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SEZIONE MONCALIERI
A.R.I.
Associazione Radioamatori Italiani
Italian Amateur Radio Association

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Sezione di Moncalieri - Moncalieri Section
P.O. Box 51 10024 Moncalieri - Italy

Sede: Piazza Barauda, 11 - loc. fraz. Barauda, Moncalieri (TO)

Centro Operativo: P.zza Fontanesi 3, 10153 Torino
Phone: 0339-8482833



Leggi e regolamenti

Ecco qui di seguito uno stralcio degli articoli di legge inerenti le norme di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore (dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156).

Art. 2

Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore (...) è necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatopre che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, normalmente a seguito di esami (...)

Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli aspiranti in possesso di titoli o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse, e coloro che, per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei (...) [esonero dalle prove d'esme]

Art. 3

(...) Gli esami consisteranno:

  • in una prova scritta, per la quale sono concesse tre ore di tempo, su un questionario composto da una op iuù domande sulle questioni tecniche, legislative, regolamentari e sulle norme di esercizio dei servizi radioelettrici internazionali, secondo il programma;
  • in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocità di 40 caratteri al minuto (...).

Art. 4

Le concessioni per l'impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore sono accordate con decreto del Ministero delle poste e le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 5.

La concessione è attestata, per i singoli, dal rilascio della licenza di radioamatore.

Le licenze sono di tre classi, corrispondenti alle potenze massime di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore, consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 Watt (...)

Art. 5

La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana (valgono peraltro i disposti dall'Art.331 del D.P.R 29 marzo 1973 n. 156);
  • età non inferiore agli anni 16;
  • buona condotta morale e civile;
  • possesso della patente di operatore di cui al precedente Art. 2;
  • nulla osta dei Ministeri dell'Internmo e della Difesa
(...)

Art. 6

Oltre che a singoli privati, le concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore possono essere accordate:

Nei casi di cui sopra deve essere nominato un operatore responsabile dell'esercizio della stazione, di età non inferiore ad anni 18, il quale deve essere munito della patente di operatore e degli altri requisisti richiesti (...)

Art. 8

A ciascuna stazione di radioamatore sarà assegnato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sarà riportato sulla licenza e non potrà essere modificato che dal Ministero medesimo.

Ai circoli, enti e associazioni tra amatori e cultori di materie tecniche è fatto divieto di assegnare nominativi, sigle o contassegni da usare nelle radiotrasmissioni (...)

Art. 9

È un articolo strutturato in 9 commi, che riporta tutta una serie di norme tecniche che le apparecchiature radio debbono soddisfare, nonché le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di radioamatore

Art. 10

(...)

È vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa del titolare, a meno che non sia persona munita di patente in proprio e sotto la diretta responsabilità civile del titolare della stazione (...).

Le radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatore (...) debitamente autorizzate (...).

Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall' Art. 8.

(...)

Le radioacomunicazioni devono essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici e ad osservazioni di carattere puramente personale, che per la loro scarsa importanza non giustifichino l'uso del servizio pubblico delle telecomunicazioni.

(...)

È vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso è vietato trascrivere e far conoscere a terzi il contentuto e l'esistenza dei messaggi involontariamente captati.

(...)

Art. 14

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni, per ragioni attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altre necessità determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni tecniche, potrà, insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza indennizzo sospendere il funzionamento o revocare le concessioni delle stazioni di radioamatore si tutto il territorio della Repubblica o si parti di esso.

Lo spesso Ministero potrà, in casi di pubblica calamità o per contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore o alcuna di esse ad effettuare speciali collegamenti entro i limiti stabiliti dagli Art. 1 e 10 del presente regolamento.



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