Raccomandata R.R.
Roma, _________________
Al Sig. Amministratore del
condominio di
Via
____________________
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIOAMATORIALI SU TETTO CONDOMINIALE
Come da colloquio telefonico intercorso, Le comunico formalmente che
provvedero' alla installazione di un impianto di antenna ricetrasmittente
atta a consentire l'appropriato esercizio della stazione radioamatoriale
della quale sono concessionario, giusta Patente n.________ del _________,
rilasciata dal competente Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, nonche'
Licenza di Concessione per l'impianto e l'uso di Stazione di Radioamatore
n._______ del _________ - con nominativo ministeriale internazionale_________.
Allo scopo di fornirLe, per memoria, l'opportuna documentazione da tenere
agli atti dell'Amministrazione condominiale, Le significo che il diritto alla
installazione di antenne e' disciplinato:
-dall'Art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana;
-dall'Art. 78 del Regio Decreto 3 Agosto 1928, n. 2295;
<Enter>continua <A>annulla >
-dall'Art. 1102 del C.C.;
-dalla Legge n. 554 del 6 maggio 1940;
-dal DPR 29/3/1973 n. 156 che, rispettivamente agli artt. 1-231-232-330-397,
detta le norme per l'installazione delle antenne adibite al Servizio di
Radioamatore.
In particolare il secondo comma dell'art. 232 della Legge 156 specifica che:
"Il proprietario o il condominio non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di
sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto
nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di
utenza degli inquilini o dei condomini".
La informo inoltre che, nel caso di specie, esiste una notevole
giurisprudenza, affermata piu' volte in varie parti d'Italia, confermata da
ultimo dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione -Sez. 2a del 16/12/1983
n.7418, e dalla decisione del Consiglio di Stato n.594 del 20 maggio 1988, e
precedentemente della Suprema Corte di Cassazione n. 3728/76, che sanciscono,
senza ombra di dubbio, il "diritto" del radioamatore all'installazione delle
antenne in quanto: "l'esercizio dell'attivita' radioamatoriale, non avendo
preciso contenuto patrimoniale, ma viceversa essendo i radioamatori a
disposizione delle competenti Autorità in caso di emergenza, e' da assimilarsi
a quello del Servizio di Pubblica Utilita'".
Inoltre:
-la Pretura circondariale di Sulmona con Sentenza del 12/7/89 ha condannato
l'amministratore di uno stabile per aver procrastinato l'installazione
dell'antenna di un radioamatore;
-Ordinanaza del Pretore di Monza, n.12 del 15/7/80;
-Sentenza del Tribunale di Milano n.3004/80;
<Enter>continua <A>annulla >-Sentenza della Corte d'Appello di Roma 1072/80 del 21/5/80;
-Sentenza della Pretura di Milano del 3/3/80 (Borra-Condominio);
-Sentenza della Pretura di Milano del 16/4/80;
-Sentenza della Pretura di Milano del 11/2/80 (Brasola-Condominio);
e numerose altre.
Posso assicurare che i lavori saranno effettuati in base alle normative
vigenti e con la cura del buon padre di famiglia, senza arrecare danni a terzi,
o alla proprieta' condominiale.
Le comunico altresi' di essere assicurato per eventuali danni, causati
dall'impianto di antenne a terzi (persone e/o cose), anche in concomitanza di
manutenzione della struttura di che trattasi.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, colgo
l'occasione per inviarLe distinti saluti.
_____________________