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- Le assicurazioni "Un Servizio" per tutti i soci dell'A.R.I.
- L'art. 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale, titolato:
"Tutela dei Soci - Assicurazioni", e più precisamente i commi 2, 3 e 4, alla
cui lettura rimandiamo il lettore, esplicitano gli estremi di tali polizze,
sul cui contenuto vogliamo qui soffermarci, per fornire, a chi interessato, le
indicazioni indispensabili per conoscere gli estremi più salienti delle
polizze stesse.
- Polizza assicurativa per danni provocati a terzi dalle
antenne Ogni socio è assicurato per 1 .000.000.000
- Polizza n° 515385
- La prima polizza contratta con la "Milano Assicurazioni" (n° 515385) è
quella relativa alla Responsabilità civile versi terzi, derivante
all'Assicurato (A.R.I.), nella qualità di "esercente un'Associazione di
radioamatori, da fatto degli Associati, quali proprietari di antenne in genere
e loro accessori, comprese le antenne relative ai ponti ripetitori in
automatico".
- Per eliminare qualsiasi dubbio sulla interpretazione di tali condizioni,
va subito chiarito che la copertura assicurativa è relativa a quei danni che
vengono provocati "ai terzi", con la ovvia esclusione di danni a cose proprie.
- Non appaia pleonastico quanto su detto, ma certe richieste di risarcimento
pervenuteci impongono tale precisazione.
- Stipulata nel 1990, tale polizza prevedeva i seguenti massimali: lire
500.000.000 per ogni sinistro, ma col limite di lire 300.000.000 per ogni
persona e di lire 300.000.000 per danni a cose, anche se appartenenti a più
persone.
- Tali massimali, con appendice n° 5, in data 20 ottobre 1994, furono
portati, rispettivamente, a: 1 miliardo, 600 milioni e 600 milioni. Questi
massimali sono tuttora in vigore.
- Non appare superfluo, per completezza di informazione, riportare anche le
appendici, in seguito poste in essere, e che, indubbiamente, hanno la loro
valenza, in quanto hanno esteso la copertura assicurativa, estensione che è
bene conoscere.
- L'allegato 1, integrativo della polizza stessa, contempla le "condizioni
particolari", qui di seguito riportate:
- Allegato 1
- Condizioni particolari
- 1) La garanzia assicurativa si estende alla manutenzione delle antenne
effettuata dai proprietari ed alla committenza a terzi delle operazioni di
installazione e manutenzione delle antenne medesime.
- 2) Si intendono compresi i danni ai fabbricati non di proprietà degli
associati e, in caso di condominio, s'intende esclusa la quota millesimale di
proprietà dell'associato stesso.
- 3) Si prende atto che, unicamente per le antenne relative ai ponti radio
ripetitori in automatico, vale la seguente clausola: "a parziale deroga
dell'art. 17) lett. a) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia
comprende i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio,
esplosione e scoppio, delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, purché non
derivati da lavori eseguiti presso terzi. Nel caso però di esistenza, in nome
e per conto dell'Assicurato, di valida ed operante polizza Incendio con
estensione alla garanzia ricorso terzi, la predetta estensione di garanzia
sarà operante per la parte di danno eventualmente eccedente il massimale
assicurato con la polizza Incendio. La presente estensione di garanzia
s'intende prestata con il massimo risarcimento di L. 300.000.000, per uno o
più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo."
- 4) Le parti Contraenti si danno reciprocamente atto che la presente
polizza, pur essendo stata stipulata per una durata poliennale, potrà essere
rescissa ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da inviarsi con lettera
raccomandata dall'una all'altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza del
premio. Resta tuttavia inteso che quando sia l'Assicurato a valersi di tale
facoltà egli sarà tenuto a rimborsare alla Società, nella misura e con le
modalità previste dalle Norme che regolano l'assicurazione, gli sconti goduti
in funzione della durata poliennale della polizza oltre il pagamento dei premi
scaduti ed eventualmente rimasti insoddisfatti.
- 5) A parziale deroga dell'art. 3) delle Norme che regolano l'assicurazione
si conviene che il termine di rispetto ivi previsto in 15 giorni sia elevato a
30 giorni.
- L'Appendice n. 2, del 18 aprile 1994, include nella garanzia anche le
antenne poste nelle dimore saltuarie, nonché le antenne poste su campers e
roulottes.
- L'Appendice n. 4, a maggior precisazione dell'art. 1 delle condizioni
particolari di cui sopra, chiarisce, particolare estremamente importante, che
la garanzia assicurativa si intende operante anche per le antenne installate
direttamente dai radioamatori.
- Molto spesso, e legittimamente, si verifica il caso che, in presenza
di "eventi eccezionali" (trombe d'aria, fortunali, burrasche, ecc.) la
Compagnia non intenda ritenere operativa la polizza. La legge infatti lo
prevede (art. 1912 del Codice Civile).
- Purtuttavia, e di questo bisogna rendere merito all'Assicuratore, siamo
riusciti a "strappare" una ulteriore concessione, così come da appendice n° 9,
qui di seguito riportata.
- Motivo dell'appendice
- Con la presente si intendono apportate alla suindicata polizza le
sottoelencate modifiche:
- 1) Precisazione · Con decorrenza dalle ore 24 del 14 febbraio 1996, si
precisa che la garanzia assicurativa si intende operante anche per le antenne
installate presso la sede della Società sita in Milano - Via Scarlatti 31.
- 2) Estensione · Con decorrenza dalle ore "24 del 23 settembre 1996", si
prende atto che la garanzia assicurativa copre anche i danni dovuti a caduta
di antenne per vento con velocità fino ad 88 km/h (vento forza 9 - burrasca
forte - scala Beaufort), purchè l'Assicurato sia in regola con le Leggi
vigenti in materia.
- Per l'eventuale liquidazione del sinistro, l'Assicurato dovrà
esibire la documentazione che il liquidatore e/o il perito richiederanno.
- A maggior chiarimento di quanto previsto dalla scala Beaufort, si riporta
il testo relativo ai gradi 8, 9 e 10.
- 8 - Burrasca · Velocità vento 30/40 nodi - 62/74 km/h. Mare molto grosso,
onde abbastanza alte e lunghe, con cresta che si frange in spruzzi. Il
trasporto di schiuma è continuo. Si rompono i rami degli alberi. Altezza media
delle onde da 4 a 6 metri.
- 9 - Burrasca forte · Velocità vento 41/47 nodi - 75/88 km/h. Mare molto
grosso, onde alte, massiccio trasporto di schiuma, visibilità ostacolata dagli
spruzzi. Oggetti e tegole asportati. Altezza media delle onde da 4 a 6 m.
- 10 - Burrasca fortissima · Velocità vento 48/55 nodi - 89/102 km/h. Mare
tempestoso, onde molto alte e rovesciate in avanti, visibilità scarsa. Alberi
sradicati o schiantati, danni ai fabbricati. Altezza media delle onde da 6 a 9
metri."
- Denuncia di sinistro
- Le denunce di sinistro vanno indirizzate alla Segreteria Generale
dell'A.R.I., che ne curerà l'inoltro alla Compagnia, previa verifica della
posizione associativa del denunciante.
- La denuncia del sinistro va fatta immediatamente e, comunque, entro tre
giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne è venuto
a conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
- E' di tutta evidenza che si suggerisce ai Colleghi Soci di essere puntuali
e tempestivi nel rinnovo della quota sociale (31 dicembre), perchè, in
mancanza di tanto, si corre il serio rischio, nella denegata ipotesi di
sinistro, di trovarsi non garantiti dalla Compagnia. Tale raccomandazione va
fatta anche alle Sezioni presso le quali il Socio dovesse effettuare il
versamento della quota. Il ritardo nell'invio delle stesse potrebbe comportare
serie conseguenze per il Socio stesso.
- Raccomandiamo, altresì, ai Soci che, nello stilare la denunzia, evitino di
adoperare "termini catastrofici", quali: "Vento di inaudita violenza; vento
che superava i 140 km orari; fortunale di eccezionale violenza; e termini di
questo genere.
- Ci si deve limitare a riferire che l'antenna è caduta, indicando i danni
provocati, e allegando, possibilmente, qualche foto o altra documentazione.
E...basta!
- Copia integrale della Polizza, degli Allegati e delle Appendici potrà
essere richiesta alla Segreteria Generale A.R.I.
- Si ritiene opportuno fornire un fac-simile della denuncia di sinistro.
- Spett.le Segreteria Generale della
- Associazione Radioamatori Italiani - Via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano
- Raccomandata R.R.
- Data.................
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- Oggetto: Denuncia di sinistro
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- Io qui sottoscritto................, residente in......., alla
via..........., socio A.R.I., matricola.........., in regola con il pagamento
della quota sociale, comunico, per il successivo inoltro alla Spett.le Milano
Assicurazioni, che il giorno........, alle ore..... circa, a causa del
maltempo verificatosi in zona, la mia antenna (con relativo palo di sostegno o
traliccio - o solo antenna) è caduta sul lastrico solare (o tetto), provocando
danni a........ (indicare le cose danneggiate), di proprietà di.........,
residente in via....., n°...; (o di pertinenza del condominio sito in.......,
via....., n°...).
- Allego documentazione fotografica, mentre resto in attesa di cortese,
sollecito riscontro
- Distinti saluti
- Firma.........................