D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214
omissis
Art. 14 - Sospensione dell'attivitá dei radioamatori. Autorizzazione allo
svolgimento di collegamenti speciali.
II Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per ragioni attinenti alla
sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di
emergenza o da gravi ragioni tecniche, potrà, insindacabilmente, in qualsiasi momento e
senza indennizzo, sospendere il funzionamento o revocare le concessioni delle stazioni di
radioamatore su tutto il territorio della Repubblica o su parti di esso.
Lo stesso Ministero potrà, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o
di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore o alcune di esse ad
effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 10 del
presente regolamento.
Art. 1 - Stazioni di radioamatori
Stazioni di radioamatori. - L'installazione e l'esercizio nel territorio della
Repubblica delle stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori è soggetta alle
norme del presente regolamento.
L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, tra utenti
di stazioni radioelettriche private, fornite di apposita concessione ministeriale, di
messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e
di istruzione individuale.
Art. 10 - Norme di esercizio
- L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme
legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni della
Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.
- È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal
titolare, a meno che non si tratti di persona munita di patente in proprio e sotto la
diretta responsabilità civile del titolare della stazione.
In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione in cui si svolge la
trasmissione e l'inizio e la fine della trasmissione medesima devono essere effettuate dal
titolare della stazione.
- Le radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatore
italiane debitamente autorizzate ovvero con stazioni di radioamatore estere, a meno che le
competenti Amministrazioni non abbiano notificato la loro opposizione.
- Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste
dall'art. 8, lettera c), del presente regolamento.
- Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in
linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola, portoghese,
tedesca e russa. È ammesso l'impiego del Codice Q , e delle abbreviazioni internazionali
previste dall'I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).
- Le radiocomunicazioni devono essere limitate allo scambio di messaggi di carattere
tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici e ad osservazioni di carattere puramente
personale, che per la loro scarsa importanza non giustifichino l'uso del servizio pubblico
delle telecomunicazioni.
- All'inizio e alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di cinque minuti nel
corso di esse, dovrà essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.
- È vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso, nonché di impiegare
segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
- E' vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a
ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e
l'esistenza dei messaggi involontariamente captati.
- Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale
saranno annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole
trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione) i
nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle conversazioni effettuate,
ecc. Le registrazioni devono essere fatte ad inchiostro o a matita copiativa in modo
chiaro e leggibile, senza spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni;
le eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano
leggibili.
I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore.
I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, il quale ha la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di
esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per I'intero
anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo I'ultima annotazione.
- Qualsiasi trasferimento, anche temporaneo, delle stazioni di radioamatore da un Comune
ad un altro, o da un punto ad altro di uno stesso Comune deve essere autorizzato
preventivamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.