. In quest'anarchia dell'etere, essendo difficile se non impossibile il controllo da parte dell'Autorit� postale, piuttosto restia ad intervenire in questi casi, la soluzione pi� semplice da adottare � proprio quella di "fare quadrato". Impiegare cio� solo gli operatori ARI, conformemente a quanto previsto, e coprire tutte le richieste di servizi radio. L'eventuale presenza di disturbi causati da trasmissioni di tipo diverso, va segnalata alla polizia postale direttamente dal responsabile del CCS della prefettura. Non va mai dimenticato che poich� l'ARI Radiocomunicazioni Emergenza � diffusa a livello nazionale, gli operatori disponibili non sono quelli della propria sezione, ma potenzialmente tutti gli iscritti ARI R.E. d'Italia.



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