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SEZIONE MONCALIERI
A.R.I.
Associazione Radioamatori Italiani
Italian Amateur Radio Association

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Sezione di Moncalieri - Moncalieri Section
P.O. Box 51 10024 Moncalieri - Italy

Sede: Piazza Barauda, 11 - loc. fraz. Barauda, Moncalieri (TO)

Centro Operativo: P.zza Fontanesi 3, 10153 Torino
Phone: 0339-8482833


Antenne, parafulmini, impianto di terra, ecc.

[ In pratica | La legge 46/90 | Il regolamento di attuazione
della Legge 46/90
| Il fax dell'Ing Avanzi del 9/9/1994 | Nota del Ministero Industria, Commercio e Artigianato ]




Ministero dell'Industria             Roma 7 Maggio 1994
del Commercio e dell'Artigianato
Ufficio Legislativo                  All'Amministrazione delle Poste
                                     e delle Telecomunicazioni
                                     Direzione Centrale Servizi
                                     Radioelettrici
                                     Viale Europa, 175
                                     00144 Roma EUR

Prot. n. 173592 QU 14

OGGETTO: Legge n. 46/1990 - Quesito posto dalla Amministrazione  delle
         Poste e delle Telecomunicazioni.

Codesta  Amministrazione, su sollecitazione dell'A.RA.C., Associazione
Radioamatori Computeristi, con nota DCSR/6/6/CAS 4.94 017498, pone  un
quesito  circa la applicabilita' della disciplina di cui alla legge n.
46/1990 alla installazione degli impianti di stazione di radioamatore.

Il problema si pone, in particolare, in relazione all'art. 1, lettere a) e b), della legge, che contemplano gli impianti elettrici e gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche. A giudizio dello scrivente, peraltro, l'esenzione delle attivita' radioamatoriali potrebbe trovare giustificazione sia nel carattere di "sperimentazione" riconosciuto dal Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (Ginevra,l979) reso esecutivo con D.P.R. 27.7.1981, n. 740, sia nella esaustiva disciplina "speciale" della materia che prevede,tra l'altro, la possibilita' per l'Amministrazione postale di dettare prescrizioni tecniche (art. 9 D.P.R. 5.8.1996 n. 1214) e di procedere ad ispezioni delle stazioni radio (art. 16 citato D.P.R. n. 1214). Gli interessati devono essere altresi' in possesso di apposita concessione di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore (art. 330 D.P.R. 29.3.73 n. 156) che puo' essere rilasciata solo a chi abbia conseguito apposito titolo di abilitazione (patente di radioamatore) a seguito di esame vertente su discipline tecniche e regolamentari, ivi inclusi elettrologia ed elettrotecnica, effetti fisiologici della corrente elettrica e norme di protezione. Resta peraltro salva la necessita' di garantire una reale applicazione della norma CEI 81/1 (protezione di strutture contro i fulmini), qualora una installazione di antenna radioamatoriale possa, in relazione alle sue caratteristiche, alterare l'altezza virtuale di un edificio e quindi rendere necessaria una protezione di tutto l'edificio contro i fulmini. IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO


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