Art. 32 - Definizione
- Art.
33 - Patente - Art. 34 - Tipi
di autorizzazione -
Art. 35 - Requisiti - Art.
36 - Dichiarazione - Art. 37 - Nominativo
-
Art.
38 - Attivita' di radioamatore all'estero - Art.
39 - Calamita' - contingenze particolari -
Art. 40 - Assistenza
- Art. 41 -
Stazioni ripetitrici - Art. 42 -
Autorizzazioni speciali - Art. 43 - Ascolto -
Testo in vigore dal: 1-1-2002
Art. 32.
Definizione
1. L'attivita' di radioamatore consiste nell'espletamento di un
servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente
ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di
istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da
persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si
interessano della tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente
personale senza alcun interesse di natura economica.
2. L'attivita' di
radioamatore puo' essere svolta, al di fuori della sede dell'impianto, con
apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
Art. 33.
Patente
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto o
l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il richiedente sia in
possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui
all'articolo 34.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1
devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 34.
Tipi di
autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di
stazione di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe B, corrispondenti,
rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01,
attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio
1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato
all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di
radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di
autorizzazione generale di classe B e' abilitato all'impiego delle stesse bande
di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30
MHz con potenza massima di 10 Watt.
Note all'art. 34:
Le classi 1 e
2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR/61-0l attuata con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990,
recante:
"Riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991 sono: la classe 1 che corrisponde
alla licenza ordinaria; la classe 2 che corrisponde alla licenza
speciale.
Art. 35.
Requisiti
1. L'impianto o l'esercizio della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in
Italia;
b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso
della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non
colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a
misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei
provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Note all'art. 35:
Per l'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" v. nelle note all'art. 11.
Art. 36.
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2,
riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi
della patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati da utilizzare
fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo gia' acquisito, come disposto
dall'articolo 37, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo
35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento
dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i
minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle
responsabilita' civili da parte di chi esercita la patria potesta' o la
tutela.
Art. 37.
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero
delle comunicazioni un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal
Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato
prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da
inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.
Art. 38.
Attivita'
di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in
possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono
ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio
italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso
quello aereo, senza formalita' ma nel rispetto delle norme vigenti in
Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che
intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere
all'organo competente del Ministero delle comunicazioni l'attestazione della
rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto o l'esercizio
della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese
estero, e' soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel
Paese visitato.
Note all'art. 38:
- Per il
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, v.
nelle note all'art. 34.
Art. 39.
Calamita' -
contingenze particolari
1. L'Autorita' competente puo', in caso di pubblica calamita' o
per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di
radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti
dall'articolo 32.
Art. 40.
Assistenza
1. Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di
radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva
comunicazione al Ministero delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori
partecipanti, della localita', della durata e dell'orario
dell'avvenimento.
Art. 41.
Stazioni
ripetitrici
1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori
legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate
dall'articolo 8, commi 1, 2, e 38, l'autorizzazione generale per l'installazione
o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di
impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento
di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2.
L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono
soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di
cui all'articolo 37 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera
B preceduta da una sbarra.
Art. 42.
Autorizzazioni
speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale
per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere conseguita
da:
a) universita';
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e
grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari;
la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la
qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione
militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della
difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente
costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro
attivita' istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi,
essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di
eta' non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti
dall'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa
all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 43.
Ascolto
1. E libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze
attribuite al servizio di radioamatore.