|
REGOLAMENTO PER I
RADIOAMATORI
Qui di seguito riportiamo uno stralcio degli
articoli di legge inerenti le norme di impianto ed esercizio di stazione
di radioamatore (dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156).
Art. 2
Per ottenere la concessione di impianto ed
esercizio di stazioni di radioamatore è necessario che il richiedente sia
in possesso della patente di operatore che viene rilasciata dai Circoli
delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, normalmente a seguito di
esami . Possono essere esonerati da
alcune o da tutte le prove di esame gli aspiranti che in possesso di
titoli o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la
conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse, e coloro
che, per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati
idonei [esonero dalle prove d'esame
Art. 3
Gli esami consisteranno:
in una prova scritta, per la quale sono concesse
tre ore di tempo, su un questionario composto da una o più domande sulle
questioni tecniche, legislative, regolamentari e sulle norme di esercizio
dei servizi radioelettrici internazionali, secondo il programma; in prove
pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice
Morse alla velocità di 40 caratteri al minuto.
Art. 4Le concessioni per l'impianto ed esercizio di stazioni di
radioamatore sono accordate con decreto del Ministero delle poste e le
telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ai
richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo Art.
5. La concessione è attestata, per
i singoli, dal rilascio della licenza di radioamatore.
Le licenze sono di tre classi, corrispondenti alle
potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del
trasmettitore, consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 Watt
.
Art. 5
La concessione per l'impianto e l'esercizio di
stazione di radioamatore è subordinato al possesso dei seguenti
requisiti: cittadinanza italiana
(valgono peraltro i disposti dall'Art.331 del D.P.R 29 marzo 1973 n.
156); età non inferiore agli
anni 16; buona condotta
morale e civile; possesso
della patente di operatore di cui al precedente Art.
2; nulla osta dei Ministeri
dell'Interno e della Difesa
Art. 6
Oltre che a singoli privati, le concessioni di
impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore possono essere
accordate: a scuole ed isituti di
istruzione di ogni ordine e grado, statali o legalmente riconosciuti,
escluse le scuole elementari, che ne facciano domanda tramite il Ministero
della pubblica istruzione ( o della Università e ricerca scientifica), il
quale attesterà la qualifica della scuola e dell'istituto (o della
università) a scuole e corsi di istruzione militare.
Nei casi di cui sopra deve essere nominato un
operatore responsabile dell'esercizio della stazione, di età non inferiore
ad anni 18, il quale deve essere munito della patente di operatore e degli
altri requisisti richiesti
Art. 8
A ciascuna stazione di radioamatore sarà assegnato
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sarà
riportato sulla licenza e non potrà essere modificato che dal Ministero
medesimo. Ai circoli, enti e
associazioni tra amatori e cultori di materie tecniche è fatto divieto di
assegnare nominativi, sigle o contrassegni da usare nelle
radiotrasmissioni.
Art. 9
È un articolo strutturato in 9 commi, che riporta
tutta una serie di norme tecniche che le apparecchiature radio debbono
soddisfare, nonché le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di
stazioni di radioamatore.
Art. 10
È vietato l'uso della stazione di radioamatore da
parte di persona diversa del titolare, a meno che non sia persona munita
di patente in proprio e sotto la diretta responsabilità civile del
titolare della stazione . Le
radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di
radioamatore debitamente autorizzate . Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di
frequenza previste dall' Art. 8. Le
radio a comunicazioni devono essere limitate allo scambio di messaggi di
carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici e ad osservazioni
di carattere puramente personale, che per la loro scarsa
importanza non giustifichino l'uso del servizio pubblico delle
telecomunicazioni. È vietato ai
radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a
ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far conoscere a terzi il
contenuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente
captati.
Art. 14
Il Ministro delle poste e telecomunicazioni, per
ragioni attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per
altre necessità determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni
tecniche, potrà, insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza
indennizzo sospendere il funzionamento o revocare le concessioni delle
stazioni di radioamatore si tutto il territorio della Repubblica o si
parti di esso. Lo spesso Ministero
potrà, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o di
interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore o alcuna di
esse ad effettuare speciali collegamenti entro i limiti stabiliti dagli
Art. 1 e 10 del presente regolamento. (Questo è l'articolo che autorizza i radioamatori a svolgere,
avendone ottenuto il consenso dalla autorità, servizio radio in appoggio a
manifestazioni sportive o simili, o comunicazioni di soccorso e/o di
servizio in occasione di calamità naturali o eventi eccezionali; tale
articolo di legge è stato inserito nella normativa proprio a questo scopo,
affinché la comunità possa avvalersi dei mezzi tecnici, dell'abilità e
dell'esperienza dei radioamatori in supporto alla protezione
civile).
HOME (leggi e decreti)
Home atv |