D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214


omissis
Art. 14 - Sospensione dell'attivitá dei radioamatori. Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali.

II Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per ragioni attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni tecniche, potrà, insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza indennizzo, sospendere il funzionamento o revocare le concessioni delle stazioni di radioamatore su tutto il territorio della Repubblica o su parti di esso.
Lo stesso Ministero potrà, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore o alcune di esse ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 10 del presente regolamento.

Art. 1 - Stazioni di radioamatori

Stazioni di radioamatori. - L'installazione e l'esercizio nel territorio della Repubblica delle stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori è soggetta alle norme del presente regolamento.

L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, tra utenti di stazioni radioelettriche private, fornite di apposita concessione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale.

Art. 10 - Norme di esercizio

  1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.
  2. È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, a meno che non si tratti di persona munita di patente in proprio e sotto la diretta responsabilità civile del titolare della stazione.
    In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine della trasmissione medesima devono essere effettuate dal titolare della stazione.
  3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatore italiane debitamente autorizzate ovvero con stazioni di radioamatore estere, a meno che le competenti Amministrazioni non abbiano notificato la loro opposizione.
  4. Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall'art. 8, lettera c), del presente regolamento.
  5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola, portoghese, tedesca e russa. È ammesso l'impiego del Codice Q , e delle abbreviazioni internazionali previste dall'I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).
  6. Le radiocomunicazioni devono essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici e ad osservazioni di carattere puramente personale, che per la loro scarsa importanza non giustifichino l'uso del servizio pubblico delle telecomunicazioni.
  7. All'inizio e alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di cinque minuti nel corso di esse, dovrà essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.
  8. È vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonché di impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
  9. E' vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente captati.
  10. Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione) i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro o a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili.
    I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore.
    I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ha la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per I'intero anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo I'ultima annotazione.
  11. Qualsiasi trasferimento, anche temporaneo, delle stazioni di radioamatore da un Comune ad un altro, o da un punto ad altro di uno stesso Comune deve essere autorizzato preventivamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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