Presidente della Repubblica "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze
individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato"
 
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto dei Presidente d ella Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 con il quale é stato approvato il piano nazionale di ripartizione d elle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 dei 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituto l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato nonne sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi;
Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 25;
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge di semplificazione 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di adeguare gli istituti della concessione e dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali introdotto dall'articolo 20, commi 4 e 51, della citata legge n. 448 dei 1998;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere dei Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del .................................;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ................................;
Sulla proposta dei Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione; emana il seguente regolamento:
Capo 1
(Attività di telecomunicazioni ad uso privato)
Sezione Il
(Definizioni, scopo ed ambito di applicazione)
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini delle disposizioni del presente capo si intendono per:
a) "servizio di telecomunicazioni", un servizio che implica la trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, suoni o informazioni di qualsiasi natura effettuata su supporto fisico (filo, cavo, fibra ottica, ecc.) oppure mediante sistemi radioelettrici, sistemi ottici o qualunque altro sistema elettromagnetico, con esclusione dei servizi di radiodiffusione;
b) "servizio di telecomunicazioni ad uso privato", un servizio di telecomunicazioni svolto dal titolare di una licenza individuale o di una autorizzazione generale nell'interesse proprio;
c) "licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attività di telecomunicazioni ad uso privato;
d) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un'attività di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla produzione della dichiarazione del soggetto interessato;
e) "autorizzazione generale ad effetto immediato", un'autorizzazione a svolgere un'attività o di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue contestualmente alla produzione della dichiarazione del soggetto interessato;
f. "libero uso", la facoltà di utilizzo di dispositivo o di apparecchiatura terminali di telecomunicazioni senza necessità di licenza o di autorizzazione.

Art. 2
(Scopo ed ambito di applicazione)
1 il presente capo:
a) individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso privato da assoggettare a licenza individuale, ad autorizzazione generale, ad autorizzazione generale ad effetto immediato; indica altresì le apparecchiatura terminali ed i dispositivo di libero uso;
b) fissa le condizioni per le licenze individuali, per le autorizzazioni generali e per le autorizzazioni generali ad effetto immediato ai fini dell'installazione di infrastrutture e dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;
c) fissa le condizioni per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla lettera b) delle concessioni e delle autorizzazioni ad uso privato già rilasciate.

Sezione 2
(Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato)

Art. 3
(Licenze individuali)
1 Una licenza individuale é necessaria nel caso di installazione di una o più stazioni radioelettriche e del relativo esercizio di collegamenti di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di frequenza, con particolare  riferimento a:
1) sistemi fissi e mobili terrestri, marittimi, aeronautica;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) stazioni di radioastronomia;
4) sistemi di ricerca spaziale;
5) sistemi di esplorazione della Terra via satellite;
6) sistemi di operazioni spaziali;
7) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
8) sistemi di ausilio alla meteorologia.

Art. 4
(Autorizzazioni generali)
1. Un'autorizzazione generale é necessaria nel caso di:
a) installazione e relativo esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a);
b) uso di sistemi che impiegano bande di frequenza di tipo collettivo, senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili nonché le stazioni di radioamatore.

Art. 5
(Autorizzazioni generali ad effetto immediato)
1 Un'autorizzazione generale ad effetto immediato é necessaria nel caso di uso di sistemi che impiegano bande di frequenza di tipo collettivo, senza alcuna protezione, mediante dispositivo di debole potenza, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03.
In particolare l'autorizzazione é richiesta nel caso:
a) di uso di reti locali a tecnologia DECT, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) di uso di reti locali radio lane hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b);
e) di utilizzo di apparecchiatura in ausilio al traffico ed al trasporto su strada, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza dei traffico, dei trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
d) di utilizzazione di apparecchiatura in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
e) di esercizio di collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni base collocate presso sedi di organizza ioni nautiche, nonché di collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
f) di uso di apparecchiatura in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
g) di uso di apparecchi per ricerca persone con segnali acustici;
h) di utilizzazione di apparecchiatura in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
i) di effettuazione di comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui alle precedenti lettere da a) ad h), comprese le comunicazioni i n banda cittadina - CB, sempreché8 per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto d i svolgere comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.

Art. 6
(Libero uso)
Sono di libero uso le apparecchiatura terminali ed i dispositivi che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERCIREC 70-03; si indicano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, dei decreto dei Presidente della Repubblica n. 156 d ei 1973;
b) reti locali di tipo radio lan e hiperian nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto dei Presidente della Repubblica n. 156 dei 1973; sono disciplinate ai sensi dell'articolo 5 le reti hi per  lan operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici;

c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausili per handicappati;
1) applicazioni medicali di debolissima potenza;
m) applicazioni audio senza fili;
n) apri porta;
o) radio giocattoli;
p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
q) apparati non destinati ad impieghi specifici.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, dei decreto dei Presidente della Repubblica n. 156 dei 1973;
b) apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione dei servizio di radio diffusione.

Sezione 3
(Procedure)

Art. 7
(Procedura di licenza individuale
1 Nel caso di richiesta di una licenza individuale ad uso privato di cui all'articolo 3, il soggetto interessato é tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una domanda, conforme al modello riportato nell'allegato Al, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo ed il pagamento del contributo annuo per l'impiego delle frequenze assegnate ai fini dell'esercizio del collegamento nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche.
2. Alla domanda di cui all'allegato Al deve essere acclusa la documentazione seguente:
a) un progetto tecnico dei collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale delle risorse spettrali; il progetto é elaborato secondo i modelli di cui agli allegati A2 ed A3 e sottoscritto da un soggetto autorizzato. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve comprendere:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radio elettriche, tenendo presente che per stazione radioelettrica si intende una stazione costituita da uno o più trasmettitori o ricevitori o da un complesso di trasmettitori e ricevitori nonché dagli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto; 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, qualora il soggetto si configuri come impresa;
c) l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa.
2. Il Ministero delle comunicazioni. entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, comunica l'avvio dei procedimento istruttorio.
3. Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale entro 9 0 giorni dalla presentazione della domanda ed, in casi particolari e sulla base di adeguata motivazione da comunicare all'interessato, entro 180 giorni.
4. Se in corso d'esame la domanda risulta carente rispetto ad elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati, il Ministero delle comunicazioni richiede, non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa,, le integrazioni necessarie che l'interessato é tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 4, rilascia la licenza entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta ovvero entro 180 giorni nei casi particolari. In caso di mancata presentazione nei termini della predetta documentazione, il Ministero comunica all'interessato l'archiviazione della domanda.
6. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente al rilascio della licenza individuale, deve essere comunicata al Ministero il quale, entro sessanta giorni, autorizza la variazione o comunica all'interessato la necessità di presentare una nuova domanda di licenza.
7. L'installazione e l'esercizio di una stazione radioelettrica non possono avvenire prima dei rilascio della relativa licenza individuale.
8. La licenza individuale non conferisce al titolare alcun diritto di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
9. Una licenza individuale non può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero delle comunicazioni.
10. Presso il Ministero é tenuto il pubblico registro delle licenze individuali ad uso privato.

Art. 8
(Procedura di autorizzazione generale)
1 Nel caso di richiesta di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 4 , il soggetto é tenuto ad inviare una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B, contenente le informazioni riguardanti l'interessato e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento del contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) un progetto tecnico dei collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici;
b) iscrizione alla Camera di commercio. industria, artigianato ed agricoltura qualora il soggetto si configuri come impresa;
c) attestati dell'avvenuto versamento dei contributo a titolo di rimborso d elle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e dei contributo per l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l' autorizzazione generale.
2. Nel caso in cui il Ministero non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro 30 giorni se trattasi di stazioni di radioamatore o di apparecchiatura su navi ed aerei o di 60 giorni nell'ipotesi di reti su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, dalla data di produzione della dichiarazione, l'autorizzazione generale si intende rilasciata ai sen si dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 24 1, sulla base dell'istituto del silenzio-assenso.
3. Nel caso di stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l' interessato deve allegare alla dichiarazione, oltre ai documenti di cui al comma 1, il verbale di collaudo della stazione; il Ministero, sulla scorta de i verbale, rilasciala licenza di stazione.

Art. 9
(Procedura di autorizzazione generale ad effetto immediato)
1 Nei casi di cui all'art. 5 il soggetto interessato é tenuto ad inviare un a dichiarazioni contenente le informazioni di cui al modello riportato nell' allegato C, compreso l'impegno al pagamento dei contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:
a) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura qualora il soggetto si configuri come impresa;
b) attestati dell'avvenuto versamento dei contributo iniziale a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e dei contributo per l'attività di vigilanza e controllo relativa al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
2. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 1, l'interessato può dare immediato avvio all'attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 19 90, n. 241.
Sezione 4^
(Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad uso privato)
Art. 10
(Validità)
I . Le licenze individuali. le autorizzazioni generali e le autorizzazioni generali ad effetto immediato hanno validità non superiore a dieci anni e so no rinnovabili.
2 . La validità delle licenze individuali é indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero tenendo anche conto dell'eventuale richiesta dell'interessato; nel provvedimento é stabilito anche il periodo entro il quale deve esse re presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.
3 . Per le autorizzazioni generali e per le autorizzazioni generali ad effetto immediato l'interessato può fissare, rispetto a quanto previsto nel comma 1, un diverso periodo nella dichiarazione, fermo restando che il Ministero può intervenire al riguardo in sede di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto con trenta o sessanta giorni di anticipo rispetto al la scadenza a seconda che si tratti di stazioni di radioamatore e di autorizzazioni generali ad effetto immediato ovvero di altre specie di autorizzazioni generali.
4. La scadenza della validità deve coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità
5 L'interessato può richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle con validità inferiore all'anno; ugualmente l'interessato può fissare una validità temporanea, inferiore all'anno, nel la dichiarazione finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione generale e della autorizzazione generale ad effetto immediato. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici contributi.
Art. 11
(Domande e dichiarazioni)
1 . Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni inerenti alle autorizzazioni generali ed alle autorizzazioni generali ad effetto immediato devono essere in regola con le disposizioni relative all'imposta di bollo.
2. Le domande e le dichiarazioni di c ui al comma 1 possono essere consegna te direttamente all'ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio racco mandato con avviso di ricevimento.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, la dichiarazione, di cui agli articoli 8 e 9, tiene luogo della licenza di stazione.
Art. 12
(Requisiti)
1. Le licenze individuali. le autorizzazioni ioni generali e le autorizzazioni generali ad effetto immediato, salvo quanto previsto nelle sezioni 71 e 8^, possono essere conseguite da cittadini o da persone giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo o di Stato appartenente all'Organizzazione mondiale dei commercio a condizione che, relativamente all'OMC, siano state ratificate le inerenti disposizioni ovvero di Stato con cui siano intervenuti accordi di reciprocità.
2. Non può conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per delitti no n colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottopost o a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempreché8 non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 13
(Obblighi)
1 Il titolare di licenza individuale, di autorizzazione generale e di autorizzazione generale ad effetto immediato é tenuto, anche nel corso di validità del titolo, ad adeguarsi a norme cogenti adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiatura nonché al cambio delle frequenze.
2. Il titolare di autorizzazione generale e di autorizzazione generale ad effetto immediato é tenuto a comunicare al Ministero ogni variazione che intenda apportare al sistema, all'attività o alle caratteristiche già indicate n ella dichiarazione: si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Il soggetto, che ha titolo ad esplicare attività di telecomunicazioni ad uso privato, é tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza,, di salute della popolazione, di protezione ambientale nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.

Art. 14
(Sospensione - revoca - decadenza)
1 In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del mancato versamento dei contributi, previa diffida a i sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la licenza individuale, l'autorizzazione generale e l'autorizzazione generale ad effetto immediato possono essere sospese fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1 si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3 . La decadenza dai titoli di cui al comma 1 é pronunciata quando venga me no uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 15
(Contributi)
1 . Le licenze individuali, le autorizzazioni generali e le autorizzazioni generali ad effetto immediato sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per le verifiche ed i controlli della gestione dei servizio e del mantenimento delle relative condizioni.
2. Il soggetto titolare di licenza individuale, al quale siano state assegnate frequenze, é tenuto al pagamento di un contributo annuo per l'utilizzo d i risorsa scarsa.
3. I contributi di cui al comma I. lettera b), sono fissati ad anno, compre so quello di decorrenza della licenza individuale, della autorizzazione generale e della autorizzazione generale ad effetto immediato. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese in cui é rilasciata la licenza.
4. I contributi,, salvo quanto previsto per l'avvio della attività, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5 Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono stabiliti:
a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi;
b) la misura dei contributi in caso di licenze e di autorizzazioni temporanee e di radioassistenza effettuata dai radioamatori;
c) le modalità di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attività ed all'attività medesima a regime;
d) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento;
e) i casi di esclusione dall'obbligo dei pagamento dei contributi;
f) le esenzioni e le riduzioni da applicare.
6. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza individuale, dell'autorizzazione generale e dell'autorizzazione generale ad effetto immediato i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata dei bilancio dello Stato.
Art. 16
(Adeguamento)
1 . In sede di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento s tesso si tramutano automaticamente in licenza individuale, in autorizzazione generale ovvero in autorizzazione generale ad effetto immediato sulla base delle disposizioni recate dagli articoli 3, 4 e S.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di aver e validità le concessioni e le autorizzazioni in relazione all'utilizzo di apparecchiatura terminali e di dispositivo per i quali l'articolo 6 prevede i l libero uso.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze individuali. le autorizzazioni generali e le autorizzazioni generali ad effetto immediato di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni a decorre re dalla data originaria della concessione o della autorizzazione o da quella dell'ultimo rinnovo: ai titolari é consentito di rinunciare alla licenza o all'autorizzazione entro il 29 febbraio 2000.
4. In caso di rinuncia effettuata nei mesi di gennaio e febbraio 2000, il titolare della concessione o dell'autorizzazione é tenuto a versare in dodicesimi il relativo canone di concessione nella misura in vigore al 31 dicembre 1999.
Art. 17
(Verifiche e controlli)
1. Il titolare di licenza individuale, di autorizzazione generale e di autorizzazione generale ad effetto immediato é tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento della inerente attività di telecomunicazioni.
2. I competenti uffici dei Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari muniti di apposita autorizzazione.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente regolamento é svolto, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dagli uffici dei Ministero delle comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Art. 18
(Rinuncia)
1. Gli interessati possono rinunciare alla licenza individuale, alla autorizzazione generale ed alla autorizzazione generale ad effetto immediato entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità dei titolo; la rinuncia ha effetto dal I' gennaio dell'anno successivo.  Le relative comunicazioni possono anche essere consegnate direttamente all'ufficio competente.

Art. 19
(Cifratura)
1 E' ammessa la trasmissione delle comunicazioni in forma cifrata, previa esplicita indicazione nella domanda o nella dichiarazione, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera i), e dall'articolo 36.
2 Il Ministero dell'interno, sulla base di adeguata motivazione, può richiedere all'interessato, nei casi ammessi, gli elementi necessari per decifrare le comunicazioni.

Art. 20
(Omologazione, compatibilità elettromagnetica, conformità e sicurezza elettrica)

1. I dispositivi e le apparecchiatura terminali impiegati per le attività d i cui agli articoli 3,4,5 e 6 devono essere conformi ai requisiti previsti d alla normativa vigente in materia di omologazione, di approvazione o di conformità tecnica, di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica o di dichiarazione del costruttore.

Art. 21
(Frequenze)
1 L'assegnazione di frequenze e l'utilizzazione in genere delle medesime devono conformarsi alla normativa in vigore nell'ordinamento italiano.

Art. 22
(Bande collettive di frequenza)

1. Con provvedimenti dei Ministro delle comunicazioni sono definite:
a) le bande di frequenza di tipo collettivo la cui utilizzazione =E8 prevista= dagli articoli 4, 5 e 6;
b) le caratteristiche tecniche di funzionamento dei sistemi, delle apparecchiatura terminali e dei dispositivo indicati nei predetti articoli 4, 5 e 6;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco dei sistemi, delle apparecchiatura terminali e dei dispositivo di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 23
(Collegamento alle reti pubbliche)
E' consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazioni ad uso privato d= i collegarsi alle reti pubbliche di telecomunicazioni esclusivamente per il conseguimento delle finalità proprie della relativa licenza, dell'autorizzazione generale, dell'autorizzazione generale ad effetto immediato nonché delle finalità ammesse in caso di esercizio di apparecchiatura terminali e di dispositivo in libero uso.

Art. 24
(Sperimentazione)
1 E' consentita la sperimentazione di sistemi di comunicazioni, di apparecchiatura e di dispositivi di telecomunicazioni previo rilascio di licenza individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione generale temporanea: l a licenza e l'autorizzazione hanno validità massima di 180 giorni, rinnovabile una sola volta.
Art.25
(Fondo)
1 All'articolo 183, comma secondo, del codice postale e delle telecomunicazioni, come modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole "di sua proprietà" sono aggiunte le seguenti:
o in sua disponibilità,".
Art. 26
(Amministrazioni dello Stato, organismi militari)
1 Restano in vigore le disposizioni dettate dall'articolo 184, commi primo, quarto e quinto, dei codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Art. 27
(Servizi via satellite)
1 Il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti i servizi di rete ed i servizi di comunicazione v ia satellite per uso privato sono disciplinati dal presente regolamento sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed in particolare dall'articolo I 1, comma 3.
Sezione 5
(Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti un'assegnazione di frequenza)
Art. 28
(Rilascio delle licenze)
1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nel rilascio delle licenze individuali si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. Il rilascio a soggetti privati delle licenze individuali per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche é consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.
Art. 29
(Stazione radioelettrica)
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve esser e munita di apposito documento di esercizio rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza individuale nonché i dati significativi della stazione stessa.
Art. 30
(Risorsa spettrale)
1 Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la licenza individuale e, se necessario, a revocare l a licenza stessa.
Art. 31
(Emittenza privata)
1 . Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Sezione 6
(Servizio radiomobile professionale autogestito)
Art. 32
(Oggetto)
1 Il servizio radiomobile professionale é un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime; esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi pre-codificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multi accesso é un sistema che consente agli utenti gestiti da una o più stazioni di base di accedere ad u n gruppo comune di frequenze.
3. La presente sezione:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale numerico in tecnica multi accesso;
b) riserva gruppi distinti di frequenze ai servizi radiomobili professionale i analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza,, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (terrestri trunked radio), così come definita dall'ETSI (europea telecomunicazioni standard instituite).
5 L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze é disciplinato da apposito regolamento.
Art. 33
(Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multi accesso autogestito)
1 . Sono riservate in esclusiva al servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multi accesso autogestito le coppie di frequenza in banda elencate nell'allegato D; le coppie di frequenza riservate in banda UHF elencate nell'allegato E possono essere utilizzate sia per uso in tecnica ad accesso singolo che per uso in tecnica multi accesso. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multi accesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multi accesso.
2. li numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multi accesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento dei sistema stesso, é stabilito secondo le fasce di cui all'allegato F.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore dei presente decreto, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'art. 35.
Art. 34
(Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito)
1 Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 32, le frequenze indicate nell'allegato H in comune con il servizio radiomobile professionale numerico TETRA a gestione centralizzata, di cui al capo 11.
2. Ulteriori coppie di frequenza possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma precedente da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT ERCIDEC (96)04.
Art. 35
(Adeguamento dei sistemi esistenti)

I. 1 sistemi radiomobili professionali in tecnica multi accesso, in esercizi o alla data di entrata in vigore dei presente decreto, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro 3. anni dalla suddetta data.

Sezione 7
(Radioamatori)

Art. 36
(Definizione)
1 L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
Art. 37
(Patente)
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore é necessario che il richiedente sia in
possesso della relativa patente di operatore , che é di classe A e di classe B.
2. Il possesso dell'uno o dell'altro tipo di patente é necessario ai fini d ei conseguimento delle autorizzazioni generali, rispettivamente, di classe A e di classe B.
3. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le prove di esame di cui al comma 4.

1. Con provvedimento ministeriale sono fissate le prove di esame di cui al comma 3 e le eventuali esenzioni nonché l'ulteriore disciplina dell'attività radioamatoriale.

Art. 38
(Autorizzazione)
1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore é di due tipi: classe A e classe B.
2. li titolare di autorizzazione generale di classe A é abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenza attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite.
3. li titolare di autorizzazione generale di classe B é abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 3, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz.

Art. 39
(Requisiti)
1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazi o economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempreché non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Art. 40
(Dichiarazione)
1 La dichiarazione, in regola con l'imposta di bollo, deve contenere: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) possesso della relativa patente di operatore;
d) il numero ed i tipi di apparati che intende utilizzare - fissi, mobili, portatili - nonché i dati della omologazione e della compatibilità elettromagnetica;
e) per gli apparati costruiti o modificati dallo stesso radioamatore, la rispondenza degli stessi alle norme tecniche di riferimento;
f) il nominativo già acquisito, come disposto dall'articolo 41, comma 2; g) la conferma dei possesso dei requisiti prescritti.
1 . Alla dichiarazione devono essere allegate:
a) le attestazioni dei versamenti dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 41
(Nominativo)
1 A ciascuna stazione di radioamatore é assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero s tesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 40, da inoltrare entro 30 giorni dall'assegnazione dei nominativo stesso.

Art. 42
(Attività di radioamatore all'estero)
1 cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso del la licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità in occasione di soggiorni temporanei.
2. 1 soggetti di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente l'attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto dei Ministro delle poste e delle telecomunicazioni I' dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennai o 1991.
1. L'esercizio della stazione di radioamatore nel Paese estero é soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, d elle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato. 

Art. 43
(Calamità - contingenze particolari)
1 Il Ministero può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 36.

Art. 44
(Assistenza)
Può essere consentita ai radioamatori, dietro versamento di apposito contributo, di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa comunicazione del nominativo dei radioamatori partecipanti , della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 45
(Stazioni ripetitrici)

1 Può essere accordata alle associazioni a carattere nazionale dei radio amatori legalmente costituite, previo pagamento dei previsti contributi, la licenza individuale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche nonché di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi e di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 41 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

Art. 46
(Autorizzazioni speciali)
Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore può essere conseguita da:
a) università;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero della pubblica istruzione , che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione viene al Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 39 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto ed all'esercizio di stazione di radioamatore.

Art. 47
(Ascolto)
1. E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.
Sezione 8
Art. 48
(Banda cittadina - CB)
1 Le comunicazioni in banda cittadina, previa la dichiarazione di cui all'articolo 5, sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei  Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non é consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano g li effetti dei provvedimenti e sempreché non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. La dichiarazione deve contenere:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) numero e tipi di apparati che si intendono utilizzare - fissi, mobili, portatili - nonché i dati della omologazione e della compatibilità elettromagnetica;
d) conferma dei possesso dei requisiti previsti.
4. Alla dichiarazione devono essere allegate:
a) le attestazioni dei versamenti dei contributi dovuti per l'istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in banda cittadina possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle autorità competenti.

Capo Il
(Servizio radiomobile professionale a gestione centralizzata)

Art. 49
(Oggetto)
1. Nel servizio a gestione centralizzata il Ministero assegna una determina ta banda di frequenze ad un operatore il quale organizza e gestisce il sistema e pone a disposizione di utilizzatori privati le frequenze stesse, ottimizzandone l'uso.
2. Per il servizio di cui al presente capo valgono le definizioni di cui al l'articolo 32, commi I e 2, e ad esso si applicano le disposizioni di cui al= predetto articolo 32, commi 4 e 5.
3. Il presente capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multi accesso a gestione centralizzata a livello regionale;
b) disciplina il servizio radiomobile professionale numerico in tecnica multi accesso a gestione centralizzata, a livello nazionale e regionale.
4. Le licenze regolate dal presente capo hanno una validità non superiore a quindici anni.
Art. 50
(Arca di servizio)
1 L'arca di servizio di un sistema radiomobile professionale a gestione centralizzata, di livello regionale, si intende estesa alla singola regione come definita dai confini amministrativi.
Art. 51
(Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale analogico)
Sono riservate in esclusiva al servizio radiomobile professionale analogico a gestione centralizzata le 90 coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato G.
Art. 52
(Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA)
professionale numerico TETRA a gestione centralizzata le frequenze indicate nell'allegato H in comune con il servizio radiomobile professionale TETRA autogestito di cui alla sezione 6^ del capo I.
2. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 2.
Art. 53
(Obblighi)
1 Ciascun titolare di licenza individuale a livello regionale é tenuto ad offrire il servizio almeno nei comuni capoluoghi di provincia appartenenti al la regione interessata entro il periodo di tempo fissato dal Ministero.
2. Il titolare della licenza individuale a livello nazionale é tenuto ad offrire il servizio almeno nei comuni capoluoghi di regione entro il periodo d i tempo fissato dal Ministero.
Art. 54
(Rilascio delle licenze individuali per il servizio radiomobile professionale analogico)
1 Per il servizio radiomobile professionale analogico a gestione centralizzata a livello regionale il, Ministero delle comunicazioni provvede a far pubblicare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dei presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,-. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su tre quotidiani con tiratura nazionale e su due quotidiani con tiratura regionale nelle regioni interessate, un invito per la qualificazione ai soggetti che abbiano interesse all'espletamento del servizio.
2. . Nell'invito sono indicati fra l'altro, i requisisti per la partecipazione, le frequenze disponibili ed il contributo d'ingresso da versare per con seguire la licenza individuale.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto possono essere rilasciate non più di due licenze individuali per regione.
4. Effettuato il controllo dei requisiti, il Ministero rilascia la licenza individuale, previo pagamento del contributo d'ingresso di cui al comma 2, all'unico o ai due qualificati.
5. Qualora si qualifichino tre o più soggetti, il Ministero procede all'assegnazione delle due licenze mediante asta con offerte segrete in aumento da confrontarsi con il contributo d'ingresso di cui al comma 2.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere conclusa entro sei mesi dal termine di cui al comma I.
7. In fase di prima applicazione del presente decreto, a ciascun titolare d i licenza individuale é assegnato un uguale numero di coppie di frequenza, fino ad un massimo di quarantacinque anche nel caso che si qualifichi un solo= soggetto.
8. Nei casi in cui le licenze siano rimaste in assegnate il Ministero rinnova, dopo un periodo di tempo ritenuto congruo, la procedura di invito per la qualificazione: alla prima procedura di rinnovo non può partecipare il soggetto che sia risultato unico assegnatario nel precedente procedimento.
9. In relazione all'andamento del servizio ed alla richiesta dei mercato, il Ministero può ricercare altre frequenze da assegnare direttamente agli operatori presenti sul mercato ovvero mediante nuovo invito alla qualificazione , cui possono partecipare anche i predetti operatori.
10. Nel caso in cui le frequenze risultino inutilizzate, il Ministero, dopo un congruo periodo di tempo, ha facoltà di disporre una diversa ripartizione delle frequenze stesse ovvero una destinazione delle medesime ad altro servizio.
Art. 55
(Rilascio delle licenze individuali per il servizio radiomobile professionale numerico)
1 Per il servizio radiomobile professionale in tecnica numerica TETRA a gestione centralizzata, a livello nazionale e regionale, il Ministero delle comunicazioni provvede a far pubblicare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su tre quotidiani c on tiratura nazionale e per i servizi regionali su due quotidiani con tiratura regionale nelle regioni interessate, un invito per la qualificazione ai s oggetti che abbiano interesse all'espletamento dei servizio.
2. Nell'invito sono indicati, fra l'altro, i requisisti per la partecipazione, le frequenze disponibili ed il contributo d'ingresso da versare per conseguire la licenza individuale.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto é consentito il rilascio di una licenza individuale per il servizio nazionale e di una licenza individuale per ciascuna regione.
4. Effettuato il controllo dei requisiti, il Ministero rilascia la licenza individuale all'unico soggetto qualificatosi, previo pagamento dei contributo d'ingresso di cui al comma 2.
5. Qualora si qualifichino due o più soggetti, il Ministero procede all'assegnazione della licenza mediante asta con offerte segrete in aumento da confrontarsi con il contributo d'ingresso di cui al comma 2.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere conclusa entro sei mesi dal termine di cui al comma I.
7. Si applica la disposizione di cui all'articolo 54, comma 10
Art. 56
(Interconnessione)
1. I sistemi radiomobili professionali nazionali e ragionali possono interconnettersi con le reti pubbliche di telecomunicazioni

Art. 57 (Rinvio)
I. Al servizio radiomobile professionale a gestione centralizzata, se necessario e se compatibili con la normativa dettata dal presente capo, si applicano:
a) le disposizioni del capo 1, sezione 41;
b) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997. n. 318;
c) le disposizioni dei decreto dei Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997.

Capo III
(Norme finali e transitorie)

Art. 58
(Estensione)
1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, le disposizioni degli articoli 183, 193, 195, 217, 218, da 231 a 238, 240, da 326= a 329, 330, 331, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 e 405 del codice postale= e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, son o estese alle fattispecie disciplinate dal presente regolamento per le qualità richiesta la licenza individuale, l'autorizzazione generale o la autorizzazione generale con effetto immediato; si applicano, se necessario e se compatibili con il presente regolamento, le rimanenti disposizioni del predetto codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 59
(Abrogazione)
1 Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione della cauzione, dopo l'accertamento della regolarità dei pagamenti, é effettuata dal Ministero entro un anno dalla data di entrata i n vigore del presente decreto.

Art. 60
(Entrata in vigore)
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2000
 
 

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