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LEGGE 24 febbraio 1992 n. 225 istituzione del servizio nazionale della protezione civile(G.U. n. 64 del 17 marzo 1992)

Art. 1 Servizio nazionale della Protezione Civile.

Art. 2 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

Art. 3 Attivit� e compiti di protezione civile

Art. 4 Direzione e coordinamento delle attivit� di previsione, prevenzione e soccorso.

Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza

Art. 6 Componenti del servizio nazionale della protezione civile.

Art. 7 Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 8 Consiglio nazionale della protezione civile.

Art. 9 Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi

Art. 10 Comitato operativo della protezione civile

Art. 11 Strutture operative nazionali del Servizio

Art. 12 Competenze delle Regioni

Art. 13 Competenze delle Province

Art. 14 Competenze del Prefetto

Art. 15 Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco

Art. 16 Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

Art. 17 Gruppi nazionali di ricerca scientifica

Art. 18 Volontariato

Art. 19 Norma finanziaria

Art. 20 Disciplina delle ispezioni

Art. 21 Abrogazione delle norme incompatibili


Art.1 Servizio nazionale della Protezione Civile.

  1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrit� della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamit� naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per sua delega, ai sensi dell'art.9, commi1 e 2 della legge 23 agosto 1988 n.400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalit� del
    Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attivit� delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
  3. Per lo svolgimento delle finalit� di cui al comma 2; il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

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Art.2 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

  1. Ai fini dell'attivit� di protezione civile gli eventi si distinguono in :
a) eventi naturali o connessi con l'attivit� dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 
b) eventi naturali connessi con l'attivit� dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di pi� enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 
c) calamit� naturali, catastrofi, o altri eventi che , per intensit� ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
 

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Art. 3 Attivit� e compiti di protezione civile

  1. Sono attivit� di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attivit� necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art.2
  2. La previsione consiste nelle attivit� dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
  3. la prevenzione consiste nelle attivit� volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilit� che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art.2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivit� di previsione.
  4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art.2 ogni forma di prima assistenza.
  5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione coordinata con gli organismi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  6. Le attivit� di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto computabili con le necessit� imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

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Art. 4 Direzione e coordinamento delle attivit� di previsione, prevenzione e soccorso.

  1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformit� ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'art.8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
  2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'art.9 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1 comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica studi sulla previsione e prevenzione delle calamit� naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

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Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza

  1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
    ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualit� ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalit� si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.
  2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,13,14,15,e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pu� emanare altres� ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo pu� avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalit� del suo esercizio.
  5. Le ordinanze emanante in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
  6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Uffficiale della Repubblica italiana, nonch� trasmesse ai sindaci interessati affinch� vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142

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Art. 6 Componenti del servizio nazionale della protezione civile.

  1. All'attuazione delle attivit� di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, i comuni e le comunit� montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalit� di protezione civile, nonch� ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
  2. Concorrono altres�, all'attivit� di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonch� gli ordini ed i collegi professionali.
  3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonch� le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalit� della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonch� alla prevenzione e repressione di reati.
  4. -Presso il Dipartimento della protezione civile � istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9 commi 5 e 6 e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
  5. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari dai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) della legge 23 agosto 1988 n. 400

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Art. 7 Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile.

  1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

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Art. 8 Consiglio nazionale della protezione civile.

  1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamit�
 
b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
 
c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
 
d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile
 
  1. Con D.P.R. adottato a norma dell'articolo 17 comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
  2. Il Consiglio � presieduto dal Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovr� in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte;
a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
 
b) i Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
 
c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunit� montane ;
 
d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.
 

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Art. 9 Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

  1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi � organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attivit� di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonch� all'esame di ogni altra questione inerente alle attivit� di cui alla presente legge ad essa rimesse.
  2. La Commissione � composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
  3. Della Commissione fanno parte altres� tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. La Commissione � costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalit� organizzative e di funzionamento della Commissione.

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Art. 10 Comitato operativo della protezione civile

  1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attivit� di emergenza � istituito il Comitato operativo della protezione civile.
  2. Il Comitato :
a) esamina i piani di emergenza predisposti dai Prefetti ai sensi dell'articolo 14 ;
 
b) valuta le notizie, i dati, e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
 
c) coordina in questo quadro unitario gli intereventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
 
d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
  1. Il Comitato � presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ci� delegato.
  2. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altres� nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolt� e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
  4. Alle riunioni del Comitato possono essere inviate le autorit� regionali e locali di protezione civile. possono inoltre essere inviatati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
  1. Costituiscono strutture operative nazionali del servizio nazionale della protezione civile:
a) Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
 
b) le Forze armate
 
c) le Forze di polizia
 
d) il Corpo forestale dello Stato
 
e) i Servizi tecnici nazionali
 
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
 
g) la Croce rossa italiana
 
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 
i) le organizzazioni di volontariato
 
j) il Corpo nazionale soccorso alpino CNSA (CAI)
  1. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operanti nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attivit� previste dalla presente legge nonch� compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il servizio nazionale della protezione civile.
  2. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400.
  3. Con le stesse modalit� di cui al comma 3 sono altres� stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.
  1. Le Regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendio e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamit�, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione- partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attivit� di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attivit� di protezione civile.
  2. Le Regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n.142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
  3. Per le finalit� di cui ai commi 1 e 2 le Regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attivit� di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
  4. Le Disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attivit� regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

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Art. 13 Competenze delle Province

  1. Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142. partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
  2. per le finalit� di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia � istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.

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Art. 14 Competenze del Prefetto

  1. Il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
  2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 il Prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile , il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
 
b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei comuni interessati;
 
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
 
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
 
  1. Il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello Stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5 opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
  2. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della Prefettura, nonch� di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
  1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, in materia di autonomie locali, ogni comune pu� dotarsi di una struttura di protezione civile.
  2. La Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
  3. Il sindaco � autorit� comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al presidente della giunta regionale.
  4. Quando la calamit� naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorit� comunale di protezione civile.

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Art. 16 Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

  1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al Presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella Regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al Presidente della giunta regionale.
  2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al Prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal Presidente della giunta regionale . Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

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Art. 17 Gruppi nazionali di ricerca scientifica

  1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalit� in mater materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'universit� e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attivit�.

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Art. 18 Volontariato

  1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la pi� ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attivit� di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamit� naturali o eventi di cui alla presente legge.
  2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
  3. Con D.P.R. da emenarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivit� di protezione civile con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi :
a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
 
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attivit� di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
 
  1. "i criteri gi� stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni , dalla legge 24 luglio 1984 n.363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n.266.
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  2. Art. 19 Norma finanziaria
  3. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro � autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
  4. Le disponibilit� esistenti nella contabilit� speciale intestata al " Fondo per la protezione civile" di cui all'art. 2 del D.L. 10 luglio 1982 n.428, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982 n.547, nonch� quelle rinvenenti dalla contrazione dei mutui gi� autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile pu� provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorch� non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilit� generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non esistenti al termine dell'esercizstati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
  6. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
  7. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

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Art. 20 Disciplina delle ispezioni

  1. Con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri , adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, � emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attivit� amministrative relative agli interventi di emergenza.
  2. (omissisis)
  3. Il regolamento � tenuto ad assicurare la periodicit� delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attivit� e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
  4. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.

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Art. 21 Abrogazione delle norme incompatibili

  1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar� inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delloStato. Roma add� 24 febbraio 1992.

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