D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214Articolo Unico. - È approvato l'unito regolamento sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore munito del visto del Ministro proponente. Nuove norme sulle
concessioni di impianto Art. 1 - Stazioni di radioamatori Stazioni di radioamatori. - L'installazione e l'esercizio nel territorio della Repubblica delle stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori è soggetta alle norme del presente regolamento. L'attività del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio chiaro, tra utenti di stazioni radioelettriche private, fornite di apposita concessione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale. Art. 2 - Patente di operatore per stazione di radioamatori Per ottenere la concessione di impianto ed
esercizio di stazione di radioamatore di cui al successivo art. 4, è
necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore
che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e
telefoniche normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a
Commissioni costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di cui al
successivo articolo 3. a) due fotografie formato tessera una delle
quali autenticata; Tale documento può essere anche esibito in
visione personalmente dal richiedente stesso. Art. 3 - Esami Di norma le sessioni di esame per il
conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore
saranno tenute nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno. Art. 4 - Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio
di stazioni di radioamatore sono accordate con decreto dei Ministro per le
poste e le telecomunicazioni sentito il parere del Consiglio di
amministrazione ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 5. Art. 5 - Rilascio della concessione. La concessione per l'impianto e l'esercizio
di stazione di radioamatore è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti: Art. 6 - Concessioni speciali Otre che a singoli privati, le concessioni di
impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore possono essere
accordate: Art. 7 - Canoni di esercizio Tassa di concessione governativa
Art. 8 - Nominativo A ciascuna stazione di radioamatore sarà
assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un
nominativo che sarà riportato sulla licenza e non potrà essere modificato
che dal Ministero medesimo. (Omissis) Abbiamo riportato quelle parti del Decreto P.R. 5 agosto 1966 - n. 1214 - che più riguardano coloro che sono interessati al conseguimento di patente e licenza. Le successive parti delle disposizioni legislative riguardano più particolarmente coloro che gia sono titolari di licenza di radioamatore e precisamente: Art. 9 - norme tecniche Gli impianti delle stazioni di radioamatore,
per quanto si riferisce alle installazioni delle radio apparecchiature,
debbono uniformarsi alle norme C.E.I. (Comitato Elettronico Italiano)
nonché alle norme appresso indicate ed alle altre che il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni potrà eventualmente stabilire:
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kHz da 3.613
a 3.627 A1,A3, A3a, A3b (solo modulazione di ampiezza con profondità di modulazione non superiore al 100 per cento e con una frequenza massima di modulazione di 3500 p/s)
|
MHz da 144a
146
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II Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ha facoltà di modificare con proprio provvedimento sia
le bande di frequenza assegnate per l'esercizio delle stazioni di
radioamatore, sia le classi di emissione consentite su ciascuna
banda;
d) le emissioni debbono essere
esenti da armoniche e da emissioni parassite per quanto il progresso della
tecnica lo consenta;
e) non è
consentita l'eccitazione diretta dell’antenna dallo stadio finale del
trasmettitore sempreché non siano previsti accorgimenti tecnici che
permettano parimenti un'emissione pura;
f) nell'impiego della manipolazione telegrafica
debbono essere usati gli accorgimenti necessari per ridurre al massimo le
interferenze dovute ai cliks di manipolazione;
g) nell'impiego della telefonia e delle onde di tipo A
deve essere evitata qualsiasi modulazione contemporanea di
frequenza;
h) non è consentita
l'alimentazione del trasmettitore con corrente alternata non raddrizzata
ed il raddrizzatore deve essere munito di filtro adatto a ridurre la
modulazione dovuta alla fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di
alternata) in misura non superiore al 5%;
i) ogni trasmettitore dovrà essere munito di
apparecchi di misura che permettano di controllare le condizioni di
funzionamento degli apparecchi di emissione. Nel caso che la frequenza
impiegata non sia suscettibile di essere regolata in modo che essa
soddisfi alle tolleranze ammesse alla lettera a) del presente articolo la
stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a permettere la misura
della frequenza con una precisione almeno uguale alla metà di detta
tolleranza.
Art. 10 - Norme di esercizio
L'esercizio della stazione di radioamatore
deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari
vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni della Convenzione
internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.
E' Vietato l'uso della stazione di
radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, a meno che non si
tratti di persona munita di patente in proprio e sotto la diretta
responsabilità civile del titolare della stazione.
In tal caso deve essere usato il nominativo della
stazione in cui si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine della
trasmissione medesima devono essere effettuate dal titolare della
stazione.
Le radiocomunicazioni
devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatore italiane
debitamente autorizzate ovvero con stazioni di radioamatore estere, a meno
che le competenti Amministrazioni non abbiano notificato la loro
opposizione.
Le emissioni dovranno
essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall'art. 8,
lettera c), del presente regolamento.
Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore
devono essere effettuate in linguaggio chiaro e solo nelle lingue
italiana, francese, inglese, spagnola, portoghese, tedesca e russa. È
ammesso l'impiego del Codice Q , e delle abbreviazioni internazionali
previste dall'I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).
Le radiocomunicazioni devono essere limitate
allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti
radioelettrici e ad osservazioni di carattere puramente personale, che per
la loro scarsa importanza non giustifichino l'uso del servizio pubblico
delle telecomunicazioni.
All'inizio e
alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di cinque minuti nel
corso di esse, dovrà essere ripetuto il nominativo della stazione
emittente.
È vietato ai radioamatori
di far uso del segnale di soccorso, nonché di impiegare segnali che
possono dar luogo a falsi allarmi.
E'
vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno
titolo a ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far conoscere a
terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente
captati.
Presso le stazioni di
radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno
annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole
trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di
trasmissione) i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto
delle conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte
ad inchiostro o a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi
in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali
cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate
siano leggibili.
I fogli del registro
di stazione debbono essere numerati e firmati dal radioamatore.
I registri dovranno essere tenuti a
disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale
ha la facoltà di richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo
di propri ispettori, e debbono essere conservati almeno per I'intero anno
solare successivo a quello in cui ha avuto luogo I'ultima
annotazione.
Qualsiasi trasferimento,
anche temporaneo, delle stazioni di radioamatore da un Comune ad un altro,
o da un punto ad altro di uno stesso Comune deve essere autorizzato
preventivamente dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Art.11 - Collaborazione di radioamatori ad operazioni di soccorso.
Nel caso in cui stazioni di radioamatore
ricevessero segnali di soccorso da navi dovranno attenersi alle norme
seguenti:
se la stazione è situata in
località sede di Comando della Marina militare o di un Ente portuale deve
dare, con il mezzo più rapido, immediata notizia a questi per i
provvedimenti nel caso, segnalando quanto è venuto a sua conoscenza e
precisando altresì I'ora e la frequenza di intercettazione del
segnale;
se la stazione non è situata in località sede di un Comando della marina militare o di un Ente portuale, il radioamatore, mancando altra possibilità di rapido collegamento con dette autorità, deve cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro radioamatore, possibilmente in sede di porto importante, il più vicino alla zona in cui trovasi la nave in difficoltà. Ottenuto il collegamento gli trasmetterà le notizie intercettate ed inviterà il corrispondente ad inoltrare di urgenza alle autorità militari o portuali.
Qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile, il radioamatore deve immediatamente avvertire I'autorità aeronautica - Comando soccorso aereo - chiamando la stazione 1 SVH.
In ogni caso, il radioamatore deve fare il
possibile per continuare I'ascolto sulla frequenza su cui ha intercettato
il segnale di soccorso, per intercettare e fornire ulteriori
notizie.
È fatto comunque obbligo ai
radioamatori, nei casi di cui sopra, di informare le autorità locali di
pubblica sicurezza e militari di quanto venuto a loro conoscenza.
Art. 12 - Sanzioni amministrative.
In caso di inosservanza delle presenti norme - salva I'applicazione di ogni altro provvedimento o sanzione previsti dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dalle altre leggi vigenti - I'Amministrazione provvederà all'applicazione dei seguenti provvedimenti.
La validità delle licenze di radioamatore ha termine con I'ultimo giorno del trimestre solare entro il quale si compiono cinque anni dalla data del rilascio. II rinnovo delle concessioni sarà accordato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità, le procedure e le limitazioni previste agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. L'avvenuto rinnovo verrà attestato con apposita annotazione apposta sulla licenza. Per ottenere il rinnovo, gli interessati, almeno 90 giorni prima della scadenza, devono presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni apposita domanda secondo le prescrizioni e con gli allegati di cui al precedente art. 4. Non deve essere allegata I'attestazione di versamento del canone di esercizio qualora questa sia già stata corrisposta per I'anno solare in cui avviene il rinnovo.
Art. 14 - Sospensione dell'attività dei radioamatori. Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali.
I Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, per ragioni attinenti alla sicurezza pubblica, alla
difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza o
da gravi ragioni tecniche, potrà, insidacabilmente, in qualsiasi momento e
senza indennizzo, sospendere il funzionamento o revocare le concessioni
delle stazioni di radioamatore su tutto il territorio della Repubblica o
su parti di esso.
Lo stesso Ministero
potrà, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o di
interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore o alcune di
esse ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli
articoli 1 e 10 del presente regolamento.
Art. 15 - Sospensione, decadenza, revoca della concessione
La concessione d'impianto ed esercizio di
stazione di radioamatore sarà sospesa quando risulti al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni che il concessionario sia stato denunciato
all'autorità giudiziaria per i reati di cui al secondo comma del
precedente art. 5.
La concessione
potrà essere sospesa quando la denuncia sia stata presentata per i reati
di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196. La concessione decade di diritto
quando il concessionario sia venuto a trovarsi nelle condizioni che, ai
sensi delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) del precedente art.
5, impediscono il rilascio della concessione stessa, ovvero quando sia
stato condannato per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196. La
concessione potrà, inoltre, essere sospesa e revocata quando all'esercizio
di essa ostino ragioni tecniche e quando, per giustificati motivi, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga che il
concessionario non dia più sufficiente affidamento per il legittimo uso
della stazione. II relativo provvedimento dovrà essere, in ogni caso,
motivato.
Le licenze relative a
concessioni sospese, decadute o revocate ai sensi del presente articolo e
quelle revocate ai sensi del precedente art. 12 devono essere restituite
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 16 - Controllo sulle stazioni.
I locali, gli impianti ed il registro delle
stazioni devono essere, in ogni momento, ispezionabili dai funzionari
incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La licenza di radioamatore deve essere
custodita presso la stazione e deve essere esibita a richiesta dei
funzionari incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza.
Nei casi di
sospensione, revoca e decadenza della concessione è in facoltà del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di procedere al bloccaggio
di tutte o di parte delle apparecchiature che costituiscono la stazione.
II bloccaggio è, invece, obbligatorio nei casi di revoca della concessione
per motivi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 14 e delle
ragioni tecniche di cui al quarto comma del precedente art.15.
II relativo provvedimento potrà essere,
comunque revocato su domanda motivata dell'interessato.
Art. 17 - Duplicazione. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore e della licenza di radioamatore il titolare deve subito chiederne la duplicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegando:
Le licenze di qualunque classe possono essere
rilasciate ai richiedenti in possesso dei prescritti requisiti, che siano
titolari di patente di qualunque classe rilasciata prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento.
II
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598 ed il
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1961, n. 1201 sono
abrogati.
Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni SPAGNOLI
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