- Presidente
della Repubblica "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze
individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad
uso privato"
-
-
- Visto l'articolo 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
1214, recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni
di radioamatore;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di banco posta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto dei
Presidente d ella Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31
gennaio 1983 con il quale é stato approvato il piano nazionale di ripartizione
d elle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 dei 17 febbraio 1983, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista
la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituto l'autorità per le garanzie
nelle comunicazioni ed ha dettato nonne sui sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi;
Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo;
Visto il
regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione e la
convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate
a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n.
25;
Visto
l'articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge di
semplificazione 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Considerata la
necessità di adeguare gli istituti della concessione e dell'autorizzazione ad
uso privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973
al nuovo regime delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali
introdotto dall'articolo 20, commi 4 e 51, della citata legge n. 448 dei
1998;
Sentito il
consiglio superiore tecnico delle poste e delle
telecomunicazioni;
Udito il parere dei Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del
.................................;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del
................................;
Sulla proposta dei Ministro delle
comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa,
di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno, della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dei trasporti e della navigazione; emana il
seguente regolamento:
Capo 1
(Attività di telecomunicazioni ad uso privato)
Sezione Il
(Definizioni, scopo ed ambito di
applicazione)
- Art. 1
(Definizioni)
- 1. Ai fini delle disposizioni del
presente capo si intendono per:
a) "servizio di telecomunicazioni", un
servizio che implica la trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali,
scritti, immagini, suoni o informazioni di qualsiasi natura effettuata su
supporto fisico (filo, cavo, fibra ottica, ecc.) oppure mediante sistemi
radioelettrici, sistemi ottici o qualunque altro sistema elettromagnetico, con
esclusione dei servizi di radiodiffusione;
b) "servizio di telecomunicazioni ad uso
privato", un servizio di telecomunicazioni svolto dal titolare di una licenza
individuale o di una autorizzazione generale nell'interesse
proprio;
c)
"licenza individuale", un provvedimento rilasciato dal Ministero delle
comunicazioni per lo svolgimento di una attività di telecomunicazioni ad uso
privato;
d)
"autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un'attività di
telecomunicazioni ad uso privato che si consegue sulla base dell'istituto del
silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla produzione
della dichiarazione del soggetto interessato;
e) "autorizzazione generale ad effetto
immediato", un'autorizzazione a svolgere un'attività o di telecomunicazioni ad
uso privato che si consegue contestualmente alla produzione della
dichiarazione del soggetto interessato;
f. "libero uso", la facoltà di utilizzo di
dispositivo o di apparecchiatura terminali di telecomunicazioni senza
necessità di licenza o di autorizzazione.
Art. 2
(Scopo ed ambito di
applicazione)
1 il
presente capo:
a)
individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso privato da
assoggettare a licenza individuale, ad autorizzazione generale, ad
autorizzazione generale ad effetto immediato; indica altresì le
apparecchiatura terminali ed i dispositivo di libero uso;
b) fissa le condizioni per le
licenze individuali, per le autorizzazioni generali e per le autorizzazioni
generali ad effetto immediato ai fini dell'installazione di infrastrutture e
dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;
c) fissa le condizioni per l'adeguamento
alle disposizioni di cui alla lettera b) delle concessioni e delle
autorizzazioni ad uso privato già rilasciate.
Sezione 2
(Categorie di attività di telecomunicazioni
ad uso privato)
- Art. 3
(Licenze individuali)
1 Una licenza individuale é
necessaria nel caso di installazione di una o più stazioni radioelettriche e
del relativo esercizio di collegamenti di Terra e via satellite richiedenti
un'assegnazione di frequenza, con particolare riferimento
a:
1) sistemi fissi
e mobili terrestri, marittimi, aeronautica;
2) sistemi di radionavigazione e di
radiolocalizzazione;
3) stazioni di radioastronomia;
4) sistemi di ricerca
spaziale;
5)
sistemi di esplorazione della Terra via satellite;
6) sistemi di operazioni
spaziali;
7)
sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
8) sistemi di ausilio alla
meteorologia.
Art. 4
(Autorizzazioni generali)
1. Un'autorizzazione generale é
necessaria nel caso di:
a) installazione e relativo esercizio di una rete di telecomunicazioni
su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di
quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a);
b) uso di sistemi che impiegano bande di
frequenza di tipo collettivo, senza protezione da disturbi tra utenti delle
stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri
servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti nel piano
nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle
radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni
radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili nonché le stazioni di
radioamatore.
Art. 5
(Autorizzazioni generali ad effetto
immediato)
1
Un'autorizzazione generale ad effetto immediato é necessaria nel caso di uso
di sistemi che impiegano bande di frequenza di tipo collettivo, senza alcuna
protezione, mediante dispositivo di debole potenza, compresi quelli
rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03.
In particolare l'autorizzazione é richiesta
nel caso:
a) di uso
di reti locali a tecnologia DECT, ad eccezione di quanto disposto
dall'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) di uso di reti locali radio lane
hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera
b);
e) di utilizzo
di apparecchiatura in ausilio al traffico ed al trasporto su strada, agli
addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza dei
traffico, dei trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina
della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
d) di utilizzazione di apparecchiatura in
ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese
quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
e) di esercizio di collegamenti riguardanti
la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole
imbarcazioni e stazioni base collocate presso sedi di organizza ioni nautiche,
nonché di collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa
nave;
f) di uso di
apparecchiatura in ausilio alle attività sportive ed
agonistiche;
g) di
uso di apparecchi per ricerca persone con segnali acustici;
h) di utilizzazione di
apparecchiatura in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle
attività direttamente ad esse collegate;
i) di effettuazione di comunicazioni a
breve distanza di tipo diverso da quelle di cui alle precedenti lettere da a)
ad h), comprese le comunicazioni i n banda cittadina - CB, sempreché8 per
queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e
l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le
notizie scambiate; sussiste il divieto d i svolgere comunicazioni
internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla
generalità degli ascoltatori.
Art. 6
(Libero uso)
Sono di libero uso le apparecchiatura
terminali ed i dispositivi che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza
alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto
raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERCIREC 70-03;
si indicano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT nell'ambito del fondo, ai sensi
dell'articolo 183, comma secondo, dei decreto dei Presidente della Repubblica
n. 156 d ei 1973;
b) reti locali di tipo radio lan e hiperian nell'ambito del fondo, ai
sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto dei Presidente della
Repubblica n. 156 dei 1973; sono disciplinate ai sensi dell'articolo 5 le reti
hi per lan operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli
specifici;
c)
sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e
sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi
dilettantistici;
g)
applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non
professionali;
i)
ausili per handicappati;
1) applicazioni medicali di debolissima potenza;
m) applicazioni audio senza
fili;
n)
apri porta;
o)
radio giocattoli;
p)
apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
q) apparati non destinati ad impieghi
specifici.
2. Sono
altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma secondo,
dei decreto dei Presidente della Repubblica n. 156 dei 1973;
b) apparati radioelettrici solo
riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di
frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati
esclusivamente alla ricezione dei servizio di radio diffusione.
Sezione 3
(Procedure)
- Art. 7
(Procedura di licenza
individuale
1 Nel
caso di richiesta di una licenza individuale ad uso privato di cui
all'articolo 3, il soggetto interessato é tenuto a presentare al Ministero
delle comunicazioni una domanda, conforme al modello riportato nell'allegato
Al, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di
impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento del contributo
annuo per l'attività di vigilanza e controllo ed il pagamento del contributo
annuo per l'impiego delle frequenze assegnate ai fini dell'esercizio del
collegamento nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione
ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche.
2. Alla domanda di cui all'allegato Al deve
essere acclusa la documentazione seguente:
a) un progetto tecnico dei collegamento da
realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato
all'uso ottimale delle risorse spettrali; il progetto é elaborato secondo i
modelli di cui agli allegati A2 ed A3 e sottoscritto da un soggetto
autorizzato. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica
particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso
deve comprendere:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni
radio elettriche, tenendo presente che per stazione radioelettrica si intende
una stazione costituita da uno o più trasmettitori o ricevitori o da un
complesso di trasmettitori e ricevitori nonché dagli apparecchi accessori
necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato
punto;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di
servizio che si intende gestire, di cui si propone
l'utilizzazione;
3)
il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, qualora il soggetto si configuri come
impresa;
c)
l'attestato dell'avvenuto versamento del contributo iniziale a titolo di
rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa.
2. Il Ministero delle
comunicazioni. entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, comunica l'avvio
dei procedimento istruttorio.
3. Il Ministero delle comunicazioni
rilascia la licenza individuale entro 9 0 giorni dalla presentazione della
domanda ed, in casi particolari e sulla base di adeguata motivazione da
comunicare all'interessato, entro 180 giorni.
4. Se in corso d'esame la domanda risulta
carente rispetto ad elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati
di cui agli allegati, il Ministero delle comunicazioni richiede, non oltre
trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa,, le integrazioni
necessarie che l'interessato é tenuto a fornire entro trenta giorni dalla
richiesta.
5. Il
Ministero delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 4, rilascia la licenza
entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta
ovvero entro 180 giorni nei casi particolari. In caso di mancata presentazione
nei termini della predetta documentazione, il Ministero comunica
all'interessato l'archiviazione della domanda.
6. Ogni variazione degli elementi di cui
alla domanda ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare
successivamente al rilascio della licenza individuale, deve essere comunicata
al Ministero il quale, entro sessanta giorni, autorizza la variazione o
comunica all'interessato la necessità di presentare una nuova domanda di
licenza.
7.
L'installazione e l'esercizio di una stazione radioelettrica non possono
avvenire prima dei rilascio della relativa licenza individuale.
8. La licenza individuale non
conferisce al titolare alcun diritto di uso in esclusiva delle frequenze
assegnate.
9. Una
licenza individuale non può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto
qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero delle
comunicazioni.
10.
Presso il Ministero é tenuto il pubblico registro delle licenze individuali ad
uso privato.
Art. 8
(Procedura di autorizzazione
generale)
1 Nel
caso di richiesta di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 4 , il
soggetto é tenuto ad inviare una dichiarazione conforme al modello riportato
nell'allegato B, contenente le informazioni riguardanti l'interessato e
l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento del
contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo nonché quello
dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute
pubblica ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la
documentazione seguente:
a) un progetto tecnico dei collegamento nel caso di installazione ed
esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde
convogliate e su sistemi ottici;
b) iscrizione alla Camera di commercio.
industria, artigianato ed agricoltura qualora il soggetto si configuri come
impresa;
c)
attestati dell'avvenuto versamento dei contributo a titolo di rimborso d elle
spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e dei contributo per l'attività
di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'
autorizzazione generale.
2. Nel caso in cui il Ministero non comunichi all'interessato un
provvedimento negativo entro 30 giorni se trattasi di stazioni di radioamatore
o di apparecchiatura su navi ed aerei o di 60 giorni nell'ipotesi di reti su
supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, dalla data di
produzione della dichiarazione, l'autorizzazione generale si intende
rilasciata ai sen si dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 24 1, sulla
base dell'istituto del silenzio-assenso.
3. Nel caso di stazioni radioelettriche a
bordo di navi e di aeromobili, l' interessato deve allegare alla
dichiarazione, oltre ai documenti di cui al comma 1, il verbale di collaudo
della stazione; il Ministero, sulla scorta de i verbale, rilasciala licenza di
stazione.
- Art. 9
(Procedura di autorizzazione generale ad
effetto immediato)
1 Nei casi di cui all'art. 5 il soggetto interessato é tenuto ad
inviare un a dichiarazioni contenente le informazioni di cui al modello
riportato nell' allegato C, compreso l'impegno al pagamento dei contributo
annuo per l'attività di vigilanza e controllo. Alla dichiarazione deve essere
allegata la documentazione seguente:
a) iscrizione alla Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura qualora il soggetto si configuri come
impresa;
b)
attestati dell'avvenuto versamento dei contributo iniziale a titolo di
rimborso delle spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e dei contributo
per l'attività di vigilanza e controllo relativa al primo anno dal quale
decorre l'autorizzazione generale.
2. Sulla base della dichiarazione di cui al
comma 1, l'interessato può dare immediato avvio all'attività, ai sensi
dell'art. 19 della legge 7 agosto 19 90, n. 241.
Sezione 4^
(Disposizioni comuni alle attività di
telecomunicazioni ad uso privato)
- Art. 10
(Validità)
I . Le licenze individuali. le
autorizzazioni generali e le autorizzazioni generali ad effetto immediato
hanno validità non superiore a dieci anni e so no rinnovabili.
2 . La validità delle licenze
individuali é indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero tenendo anche
conto dell'eventuale richiesta dell'interessato; nel provvedimento é stabilito
anche il periodo entro il quale deve esse re presentata la domanda di rinnovo,
di norma sei mesi prima della scadenza.
3 . Per le autorizzazioni generali e per le
autorizzazioni generali ad effetto immediato l'interessato può fissare,
rispetto a quanto previsto nel comma 1, un diverso periodo nella
dichiarazione, fermo restando che il Ministero può intervenire al riguardo in
sede di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto con trenta
o sessanta giorni di anticipo rispetto al la scadenza a seconda che si tratti
di stazioni di radioamatore e di autorizzazioni generali ad effetto immediato
ovvero di altre specie di autorizzazioni generali.
4. La scadenza della validità deve
coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità
5 L'interessato può richiedere,
motivandolo, il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle
con validità inferiore all'anno; ugualmente l'interessato può fissare una
validità temporanea, inferiore all'anno, nel la dichiarazione finalizzata al
conseguimento dell'autorizzazione generale e della autorizzazione generale ad
effetto immediato. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate
a specifici contributi.
- Art. 11
(Domande e dichiarazioni)
1 . Le domande di licenza
individuale e le dichiarazioni inerenti alle autorizzazioni generali ed alle
autorizzazioni generali ad effetto immediato devono essere in regola con le
disposizioni relative all'imposta di bollo.
2. Le domande e le dichiarazioni di c ui al
comma 1 possono essere consegna te direttamente all'ufficio competente ovvero
trasmesse mediante invio racco mandato con avviso di
ricevimento.
3.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, la dichiarazione, di
cui agli articoli 8 e 9, tiene luogo della licenza di stazione.
- Art. 12
(Requisiti)
- 1. Le licenze individuali. le
autorizzazioni ioni generali e le autorizzazioni generali ad effetto
immediato, salvo quanto previsto nelle sezioni 71 e 8^, possono essere
conseguite da cittadini o da persone giuridiche dell'Unione europea e dello
Spazio economico europeo o di Stato appartenente all'Organizzazione mondiale
dei commercio a condizione che, relativamente all'OMC, siano state ratificate
le inerenti disposizioni ovvero di Stato con cui siano intervenuti accordi di
reciprocità.
2. Non
può conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per delitti no n colposi
a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottopost o a misure
di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e
sempreché8 non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
- Art. 13
(Obblighi)
1 Il titolare di licenza individuale, di
autorizzazione generale e di autorizzazione generale ad effetto immediato é
tenuto, anche nel corso di validità del titolo, ad adeguarsi a norme cogenti
adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento
internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento
delle apparecchiatura nonché al cambio delle frequenze.
2. Il titolare di autorizzazione
generale e di autorizzazione generale ad effetto immediato é tenuto a
comunicare al Ministero ogni variazione che intenda apportare al sistema,
all'attività o alle caratteristiche già indicate n ella dichiarazione: si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Il soggetto, che ha titolo ad esplicare
attività di telecomunicazioni ad uso privato, é tenuto a rispettare le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza,, di salute della popolazione, di
protezione ambientale nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai
regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
Art. 14
(Sospensione - revoca -
decadenza)
1 In
caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi
compreso quello del mancato versamento dei contributi, previa diffida a i
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la licenza
individuale, l'autorizzazione generale e l'autorizzazione generale ad effetto
immediato possono essere sospese fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a
seguito dell'applicazione del comma 1 si verifichi ulteriore inosservanza
degli obblighi.
3 .
La decadenza dai titoli di cui al comma 1 é pronunciata quando venga me no uno
dei requisiti previsti dal presente regolamento.
- Art. 15
(Contributi)
1 . Le licenze individuali, le
autorizzazioni generali e le autorizzazioni generali ad effetto immediato sono
assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi
amministrativi sostenuti:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per le verifiche ed i controlli della
gestione dei servizio e del mantenimento delle relative
condizioni.
2. Il
soggetto titolare di licenza individuale, al quale siano state assegnate
frequenze, é tenuto al pagamento di un contributo annuo per l'utilizzo d i
risorsa scarsa.
3.
I contributi di cui al comma I. lettera b), sono fissati ad anno, compre so
quello di decorrenza della licenza individuale, della autorizzazione generale
e della autorizzazione generale ad effetto immediato. I contributi di cui al
comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e
decorrono dal mese in cui é rilasciata la licenza.
4. I contributi,, salvo quanto previsto per
l'avvio della attività, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun
anno.
5 Con decreto
del Ministro delle comunicazioni sono stabiliti:
a) la misura dei contributi e
l'aggiornamento degli stessi;
b) la misura dei contributi in caso di
licenze e di autorizzazioni temporanee e di radioassistenza effettuata dai
radioamatori;
c) le
modalità di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio
dell'attività ed all'attività medesima a regime;
d) la procedura da utilizzare in caso di
mancato pagamento;
e) i casi di esclusione dall'obbligo dei pagamento dei
contributi;
f) le
esenzioni e le riduzioni da applicare.
6. Nei casi di sospensione, revoca e
decadenza della licenza individuale, dell'autorizzazione generale e
dell'autorizzazione generale ad effetto immediato i contributi versati
rimangono acquisiti all'entrata dei bilancio dello Stato.
- Art. 16
(Adeguamento)
1 . In sede di prima applicazione del
presente regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di
entrata in vigore del regolamento s tesso si tramutano automaticamente in
licenza individuale, in autorizzazione generale ovvero in autorizzazione
generale ad effetto immediato sulla base delle disposizioni recate dagli
articoli 3, 4 e S.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di
aver e validità le concessioni e le autorizzazioni in relazione all'utilizzo
di apparecchiatura terminali e di dispositivo per i quali l'articolo 6 prevede
i l libero uso.
3.
Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze
individuali. le autorizzazioni generali e le autorizzazioni generali ad
effetto immediato di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni a
decorre re dalla data originaria della concessione o della autorizzazione o da
quella dell'ultimo rinnovo: ai titolari é consentito di rinunciare alla
licenza o all'autorizzazione entro il 29 febbraio 2000.
4. In caso di rinuncia effettuata
nei mesi di gennaio e febbraio 2000, il titolare della concessione o
dell'autorizzazione é tenuto a versare in dodicesimi il relativo canone di
concessione nella misura in vigore al 31 dicembre 1999.
- Art. 17
(Verifiche e controlli)
1. Il titolare di licenza
individuale, di autorizzazione generale e di autorizzazione generale ad
effetto immediato é tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari
all'accertamento della regolarità dello svolgimento della inerente attività di
telecomunicazioni.
2. I competenti uffici dei Ministero hanno facoltà di effettuare detti
controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare
accedere i funzionari muniti di apposita autorizzazione.
3. L'accertamento delle
violazioni delle disposizioni recate dal presente regolamento é svolto, oltre
che dagli organi di polizia giudiziaria, dagli uffici dei Ministero delle
comunicazioni ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni
amministrative.
Art. 18
(Rinuncia)
1. Gli interessati possono rinunciare alla
licenza individuale, alla autorizzazione generale ed alla autorizzazione
generale ad effetto immediato entro il 30 novembre di ciascun anno,
indipendentemente dalla durata della validità dei titolo; la rinuncia ha
effetto dal I' gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni
possono anche essere consegnate direttamente all'ufficio
competente.
Art. 19
(Cifratura)
1 E' ammessa la trasmissione delle
comunicazioni in forma cifrata, previa esplicita indicazione nella domanda o
nella dichiarazione, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera
i), e dall'articolo 36.
2 Il Ministero dell'interno, sulla base di adeguata motivazione, può
richiedere all'interessato, nei casi ammessi, gli elementi necessari per
decifrare le comunicazioni.
- Art. 20
(Omologazione, compatibilità
elettromagnetica, conformità e sicurezza elettrica)
1. I dispositivi e le
apparecchiatura terminali impiegati per le attività d i cui agli articoli
3,4,5 e 6 devono essere conformi ai requisiti previsti d alla normativa
vigente in materia di omologazione, di approvazione o di conformità tecnica,
di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica o di dichiarazione
del costruttore.
Art. 21
(Frequenze)
1 L'assegnazione di frequenze e
l'utilizzazione in genere delle medesime devono conformarsi alla normativa in
vigore nell'ordinamento italiano.
- Art. 22
(Bande collettive di
frequenza)
1. Con provvedimenti dei Ministro
delle comunicazioni sono definite:
a) le bande di frequenza di tipo collettivo
la cui utilizzazione =E8 prevista= dagli articoli 4, 5 e 6;
b) le caratteristiche tecniche di
funzionamento dei sistemi, delle apparecchiatura terminali e dei dispositivo
indicati nei predetti articoli 4, 5 e 6;
c) le integrazioni necessarie per adeguare
l'elenco dei sistemi, delle apparecchiatura terminali e dei dispositivo di cui
agli articoli 5 e 6.
Art. 23
(Collegamento alle reti
pubbliche)
E'
consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazioni ad uso privato d= i
collegarsi alle reti pubbliche di telecomunicazioni esclusivamente per il
conseguimento delle finalità proprie della relativa licenza,
dell'autorizzazione generale, dell'autorizzazione generale ad effetto
immediato nonché delle finalità ammesse in caso di esercizio di
apparecchiatura terminali e di dispositivo in libero uso.
- Art. 24
(Sperimentazione)
1 E' consentita la sperimentazione di
sistemi di comunicazioni, di apparecchiatura e di dispositivi di
telecomunicazioni previo rilascio di licenza individuale temporanea o
conseguimento di autorizzazione generale temporanea: l a licenza e
l'autorizzazione hanno validità massima di 180 giorni, rinnovabile una sola
volta.
- Art.25
(Fondo)
1 All'articolo 183, comma secondo, del
codice postale e delle telecomunicazioni, come modificato dall'articolo 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole "di sua proprietà" sono
aggiunte le seguenti:
o in sua disponibilità,".
- Art. 26
(Amministrazioni dello Stato, organismi
militari)
1 Restano
in vigore le disposizioni dettate dall'articolo 184, commi primo, quarto e
quinto, dei codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
- Art. 27
(Servizi via satellite)
1 Il rilascio delle licenze
individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti i
servizi di rete ed i servizi di comunicazione v ia satellite per uso privato
sono disciplinati dal presente regolamento sulla scorta delle disposizioni
dettate dal decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed in particolare
dall'articolo I 1, comma 3.
Sezione 5
(Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti
un'assegnazione di frequenza)
- Art. 28
(Rilascio delle licenze)
1. Le licenze individuali sono
rilasciate fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nel rilascio delle licenze
individuali si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura
pubblica.
3. Il
rilascio a soggetti privati delle licenze individuali per l'impianto e
l'esercizio di stazioni radioelettriche é consentito a sussidio di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del
terziario.
- Art. 29
(Stazione radioelettrica)
1. Ogni stazione radioelettrica
che operi su frequenza assegnata deve esser e munita di apposito documento di
esercizio rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la
relativa licenza individuale nonché i dati significativi della stazione
stessa.
- Art. 30
(Risorsa spettrale)
1 Nel caso in cui la risorsa spettrale
assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato
ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso il
Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la licenza
individuale e, se necessario, a revocare l a licenza stessa.
- Art. 31
(Emittenza privata)
1 . Per i collegamenti in diretta
attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo
1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano
esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal
piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Sezione 6
(Servizio radiomobile professionale
autogestito)
- Art. 32
(Oggetto)
1 Il servizio radiomobile professionale é
un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e
stazioni mobili terrestri e tra queste ultime; esso permette di effettuare
comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi pre-codificati, includendo
prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di
chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multi accesso é un
sistema che consente agli utenti gestiti da una o più stazioni di base di
accedere ad u n gruppo comune di frequenze.
3. La presente sezione:
a) disciplina il servizio
radiomobile professionale numerico in tecnica multi accesso;
b) riserva gruppi distinti di
frequenze ai servizi radiomobili professionale i analogici e numerici
autogestiti.
4. Il
servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza,, in prima
applicazione, la tecnologia TETRA (terrestri trunked radio), così come
definita dall'ETSI (europea telecomunicazioni standard
instituite).
5
L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie
frequenze é disciplinato da apposito regolamento.
- Art. 33
(Frequenze riservate al servizio
radiomobile professionale analogico in tecnica multi accesso
autogestito)
1 .
Sono riservate in esclusiva al servizio radiomobile professionale analogico in
tecnica multi accesso autogestito le coppie di frequenza in banda elencate
nell'allegato D; le coppie di frequenza riservate in banda UHF elencate
nell'allegato E possono essere utilizzate sia per uso in tecnica ad accesso
singolo che per uso in tecnica multi accesso. I sistemi radiomobili
professionali analogici in tecnica multi accesso possono essere realizzati
utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al
servizio radiomobile professionale non in tecnica multi accesso.
2. li numero delle coppie di
frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico
in tecnica multi accesso autogestito, comprendente anche le frequenze di
servizio necessarie al funzionamento dei sistema stesso, é stabilito secondo
le fasce di cui all'allegato F.
3. Rimangono valide le assegnazioni in
numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore dei
presente decreto, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo
previsto dall'art. 35.
- Art. 34
(Frequenze riservate al servizio
radiomobile professionale numerico TETRA autogestito)
1 Sono riservate al servizio radiomobile
professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 32, le frequenze
indicate nell'allegato H in comune con il servizio radiomobile professionale
numerico TETRA a gestione centralizzata, di cui al capo 11.
2. Ulteriori coppie di frequenza
possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al
comma precedente da reperire nelle bande di frequenze previste per tali
applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo
con la decisione CEPT ERCIDEC (96)04.
- Art. 35
(Adeguamento dei sistemi
esistenti)
I. 1 sistemi radiomobili
professionali in tecnica multi accesso, in esercizi o alla data di entrata in
vigore dei presente decreto, devono adeguarsi alle disposizioni in esso
contenute entro 3. anni dalla suddetta data.
Sezione 7
(Radioamatori)
- Art. 36
(Definizione)
1 L'attività di radioamatore consiste
nell'espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l'uso di
codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di
studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa
autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della
radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di
natura economica.
- Art. 37
(Patente)
1. Per conseguire l'autorizzazione generale
per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore é necessario che il
richiedente sia in
possesso della relativa patente di operatore , che é di classe A e di
classe B.
2. Il
possesso dell'uno o dell'altro tipo di patente é necessario ai fini d ei
conseguimento delle autorizzazioni generali, rispettivamente, di classe A e di
classe B.
3. Per il
conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le prove
di esame di cui al comma 4.
1. Con provvedimento ministeriale
sono fissate le prove di esame di cui al comma 3 e le eventuali esenzioni
nonché l'ulteriore disciplina dell'attività radioamatoriale.
Art. 38
(Autorizzazione)
1. L'autorizzazione generale per l'impianto
e l'esercizio di stazione di radioamatore é di due tipi: classe A e classe
B.
2. li titolare
di autorizzazione generale di classe A é abilitato all'impiego di tutte le
bande di frequenza attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via
satellite.
3. li
titolare di autorizzazione generale di classe B é abilitato all'impiego delle
stesse bande di frequenza di cui al comma 3, limitatamente a quelle uguali o
superiori a 30 MHz.
- Art. 39
(Requisiti)
1. L'impianto e l'esercizio della stazione
di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea o dello Spazi o economico europeo, di Paesi con i quali
siano intercorsi accordi di reciprocità ovvero sia residente in
Italia;
b) abbia
età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa
patente;
d) non
abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore
a due anni ovvero non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di
prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempreché non sia
intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 40
(Dichiarazione)
1 La dichiarazione, in regola con l'imposta
di bollo, deve contenere: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza
o domicilio;
b)
indicazione della sede dell'impianto;
c) possesso della relativa patente di
operatore;
d) il
numero ed i tipi di apparati che intende utilizzare - fissi, mobili, portatili
- nonché i dati della omologazione e della compatibilità
elettromagnetica;
e) per gli apparati costruiti o modificati dallo stesso radioamatore,
la rispondenza degli stessi alle norme tecniche di riferimento;
f) il nominativo già acquisito,
come disposto dall'articolo 41, comma 2; g) la conferma dei
possesso dei requisiti prescritti.
1 . Alla dichiarazione devono essere
allegate:
a) le
attestazioni dei versamenti dei contributi dovuti per istruttoria e per
verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria
potestà o la tutela.
Art. 41
(Nominativo)
1 A ciascuna stazione di radioamatore é
assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non può essere
modificato se non dal Ministero s tesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito
dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui
all'articolo 40, da inoltrare entro 30 giorni dall'assegnazione dei nominativo
stesso.
- Art. 42
(Attività di radioamatore
all'estero)
1
cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni
delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso del la
licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi ad
esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata
su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità in occasione di
soggiorni temporanei.
2. 1 soggetti di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), che
intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere
all'organo competente l'attestazione della rispondenza della autorizzazione
generale alle prescrizioni dettate con decreto dei Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni I' dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 del 7 gennai o 1991.
1. L'esercizio della stazione di radioamatore nel Paese estero é
soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, d elle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti
nel Paese visitato.
Art. 43
(Calamità - contingenze
particolari)
1 Il
Ministero può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di
interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare
speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 36.
- Art. 44
(Assistenza)
Può essere consentita ai radioamatori,
dietro versamento di apposito contributo, di svolgere attività di
radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa comunicazione
del nominativo dei radioamatori partecipanti , della località, della durata e
dell'orario dell'avvenimento.
- Art. 45
(Stazioni ripetitrici)
1 Può essere accordata alle
associazioni a carattere nazionale dei radio amatori legalmente costituite,
previo pagamento dei previsti contributi, la licenza individuale per
l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche
nonché di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
instradamento di messaggi e di impianti destinati ad uso
collettivo.
2.
L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono
soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo
di cui all'articolo 41 relativo al radioamatore installatore seguito dalla
lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 46
(Autorizzazioni speciali)
Oltre che da singole persone
fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di
radioamatore può essere conseguita da:
a) università;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni
ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole
elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il
Ministero della pubblica istruzione , che deve attestare la qualifica della
scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione
viene al Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni nazionali dei
radioamatori legalmente costituite;
e) enti pubblici territoriali per finalità
concernenti le loro attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei
detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella
dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei
requisiti richiesti dall'articolo 39 per il conseguimento dell'autorizzazione
generale connessa all'impianto ed all'esercizio di stazione di
radioamatore.
- Art. 47
(Ascolto)
1. E' libera l'attività di solo ascolto
sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.
Sezione 8
- Art. 48
(Banda cittadina - CB)
1 Le comunicazioni in banda
cittadina, previa la dichiarazione di cui all'articolo 5, sono consentite ai
cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocità nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non é consentita l'attività di
cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena
restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di
sicurezza e di prevenzione, finché durano g li effetti dei provvedimenti e
sempreché non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. La dichiarazione deve
contenere:
a)
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;
b) indicazione della sede
dell'impianto;
c)
numero e tipi di apparati che si intendono utilizzare - fissi, mobili,
portatili - nonché i dati della omologazione e della compatibilità
elettromagnetica;
d) conferma dei possesso dei requisiti previsti.
4. Alla dichiarazione devono
essere allegate:
a)
le attestazioni dei versamenti dei contributi dovuti per l'istruttoria e per
verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria
potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in banda
cittadina possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle
autorità competenti.
Capo Il
(Servizio radiomobile professionale a
gestione centralizzata)
- Art. 49
(Oggetto)
1. Nel servizio a gestione centralizzata il
Ministero assegna una determina ta banda di frequenze ad un operatore il quale
organizza e gestisce il sistema e pone a disposizione di utilizzatori privati
le frequenze stesse, ottimizzandone l'uso.
2. Per il servizio di cui al presente capo
valgono le definizioni di cui al l'articolo 32, commi I e 2, e ad esso si
applicano le disposizioni di cui al= predetto articolo 32, commi 4 e
5.
3. Il presente
capo:
a) disciplina
il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multi accesso a
gestione centralizzata a livello regionale;
b) disciplina il servizio radiomobile
professionale numerico in tecnica multi accesso a gestione centralizzata, a
livello nazionale e regionale.
4. Le licenze regolate dal presente capo
hanno una validità non superiore a quindici anni.
- Art. 50
(Arca di servizio)
1 L'arca di servizio di un sistema
radiomobile professionale a gestione centralizzata, di livello regionale, si
intende estesa alla singola regione come definita dai confini
amministrativi.
- Art. 51
(Frequenze riservate al servizio
radiomobile professionale analogico)
Sono riservate in esclusiva al servizio
radiomobile professionale analogico a gestione centralizzata le 90 coppie di
frequenza in banda UHF elencate nell'allegato G.
- Art. 52
(Frequenze riservate al servizio
radiomobile professionale numerico TETRA)
- professionale numerico TETRA a
gestione centralizzata le frequenze indicate nell'allegato H in comune con il
servizio radiomobile professionale TETRA autogestito di cui alla sezione 6^
del capo I.
2. Si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 2.
- Art. 53
(Obblighi)
1 Ciascun titolare di licenza individuale a
livello regionale é tenuto ad offrire il servizio almeno nei comuni capoluoghi
di provincia appartenenti al la regione interessata entro il periodo di tempo
fissato dal Ministero.
2. Il titolare della licenza individuale a livello nazionale é tenuto
ad offrire il servizio almeno nei comuni capoluoghi di regione entro il
periodo d i tempo fissato dal Ministero.
- Art. 54
(Rilascio delle licenze individuali per il
servizio radiomobile professionale analogico)
1 Per il servizio radiomobile professionale
analogico a gestione centralizzata a livello regionale il, Ministero delle
comunicazioni provvede a far pubblicare, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore dei presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee,-. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su tre
quotidiani con tiratura nazionale e su due quotidiani con tiratura regionale
nelle regioni interessate, un invito per la qualificazione ai soggetti che
abbiano interesse all'espletamento del servizio.
2. . Nell'invito sono indicati fra l'altro,
i requisisti per la partecipazione, le frequenze disponibili ed il contributo
d'ingresso da versare per con seguire la licenza individuale.
3. In fase di prima applicazione
del presente decreto possono essere rilasciate non più di due licenze
individuali per regione.
4. Effettuato il controllo dei requisiti, il Ministero rilascia la
licenza individuale, previo pagamento del contributo d'ingresso di cui al
comma 2, all'unico o ai due qualificati.
5. Qualora si qualifichino tre o più
soggetti, il Ministero procede all'assegnazione delle due licenze mediante
asta con offerte segrete in aumento da confrontarsi con il contributo
d'ingresso di cui al comma 2.
6. La procedura di cui al comma 5 deve
essere conclusa entro sei mesi dal termine di cui al comma I.
7. In fase di prima applicazione
del presente decreto, a ciascun titolare d i licenza individuale é assegnato
un uguale numero di coppie di frequenza, fino ad un massimo di quarantacinque
anche nel caso che si qualifichi un solo= soggetto.
8. Nei casi in cui le licenze siano rimaste
in assegnate il Ministero rinnova, dopo un periodo di tempo ritenuto congruo,
la procedura di invito per la qualificazione: alla prima procedura di rinnovo
non può partecipare il soggetto che sia risultato unico assegnatario nel
precedente procedimento.
9. In relazione all'andamento del servizio ed alla richiesta dei
mercato, il Ministero può ricercare altre frequenze da assegnare direttamente
agli operatori presenti sul mercato ovvero mediante nuovo invito alla
qualificazione , cui possono partecipare anche i predetti
operatori.
10. Nel
caso in cui le frequenze risultino inutilizzate, il Ministero, dopo un congruo
periodo di tempo, ha facoltà di disporre una diversa ripartizione delle
frequenze stesse ovvero una destinazione delle medesime ad altro
servizio.
- Art. 55
(Rilascio delle licenze individuali per il
servizio radiomobile professionale numerico)
1 Per il servizio radiomobile professionale
in tecnica numerica TETRA a gestione centralizzata, a livello nazionale e
regionale, il Ministero delle comunicazioni provvede a far pubblicare, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, su tre quotidiani c on tiratura nazionale e per i servizi regionali
su due quotidiani con tiratura regionale nelle regioni interessate, un invito
per la qualificazione ai s oggetti che abbiano interesse all'espletamento dei
servizio.
2.
Nell'invito sono indicati, fra l'altro, i requisisti per la partecipazione, le
frequenze disponibili ed il contributo d'ingresso da versare per conseguire la
licenza individuale.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto é consentito il
rilascio di una licenza individuale per il servizio nazionale e di una licenza
individuale per ciascuna regione.
4. Effettuato il controllo dei requisiti,
il Ministero rilascia la licenza individuale all'unico soggetto qualificatosi,
previo pagamento dei contributo d'ingresso di cui al comma 2.
5. Qualora si qualifichino due o
più soggetti, il Ministero procede all'assegnazione della licenza mediante
asta con offerte segrete in aumento da confrontarsi con il contributo
d'ingresso di cui al comma 2.
6. La procedura di cui al comma 5 deve
essere conclusa entro sei mesi dal termine di cui al comma I.
7. Si applica la disposizione di
cui all'articolo 54, comma 10
- Art. 56
(Interconnessione)
1. I sistemi radiomobili professionali
nazionali e ragionali possono interconnettersi con le reti pubbliche di
telecomunicazioni
Art. 57 (Rinvio)
I. Al servizio radiomobile
professionale a gestione centralizzata, se necessario e se compatibili con la
normativa dettata dal presente capo, si applicano:
a) le disposizioni del capo 1, sezione
41;
b) le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997. n.
318;
c) le
disposizioni dei decreto dei Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997.
Capo III
(Norme finali e transitorie)
Art. 58
(Estensione)
1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
legge 8 marzo 1999, n. 50, le disposizioni degli articoli 183, 193, 195, 217,
218, da 231 a 238, 240, da 326= a 329, 330, 331, 397, 398, 399, 400, 401, 402,
403 e 405 del codice postale= e delle telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni ed integrazioni, son o estese alle fattispecie disciplinate dal
presente regolamento per le qualità richiesta la licenza individuale,
l'autorizzazione generale o la autorizzazione generale con effetto immediato;
si applicano, se necessario e se compatibili con il presente regolamento, le
rimanenti disposizioni del predetto codice postale e delle
telecomunicazioni.
Art. 59
(Abrogazione)
1 Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215,
337 e 409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto
dei Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
2. La restituzione della
cauzione, dopo l'accertamento della regolarità dei pagamenti, é effettuata dal
Ministero entro un anno dalla data di entrata i n vigore del presente
decreto.
Art. 60
(Entrata in vigore)
1 Il presente regolamento entra in vigore
il 1° Gennaio 2000
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