DPR 447/01 licenze individuali e autorizzazioni generali per servizi di telecomunicazioni ad uso privato

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.447

“Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato” (G.U. Supplemento ordinario n. 300 del 28.12.2001)

 

A1 - A1-2 - A1-3 - A2 - A2-1 - A2-2 - A2-3 - A3 - A3-1 - A3-2 - A3-3

B1 - B1-1 - B2 - B2-1

C - C1 - D - E - F - G - H

 

CAPO I

Attività di telecomunicazioni ad uso privato  

Sezione 1^

Definizioni, scopo ed ambito di applicazione 

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Scopo ed ambito di applicazione

Art. 3  (Amministrazione dello Stato, organismi militari ed internazionali)  

Sezione 2^

Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato

Art. 4   Licenza individuale

Art. 5  Autorizzazione generale

Art. 6  Libero uso  

Sezione 3^

Procedure  

Art. 7   Procedura di licenza individuale

Art. 8   Procedura di autorizzazione generale  

Sezione 4^

Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad uso privato 

Art. 9   Validità

Art. 10  Domande e dichiarazioni

Art. 11  Requisiti

Art. 12  Obblighi

Art. 13  Sospensione - revoca - decadenza

Art. 14  Contributi

Art. 15  Adeguamento

Art. 16  Verifiche e controlli

Art. 17  Rinuncia

Art. 18  Requisiti delle apparecchiature

Art. 19  Frequenze

Art. 20  Bande collettive di frequenze

Art. 21  Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione

Art. 22  Sperimentazione

Art. 23  Servizi via satellite  

Sezione 5^ 

(Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti un’assegnazione di frequenza) 

Art. 24  Rilascio delle licenze individuali

Art. 25  Stazione radioelettrica

Art. 26  Risorsa spettrale

Art. 27  Emittenza privata

Sezione 6^ 

Servizio radiomobile professionale autogestito 

Art. 28  Oggetto

Art. 29  Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico  in tecnica multiaccesso autogestito

Art. 30  Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito

Art. 31  Adeguamento dei sistemi esistenti  

Sezione 7^

Radioamatori 

Art. 32  Definizione

Art. 33  Patente

Art. 34  Tipi di autorizzazione

Art. 35  Requisiti

Art. 36  Dichiarazione

Art. 37  Nominativo 

Art. 38  Attività di radioamatore all’estero

Art. 39  Calamità - contingenze particolari

Art. 40  Assistenza

Art. 41  Stazioni ripetitrici

Art. 42  Autorizzazioni speciali

Art. 43  Ascolto  

Sezione 8^ 

Art. 44   Banda cittadina - CB

CAPO II

Norme finali e transitorie   

Art. 45   Estensione

Art. 46  Abrogazione

Art. 47  Entrata in vigore  

 

Schema di decreto del Presidente della Repubblica “Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato” Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatore;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto l’articolo 20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra la costituzione e la convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre 1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 25;

Visto l’articolo 2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge di semplificazione 1998; Visti gli articoli 32 - bis e 32 - ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come introdotti dall’art. 6 del Decreto - legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di adeguare gli istituti della concessione e dell’autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali introdotto dall’articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato prot. n. 12809 del 10 febbraio 2000; Udito il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000; Vista la nota della Commissione europea n. 4735 del 5 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 105/2001, reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...............................;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitari, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, delle attività produttive, dell’interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;   emana il seguente regolamento:  

Capo I

(Attività di telecomunicazioni ad uso privato)    

Sezione 1^

(Definizioni, scopo ed ambito di applicazione)    

Art. 1

(Definizioni)  

Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:

a) “servizio di telecomunicazioni”, un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’ instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi; b) “servizio di telecomunicazioni ad uso privato”, un servizio di telecomunicazioni svolto nell’interesse proprio dal titolare o dai contitolari di una licenza individuale o  di una autorizzazione generale; c) “licenza individuale”, un provvedimento rilasciato dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una attività di telecomunicazioni ad uso privato; d) “autorizzazione generale”, un’autorizzazione a svolgere un’attività di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:

1. sulla base dell’istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla produzione di apposita dichiarazione;

2. contestualmente alla produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato;

e) “libero uso”, la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di telecomunicazioni senza necessità  di licenza o di autorizzazione.  

Art. 2

(Scopo ed ambito di applicazione)  

Il presente capo:

a) individua i servizi ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso privato da assoggettare a licenza individuale o ad autorizzazione generale; indica altresì le apparecchiature terminali ed i dispositivi di libero uso; b) fissa le condizioni per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali ai fini dell’installazione di impianti e dell’esercizio di servizi di telecomunicazioni; c) fissa le condizioni per l’adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni ad uso privato già rilasciate alle disposizioni di cui alla lettera b).  

Art. 3

(Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali)   1. Restano in vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184, commi primo, quarto e quinto, e 316 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.  

Sezione 2^

(Categorie di attività di telecomunicazioni ad uso privato)  

Art. 4

(Licenza individuale)   

1.  Una licenza individuale è necessaria nel caso di installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti un’assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a: sistemi: a) fissi,  mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici; b) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione; c) sistemi di ricerca spaziale; d) sistemi di esplorazione della Terra; e) sistemi di operazioni spaziali; f) sistemi di frequenze campioni e segnali orari; g) sistemi di ausilio alla meteorologia; h)sistemi di radioastronomia.

Art. 5

(Autorizzazione generale)

       

1.Un’autorizzazione generale è necessaria nel caso di:

a)  installazione o esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a);

b)  installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: 

1)  senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all’articolo 41, comma 1;

2)  senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03.

In particolare l’autorizzazione è richiesta nel caso:

2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera a);

2.2) di installazione o esercizio di reti locali radiolan e hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, lettera b);

2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;

2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;

2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l’emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

2.6) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;

2.7) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;

2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

2.9) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8)), comprese le comunicazioni in “banda cittadina - CB”, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l’adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. 

2.  Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell’articolo 20.        

Art. 6

(Libero uso)   

1.  Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

 

a)  reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell’ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;

b)  reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell’ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; sono disciplinate ai sensi dell’articolo 5 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici;

c)  sistemi per applicazioni in campo ferroviario;

d)  sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;

e)  allarmi generici ed allarmi a fini sociali;

f)   telecomandi dilettantistici;

g)  applicazioni induttive;

h)  radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;

i)   ausilii per handicappati;

l)   applicazioni medicali di debolissima potenza;

m) applicazioni audio senza fili;

n)  apriporta;

o)  radiogiocattoli;

p)  apparati per l’individuazione di vittime da valanga;

q)  apparati non destinati ad impieghi specifici.     

2.  Sono altresì di libero uso:

a)  i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;

b)  gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.   

3.  Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell’articolo 20.   

Sezione 3^

(Procedure) 

Art. 7

(Procedura di licenza individuale )   

1.  Nel caso di richiesta di una licenza individuale di cui all’articolo 4, il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una domanda, conforme al modello riportato nell’allegato A1, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo ed il pagamento del contributo annuo per l’impiego delle frequenze assegnate ai fini dell’esercizio del collegamento nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della  popolazione ed urbanistiche. 

2.  Alla domanda di cui all’allegato A1 deve essere acclusa la documentazione seguente: 

a)  un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all’uso ottimale delle risorse spettrali con particolare riferimento, fra l’altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati A2 ed A3, sottoscritto da soggetto abilitato.  Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:

1.  il tipo, l’ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche, tenendo presente che per stazione radioelettrica si intende una stazione costituita da uno o più  trasmettitori o ricevitori o da un complesso di trasmettitori e ricevitori nonché dagli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto; 

2.  le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l’utilizzazione; 

3.il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;

b)  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della  Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

c)  l’attestato dell’avvenuto versamento del contributo iniziale a titolo di rimborso delle spese riguardanti l’istruttoria amministrativa. 

3.  Il Ministero delle comunicazioni, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica l’avvio del procedimento istruttorio. 

4.  Il Ministero delle comunicazioni rilascia la licenza individuale entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in casi particolari e sulla base di adeguata motivazione da comunicare all’interessato, entro centoventi giorni. 

5.  Se in corso d’esame la domanda risulta carente rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati al presente regolamento, il Ministero delle comunicazioni richiede, non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa, le integrazioni necessarie che l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. 

6.  Il Ministero delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5, rilascia la licenza entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta ovvero entro centoventi giorni in casi particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei termini, il Ministero comunica all’interessato l’archiviazione della domanda. 

7.  Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente al rilascio della licenza individuale, deve essere comunicata al Ministero il quale, entro quarantacinque giorni, autorizza la variazione o comunica all’interessato la necessità di presentare una nuova domanda di licenza. 

8.  L’installazione o l’esercizio di una stazione radioelettrica non possono avvenire prima del rilascio della relativa licenza individuale. 

9.  Allo scopo di garantire una gestione efficace della risorsa spettrale, dalla licenza individuale non discende al titolare alcun diritto di uso in esclusiva delle frequenze assegnate. 

10. Una licenza individuale non può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, senza l’assenso del Ministero delle comunicazioni.     

Art. 8

(Procedura di autorizzazione generale)   

1.  Il soggetto, che intende conseguire un’autorizzazione generale, è tenuto ad inviare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello riportato nell’allegato B1, nel caso di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e B2 per l’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), fermo restando quanto previsto dall’articolo 37. 

2.  La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l’interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da impiegare, ove previsti, e l’impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento del contributo annuo per l’attività di vigilanza e controllo nonché quello dell’osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:

a)  il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;

b)  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato D per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

c)  gli attestati dell’avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l’istruttoria amministrativa e del contributo per l’attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale.  

3.  Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l’interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza di stazione; questa tiene luogo dell’autorizzazione generale.

4.  Qualora il Ministero non comunichi all’interessato un provvedimento negativo entro quattro settimane dalla data di ricezione della dichiarazione, di cui al comma 1, l’autorizzazione generale si intende acquisita sulla base dell’istituto del silenzio-assenso.

5)  Se l’attività non può essere avviata, a seguito di intervento del Ministero delle comunicazioni, l’interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.

6)  Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), il soggetto è tenuto ad inviare una dichiarazione contenente  le informazioni di cui al modello riportato nell’allegato C, fermo restando quanto previsto dall’articolo 45. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 2, fatta eccezione per la lettera a). La produzione della dichiarazione dà titolo ad avviare contestualmente l’attività di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa.

7)  Il titolare dell’autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1 e 6.

8)  Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione deve essere comunicata al Ministero il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione. La cessione dell’autorizzazione generale è comunicata al Ministero delle comunicazioni, il quale formula eventuali osservazioni entro trenta giorni.     

Sezione 4^

(Disposizioni comuni alle attività di telecomunicazioni ad uso privato)

Art. 9

(Validità)  

1.  Le licenze individuali e le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.

2.  La validità delle licenze individuali è indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto dell’eventuale richiesta dell’interessato; nel provvedimento è stabilito anche il periodo entro il quale deve essere presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.

3.  Per le autorizzazioni generali l’interessato può fissare nella dichiarazione, rispetto a quanto previsto nel comma 1, un periodo inferiore, fermo restando che il Ministero delle comunicazioni può intervenire al riguardo in sede di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

4.  La scadenza della validità deve coincidere con il 31 dicembre dell’ultimo anno di validità.

5.  L’interessato può richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle con validità inferiore all’anno; ugualmente l’interessato può fissare una validità temporanea, inferiore all’anno, nella dichiarazione finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni generali. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici contributi.

Art. 10

(Domande e dichiarazioni)  

1.  Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere consegnate direttamente all’ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento.

2.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, la dichiarazione, di cui al medesimo articolo 8, tiene luogo della licenza di stazione.

3.  Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1 sia prodotta da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.  

Art. 11

(Requisiti)  

1.  Le licenze individuali e le autorizzazioni generali, salvo quanto previsto nelle sezioni 7^ e 8^, possono essere conseguite da cittadini o da persone giuridiche dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo o di Stato appartenente all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a condizione che, relativamente all’OMC, siano state ratificate le inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui siano intervenuti accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2.  Non può conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.  

Art. 12

(Obblighi)  

1.  Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell’interesse della collettività o per l’adeguamento all’ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all’adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.

2.  Il soggetto, che ha titolo ad esplicare attività di telecomunicazioni ad uso privato, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.

3.  Ai fini dell’installazione o dell’esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l’interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

 

Art. 13

(Sospensione - revoca - decadenza)  

1.  In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, la licenza individuale e l’autorizzazione generale possono essere sospese fino a trenta giorni.

2.  Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

3.  La decadenza dalla licenza o dall’autorizzazione è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.  

Art. 14  

(Contributi)  

1.  La disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle autorizzazioni generali è dettata dal decreto del Ministro delle comunicazioni di cui all’articolo 20, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.  

Art. 15

(Adeguamento)  

1.  In sede di prima applicazione del presente regolamento, le concessioni e le autorizzazioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso si convertono automaticamente in licenza individuale ed in autorizzazioni generali sulla base delle disposizioni recate dagli articoli 4 e 5.

2.  Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere validità le concessioni e le autorizzazioni concernenti l’utilizzo di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali l’articolo 6 prevede il libero uso.

3.  Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le licenze individuali e le autorizzazioni generali di cui al comma 1 acquisiscono una validità di dieci anni a decorrere dalla data originaria della concessione o della autorizzazione o da quella dell’ultimo rinnovo: ai titolari è consentito di rinunciare alla licenza o all’autorizzazione entro il 31 dicembre 2001.  

Art. 16

(Verifiche e controlli)  

1.  Il titolare di licenza individuale e di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento della inerente attività di telecomunicazioni.

2.  I competenti uffici del Ministero delle comunicazioni hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.

3.  L’accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente regolamento è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni ai quali compete l’applicazione delle previste sanzioni amministrative.  

Art. 17

(Rinuncia)  

1.  Gli interessati possono rinunciare alla licenza individuale ed alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all’ufficio competente del Ministero delle comunicazioni.      

Art. 18

(Requisiti delle apparecchiature)  

1.  Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269 , devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.    

Art. 19

(Frequenze)  

1.  L’utilizzazione delle frequenze deve conformarsi alla normativa in vigore nell’ordinamento italiano.  

Art. 20

(Bande collettive di frequenze)  

1.  Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni sono definite:

a)  le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione è prevista dagli articoli 5 e 6;

b)  le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;

c)  le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;

d)  le integrazioni necessarie per adeguare l’elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.    

 Art. 21

(Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione)  

1.  È consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso privato, previo consenso del Ministero delle comunicazioni, di collegarsi alle reti pubbliche di telecomunicazioni per motivi di emergenza e per il conseguimento delle finalità proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni generali nonché delle finalità ammesse in caso di esercizio di apparecchiature in libero uso.

2.  È consentita l’interconnessione fra reti di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell’ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l’interconnessione sono valutate dal Ministero delle comunicazioni al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate corredata dal relativo progetto tecnico.    

Art. 22

(Sperimentazione)  

1.  È consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previo rilascio di licenza individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La licenza e l’autorizzazione hanno validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore domanda o dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta giorni.  

Art. 23

(Servizi via satellite) 

1.  Il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti i servizi di rete ed i servizi di comunicazione via satellite per uso privato sono disciplinati dal presente regolamento sulla scorta delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, ed in particolare dall’articolo 11, comma 3.    

Sezione 5^

(Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti un’assegnazione di frequenze)  

Art. 24

(Rilascio delle licenze individuali)  

1.  Le licenze individuali sono rilasciate fino ad esaurimento delle frequenze riservate.

2.  Nel rilascio delle licenze individuali si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.

3.  Il rilascio a soggetti privati delle licenze individuali per l’impianto o l’esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario. 

Art. 25

(Stazione radioelettrica)  

1.  Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza individuale nonché i dati significativi della stazione stessa.  

Art. 26

(Risorsa spettrale)  

1.  Nel caso in cui la risorsa spettrale assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero delle comunicazioni, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la licenza individuale e, se necessario, a revocare la licenza stessa.    

Art. 27

(Emittenza privata)  

1.  Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.  

Sezione 6^

(Servizio radiomobile professionale autogestito)  

Art. 28

(Oggetto)  

1.  Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta la licenza individuale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.

2.  Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.

3.  La presente sezione:

a)  disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;

b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.

4.  Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (terrestrial trunked radio), così come definita dall’ETSI (european telecommunication standard institute).

5.  L’impiego di standard diversi dal TETRA con l’individuazione delle necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento. 

Art. 29

(Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito)  

1.  Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell’allegato E e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell’allegato F possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.

 

2.  Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all’allegato G.

3.  Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall’articolo 31.  

Art. 30

(Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito)

1.  Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all’articolo 28, le frequenze indicate nell’allegato H.

2.  Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC (96)04.    

Art. 31

(Adeguamento dei sistemi esistenti)    

1.  I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro tre anni dalla suddetta data.  

Sezione 7^

(Radioamatori) 

Art. 32

(Definizione)    

1.  L’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.

2.  L’attività di radioamatore può essere svolta, al di fuori della sede dell’impianto, con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.   

Art. 33

(Patente)    

1.  Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto o l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B, di cui all’articolo 34.

2.  Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.  

Art. 34

(Tipi di autorizzazione) 

1.  L’autorizzazione generale per l’impianto o l’esercizio di stazione di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  5 del 7 gennaio 1991.

2.  Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con  potenza massima di 500 Watt.

3.  Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 10 Watt.  

Art. 35

(Requisiti)  

1.  L’impianto o l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:

a)  abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;

b)  abbia età non inferiore a sedici anni;

c)  sia in possesso della relativa patente;

d)  non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.      

Art. 36

(Dichiarazione) 

1.  La dichiarazione di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, in regola con l’imposta di bollo, riguarda:

a)  cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;

b)  indicazione della sede dell’impianto;

c)  gli estremi della patente di operatore;

d)  il numero ed i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;

e)  il nominativo già acquisito, come disposto dall’articolo 37, comma 2;

f)   il possesso dei requisiti di cui all’articolo 35.

2.  Alla dichiarazione sono allegate:

a)  l’attestazione del versamento dei contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;

b)  per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela.  

Art. 37

(Nominativo)  

1.  A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

2.  Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 36, da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.      

Art. 38

(Attività di radioamatore all’estero)  

1.  I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.

2.  I soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo competente del Ministero delle comunicazioni l’attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.

3.  L’impianto o l’esercizio della stazione di radioamatore , in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero, è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.

Art. 39

(Calamità - contingenze particolari)  

1.  L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 32.  

Art. 40

(Assistenza)

1.  Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.

Art. 41

(Stazioni ripetitrici)

1.  Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 8, commi 1 e 2, e 38, l’autorizzazione generale per l’installazione o l’esercizio:

a)  di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;

b)  di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;

c)  di impianti destinati ad uso collettivo.

2.  L’installazione o l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione. La stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all’articolo 37 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

 Art. 42

(Autorizzazioni speciali)

1.  Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per l’impianto o l’esercizio di stazione di radioamatore può essere conseguita da:

a)  università;

b)  scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto;

c)  scuole e corsi d’istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;

d)  sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente costituite;

e)  enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.

2.  L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo 35 per il conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto od all’esercizio di stazione di radioamatore.

Art. 43

(Ascolto)

1.  È libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite

al servizio di radioamatore.

sezione 8^

Art. 44

(Banda cittadina - CB)

1.  Le comunicazioni in “banda cittadina”, previa la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché  ai soggetti residenti in Italia.

2.  Non è consentita l’attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

3.  La dichiarazione riguarda:

a)  cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;

b)  indicazione della sede dell’impianto;

c)  il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare, fissi, mobili e portatili;

d)  l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.

4.  Alla dichiarazione sono allegate:

a)  l’attestazione del versamento dei contributi dovuti per l’istruttoria e per verifiche e controlli;

b)  per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

5.  In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle autorità competenti.   

Capo II

(Norme finali e transitorie)

Art. 45

(Estensione)

 1.  Ai sensi dell’articolo 20 - bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404 e 405 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni , sono estese alle corrispondenti fattispecie disciplinate dal presente regolamento per le quali è richiesta la licenza individuale o l’autorizzazione generale.  

Art. 46

(Abrogazione)  

1.  Sono abrogati gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

2.  La restituzione della cauzione, dopo l’accertamento della regolarità dei pagamenti, è effettuata dal Ministero delle comunicazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.  

Art. 47

(Entrata in vigore) 

1.  Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002, salvo per ciò che concerne il servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente previsto dal presente regolamento.

Roma, addì 5 ottobre 2001