Legge Regionale 29/1993 della Regione Veneto

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TUTELA IGIENICO SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DALLA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI GENERATE DA IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

Art. 1 Finalità e campo di applicazione.

1. La Regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.

2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale e internazionale, è regolata dal d.p.r. 5 agosto 1966, n. 1214 "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori". (1)

Art. 2 Comunicazione.

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, devono comunicare al dipartimento provinciale dell'ARPAV competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato. Lo stesso dipartimento provinciale trasmette copia della comunicazione al Presidente della Provincia competente per territorio. (2)

2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'apparato per teleradiocomunicazioni, deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 3.

3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell'impianto questa deve essere comunicata, entro 30 giorni, con le procedure previste al comma 1.

Art. 3 Autorizzazione.

1. L'installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all'autorizzazione da parte del Presidente della Provincia competente per territorio. (3)

2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia tramite il dipartimento provinciale dell'ARPAV competente per territorio. (4)

3. La Giunta regionale provvederà ad individuare, con proprio provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2. (5)

4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. (6)

5. L'istruttoria tecnica è espletata dalla struttura dell'ARPAV competente per territorio.(7)

Art. 4 Istruttoria.

1. Sulla base della documentazione ricevuta la competente struttura dell'ARPAV territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili descritti all'art. 5, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'articolo 3 ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. Gli oneri derivanti dall'attività prestata dalla competente struttura dell'ARPAV sono a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, e sono liquidati con le procedure e le modalità di cui al tariffario unico regionale, predisposto ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 , come modificata dall' articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 . (8)

Art. 5 Limiti massimi ammissibili di esposizione.

1. Nessuna delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti, di cui all'art. 1, deve esporre la popolazione a valori efficaci di campo elettrico E o magnetico H imperturbati e, per frequenze superiori a 10 MegaHertz, a densità di potenza dell'onda piana equivalente nel punto in esame, superiore ai limiti sottoindicati:

(omissis) (9)

2. Qualora il rischio per la popolazione sia dovuto alla concorrenza di più sorgenti operanti a diversa frequenza, va considerato l'indice di esposizione, costituito dalla somma dei quozienti tra ogni grandezza di campo e il rispettivo limite. Ogni quoziente Ri relativo all'iesima sorgente operante a frequenza fi è definito in funzione della frequenza dalle formule:

a) (omissis) (10)

b) (omissis) (11)

3. Nel caso di campi d'irradiazione con frequenze miste si applica la formula b) del comma 2. Con tale simbolismo l'indice di esposizione I, in ogni punto accessibile alla popolazione, deve soddisfare alla condizione:

(omissis) (12)

4. La Giunta regionale è delegata ad adottare i provvedimenti necessari alla modifica dei limiti massimi di esposizione, riportati nei commi precedenti, in conformità a future disposizioni nazionali o internazionali.

Art. 6 Verifiche dei limiti massimi di esposizione.

1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all'articolo 5, e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione regionale, la competente struttura dell'ARPAV, per conto della Provincia competente e nell'ambito della programmazione fissata all'interno del Comitato provinciale di coordinamento di cui all' articolo 18 della legge regionale n. 32/1996 , procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.

2. Nel caso di superamento dei limiti fissati dall'articolo 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente della Provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto.

3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso il Presidente della Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione. (13)

Art. 7 - Norma transitoria.

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l'obbligo della comunicazione prevista dall'articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per teleradiocomunicazioni indicati nell'articolo 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 1996, devono, entro i termini di cui all' articolo 31 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , richiedere la prescritta autorizzazione. (14)

2. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi ammissibili di esposizione della popolazione di cui all'articolo 5, segnalato dalle competenti Sezioni di Fisica dei Presidi Multizonali di Prevenzione, impone, sentito il Sindaco del comune ove è installato l'impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell'articolo 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l'adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa e, all'occorrenza, vieta l'utilizzo dell'impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento. (15)

Art. 8 - Sanzioni.

1. È applicata una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni, a carico del titolare o rappresentante legale dell'impianto, nei seguenti casi:

a) mancanza della comunicazione prevista dall' articolo 2;

b) installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all' articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa;

c) modifica dell'impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 3;

d) modifiche dell'impianto, non consistenti nella sola riduzione di potenza, senza l'autorizzazione di cui all' articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa.

2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate ai comuni ove sono installati gli impianti.

3. Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al cinquanta per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun comune.

4. La restante quota del cinquanta per cento viene versata al bilancio regionale dove è istituito, nello stato di previsione dell'entrata, il capitolo n. 7946 denominato "Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico sanitaria dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell'impianto installato. (16)

Art. 9 Norma finale.

1. La Giunta regionale, con provvedimento da assumere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua ed istituisce, presso una sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, il Centro regionale di riferimento per le radiazioni non ionizzanti, con compiti di studio, ricerca, standardizzazione e censimento di tutte le fonti di radiazioni di teleradiofrequenza e microonde, nonchè di raccolta dei dati affluenti dalle singole sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione, in un unico Osservatorio regionale.


Note
(1) Comma aggiunto dall'art.7, comma 1, legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 .

(2) Comma così sostituito da comma 1 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

(3) Comma così sostituito da lett. a) comma 2 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

(4) Comma così sostituito da lett. b) comma 2 art 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

(5) Comma sostituito da art.32 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6

(6) Comma sostituito da art.32 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6

(7) Comma così sostituito da lett. c) comma 2 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

(8) Articolo così sostituito da comma 3 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

(9) Tabella non riportata, vedi B.U.R. 58/1993

(10) Formula non riportata, vedi B.U.R. 58/1993

(11 ) Formula non riportata, vedi B.U.R. 58/1993

(12) Formula non riportata, vedi B.U.R. 58/1993

(13) Articolo così sostituito da comma 4 art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .

(14) Il termine è stato prorogato al centoventesimo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento previsto dal comma 5 dell'art. 44 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 . In precedenza era stabilito al 31 dicembre 1997 dall'art. 31 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ; in precedenza proroga al 31 dicembre 1995 disposta dall'art. 32 comma 3 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , e in precedenza proroga disposta dall'art. 7 comma 2 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 .

(15) Articolo sostituito dal comma 1 art. 70 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .

(16) Articolo sostituito dal comma 2 art. 70 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .