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LEGGE 24 febbraio 1992 n. 225

 



Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.



1. Servizio nazionale della protezione civile.

- 1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine
di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per il conseguimento delle finalità del
Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina
le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, si avvale del Dipartimento della
protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23
agosto 1988, n. 400.



2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze. -- 1. Ai
fini dell'attività di protezione civile gli eventi si
distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che
per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato
di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri straordinari.



3. Attività e compiti di protezione civile. - 1. Sono attività
di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione
delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni
sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile
diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui
all'articolo 2.
2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio
ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla
identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del
territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o
ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base
delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di
previsione.
4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi
diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di
cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte
a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni
di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in
quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con
i programmi di tutela e risanamento del territorio.



4. Direzione e coordinamento delle attività di previsione,
prevenzione e soccorso. -- 1. Il Dipartimento della protezione
civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal
Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati
dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui
all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i
programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione
delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati
avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9
della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono
trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, al fine di consentire
opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani
di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione
di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi
sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle
catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per
l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.



5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. -- 1. Al
verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, delibera lo stato di emergenza,
determinandone durata ed estensione territoriale in stretto
riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le
medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato
di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti
alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di
quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a
mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, può emanare altresì
ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non
siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli
interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può
avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di
delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i
tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono
contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende
derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano
pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8
giugno 1990, n. 142.



6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.
-- 1. All'attuazione delle attività di protezione civile
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive
competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli
enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica
con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione
ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture
nazionali e locali di protezione civile possono stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i
cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché
gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le
organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e
private che detengono o gestiscono archivi con informazioni
utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a
fornire al Dipartimento della protezione civile dati e
informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato,
ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché
alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito
un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati
pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete
integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive
modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine
dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400.



7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione
civile. -- 1. Sono istituiti presso il Dipartimento della
protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale
della protezione civile, la Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato
operativo della protezione civile.



8. Consiglio nazionale della protezione civile. -- 1. Il
Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli
indirizzi generali della politica di protezione civile fissati
dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in
ordine:
a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e
coordinare gli interventi di soccorso;
c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio
nazionale della protezione civile;
d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione
civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a
norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il
funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma
2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il
regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in
ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato
interessate o loro delegati;
b) i presidenti delle giunte regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle
comunità montane;
d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle
associazioni di volontariato.



9. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi. -- 1. La Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo
consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione
civile su tutte le attività di protezione civile volte alla
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La
Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la
definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di
protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle
istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli
eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei
rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame
di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla
presente legge ad essa rimesse.
2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del
Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un
docente universitario esperto in problemi di protezione civile,
che sostituisce il presidente in caso di assenza o di
impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità organizzative e di
funzionamento della Commissione.



10. Comitato operativo della protezione civile. -- 1. Al fine
di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della
attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della
protezione civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai
sensi dell'articolo 14;
b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti
dalle zone interessate all'emergenza;
c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le
amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in
relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla
emergenza.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma
2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile,
ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un
rappresentante del Governo a ciò delegato.
4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su
delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con
poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni
di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende
autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le
facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di
protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del
Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le
autorità regionali e locali di protezione civile. Possono
inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o
amministrazioni.



11. Strutture operative nazionali del Servizio. -- 1.
Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio
nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente
fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre
istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale
della protezione civile, le strutture operative nazionali
svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile,
le attività previste dalla presente legge nonché compiti di
supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il
Servizio nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e
collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio
nazionale della protezione civile sono emanate secondo le
procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì
stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a
compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per
l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle
strutture operative nazionali alle esigenze di protezione
civile.



12. Competenze delle regioni. -- 1. Le regioni -- fatte salve le
competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di
assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità,
previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione -- partecipano all'organizzazione e all'attuazione
delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3,
assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate
dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla
predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di
previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei
programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono
all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle
strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle
attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito
Comitato regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge
costituiscono principi della legislazione statale in materia di
attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di
protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali
in materia.



13. Competenze delle province. -- 1. Le province, sulla base
delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione
ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione
civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla
rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
interessanti la protezione civile, alla predisposizione di
programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro
realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di
provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione
civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione
provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un
rappresentante del prefetto.



14. Competenze del prefetto. -- 1. Il prefetto, anche sulla
base del programma provinciale di previsione e prevenzione,
predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il
territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il
presidente della giunta regionale e la direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero
dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da
attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi
dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i
primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale
delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i
poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei
servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della
prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al
concorso.



15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco. -- 1.
Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune
può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate
in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le
forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali
di protezione civile.
3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al
verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale,
il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede
agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al
prefetto e al presidente della giunta regionale.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere
fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco
chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che
adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri
interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione
civile.



16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta. -- 1. Le
competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al
presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella
regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione
regionale ed al presidente della giunta regionale.
2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al
prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal
presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni
del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in
caso di impedimento, un suo rappresentante.



17. Gruppi nazionali di ricerca scientifica. - 1. Il Servizio
nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle
proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di
rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca
scientifica.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i
gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del
presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono
regolate le relative attività.



18. Volontariato. -- 1. Il Servizio nazionale della protezione
civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle
associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono
all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o
in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui
alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola
le iniziative di volontariato civile e ne assicura il
coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi,
secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per
il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire
i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di
volontariato nelle attività di protezione civile, con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle
associazioni di contributi per il potenziamento delle
attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la
partecipazione delle associazioni all'attività di
predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n.
1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione
civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto
1991, n. 266.



19. Norma finanziaria. -- 1. Le somme relative alle
autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione
civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento
previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione,
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, le variazioni compensative che si
rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli
interventi da effettuare.
2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale
intestata al Fondo per la protezione civile di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.
547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già
autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione
civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai
pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti
titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali,
mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti
capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della
legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui
limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti
a controllo successivo e, se non estinti al termine
dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere
trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le
esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi
capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per
la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei
competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.



20. Disciplina delle ispezioni. -- 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento
volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli
atti e di verifiche delle procedure poste in essere per
l'attuazione delle attività amministrative relative agli
interventi di emergenza.
2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle
ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la
gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle
attività e l'affidamento delle medesime a funzionari
ministeriali competenti nei singoli settori.
3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno
1990, n. 142.



21. Abrogazione delle norme incompatibili. -- 1. Sono abrogate
tutte le norme non compatibili con le disposizioni della
presente legge.