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SEZIONE MONCALIERI
A.R.I.
Associazione Radioamatori Italiani
Italian Amateur Radio Association

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[ In pratica | La legge 46/90 | Il regolamento di attuazione
della Legge 46/90
| Il fax dell'Ing Avanzi del 9/9/1994 | Nota del Ministero Industria, Commercio e Artigianato ]


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 dicembre 1991, n. 447

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/1992)

___________________________________

                      IL  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
        Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la
sicurezza degli impianti;
        Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
        Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 novembre 1991;
        Sulla proposta del Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato;

                                   EMANA

il seguente regolamento:

                     Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della
   legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le
   unita' immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio
   professionale o a sede di persone giuridiche private associazioni, circoli
   o conventi e simili.

2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli
   impianti elettrici di cui all'art.1, comma 1, lettera a), della legge,
   anche gli edifici adibiti a sede di societa', ad attivita' industriale,
   commerciale agricola o comunque di produzione o di intermediazione di
   beni o servizi, gli edifici di culto, nonche' gli immobili destinati ad
   uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini, depositi o in genere a
   pubbliche finalita', dello Stato o di enti pubblici territoriali,
   istituzionali o economici.

3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i
   circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a
   spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine,
   degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere.
   Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti
   all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati agli impianti
   elettrici posti all'interno.
   Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresi' nello stesso ambito
   qualora siano collegati agli impianti elettrici posti all'interno.

4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte
   comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla
   ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in
   bassissima tensione mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di
   rete nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da
   ritenersi appartenenti all'impianto elettrico.
   Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica continua
   ad applicarsi il Decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle
   telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10
   gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli
   ampliamenti degli impianti stessi.

5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme
   delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna allo
   apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo,
   predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove
   deve essere installato l'apparecchio, predisposizioni edili e/o meccaniche
   per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

6. Per impianti di protezione antiincendio si intendono gli idranti, gli
   impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti
   di rilevamento di gas, fumo e incendio.

                    Art. 2 - Requisiti tecnico-professionali

1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui
   all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della legge deve intendersi non solo
   il rapporto di lavoro subordinato ma altresi' ogni altra forma di
   collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da
   parte del titolare, dei soci o dei familiari.

           Art. 3 - Certificato di riconoscimento dei requisiti
                           tecnico-professionali

1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e'
   rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per
   l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma
   dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art.
   5, comma 1.

2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al
   comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento e'
   rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale e' stata
   presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la
   quale si e' concluso positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della
   legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima
   camera di commercio.

3. Il certificato e' rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto
   del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che fissera'
   altresi le modalita' per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la
   permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.

                     Art. 4 - Progettazione degli impianti

1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli
   impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge e'
   obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei
   seguenti impianti:

   a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della
      legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza
      impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unita'
      abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati
      con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti
      elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per
      impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli
      alimentatori;

   b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli
      immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e
      ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a
      1.000 V, inclusa la parte in bassa tensione qualora la superficie
      superi i 200 mq;

   c) il progetto e' comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con
      potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unita'
      immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti
      a normativa specifica del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), in
      caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo
      di esplosione o maggior rischio di incendio;

   d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge,
      per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti
      elettrici con obbligo di progettazione nonche' per gli impianti di
      protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a
      200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI
      o in edifici con volume superiore a 200 mc e con altezza superiore a 5
      metri;

   e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge,
      per le canne fumarie collettive ramificate, nonche' per gli impianti
      di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
      frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

   f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge,
      per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
      termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e
      simili, nel caso di stoccaggi;

   g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) della legge,
      qualora siano inseriti in una attivita' soggetta al rilascio del
      certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in
      numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in
      numero pari o superiore a 10.

2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni
   planimetrici, nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla
   tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
   dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei
   materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di
   sicurezza da adottare.
   Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionali i progetti
   elaborati in conformita' alle indicazioni delle guide dell'Ente Italiano
   di Unificazione (UNI) e del CEI.

3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto
   presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica
   attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al
   progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di
   conformita'.

                   Art. 5 - Installazione degli impianti

1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la
   salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonche' nel rispetto
   della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano
   costruiti a regola d'arte.

2. Si intendono altresi' costruiti a regola d'arte i materiali ed i
   componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformita'
   alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791,
   o dotati altresi' di marchi di cui all'allegato IV del Decreto del
   Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno
   1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
   171 del 24 luglio 1989.

3. Gli impianti realizzati in conformita' alle norme tecniche dell'UNI e del
   CEI, nonche' alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a
   regola d'arte.

4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano
   state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dello
   UNI e del CEI, l'installatore dovra' indicare nella dichiarazione di
   conformita' la norma di buona tecnica adottata.

5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed
   impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le
   normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato
   II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello
   di sicurezza equivalente.

6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilita' si intendono quelli
   aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1 A.
   Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali
   con il livello di sensibilita' piu' idoneo ai fini della sicurezza nello
   ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento
   degli stessi.
   Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7
   della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme
   CEI contro i contatti indiretti.

7. Con riferimento alle attivita' produttive, si applica l'elenco delle
   norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del
   Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel
   supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.

8. Per l'adeguamento degli impianti gia' realizzati alla data di entrata in
   vigore della legge e' consentita una suddivisione dei lavori in fasi
   operative purche' l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio
   previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione
   obbligatoria con riferimento alla globalita' dei lavori e venga rilasciata
   per ciascuna fase la dichiarazione di conformita' che ne attesti
   l'autonoma funzionalita' e la sicurezza.
   Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che
   presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le
   sovraccorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i
   contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con
   interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
   superiore a 30 mA.

                   Art. 6 - Attivita' di normazione tecnica

1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attivita' di elaborazione di specifiche
   tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della
   legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del
   commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione
   industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art.
   15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione
   generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per
   l'attribuzione delle somme di cui all'art. 8 della legge, che verranno
   erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro
   dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cocerto con il
   Ministro del tesoro.

                   Art. 7 - Dichiarazione di conformita'

1. La dichiarazione di conformita' viene resa sulla base di modelli
   predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
   dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.

2. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche sugli impianti
   realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici,
   intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte
   all'impiantistica.

3. Copia della dichiarazione e' inviata dal committente alla commissione
   provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di
   commercio.

                   Art. 8 - Manutenzione degli impianti

1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori montacarichi in servizio
   privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della
   legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

   Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti
   quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonche' a far
   fronte ad eventi accidentali che comportino la necessita' di primi
   interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dello
   impianto o la loro destinazione d'uso.

                              Art. 9 - Verifiche

1. Per l'esercizio della facolta' prevista dall'art. 14 della legge, gli enti
   interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di
   appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti
   piu' sezioni secondo le rispettive competenze.
   Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di
   iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e
   dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
   sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi
   uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e
   le sezioni predisposti dalle camere di commercio.

3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla
   legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica
   e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a
   qualsiasi titolo, nonche' devono darne copia alla persona che utilizza i
   locali.

4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli
   impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il
   proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli
   estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte
   edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli
   impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista
   dell'impianto o degli impianti.

                              Art. 10 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge,
   vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con
   riferimento alla entita' e complessita' dell'impianto, al grado di
   pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della
   violazione.

2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con
   regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
   sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e
   sicurezza e della svalutazione monetaria.

3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque
   altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla
   commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio,
   che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane
   o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta,
   mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata per piu' di tre volte delle norme relative alla
   sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta
   altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea
   dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dallo
   albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti
   accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta
   dei registri e degli albi.

5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i
   collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali
   provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
   relativi albi.

6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli
   uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
        E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


        Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1991
___________________________________
N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'art. 15 della legge n. 46/1990 si veda in nota all'art. 6. - Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 5: - La legge n. 791/1977 reca: "Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' Europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettronico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione". - Il D.M. 13 giugno 1989, reca: "Liste degli organismi e dei modelli di marchi di conformita', pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate, unitamente al recepimento ed alla pubblicazione di ulteriori (5ø gruppo) testi italiani di norme CEI, in applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva n. 73/23/CEE, relativa alla garanzia di sicurezza del materiale elettrico". - La direttiva n. 83/189/CEE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee L 109 del 26 aprile 1983. - Il D.P.C.M. 31 marzo 1989, reca: "Applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attivita' industriali". Nota all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 1415/1942 (Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato): "Art. 5 - Il proprietario e' tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice, in conformita' delle norme stabilite dal regolamento".


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