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SEZIONE MONCALIERI
A.R.I.
Associazione Radioamatori Italiani
Italian Amateur Radio Association

_____________________________________________________

Sezione di Moncalieri - Moncalieri Section
P.O. Box 51 10024 Moncalieri - Italy

Sede: Piazza Barauda, 11 - loc. fraz. Barauda, Moncalieri (TO)

Centro Operativo: P.zza Fontanesi 3, 10153 Torino
Phone: 0339-8482833



D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 .
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni ."


                         IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'art. 87 della Costituzione;
      Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970,  numero  775,  che
    delega il Governo a provvedere, entro il 31 dicembre 1973,  alla
    raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle
    disposizioni  in  vigore   concernenti   le   singole   materie,
    apportando  ove  d'uopo  alle   stesse   le   modificazioni   ed
    integrazioni   necessarie   per   il   loro   coordinamento   ed
    ammodernamento  ai  fini  di  una   migliore   accessibilit…   e
    comprensibilit… delle norme medesime;
      Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645,  che  approva
    il  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni  e   successive
    modificazioni ed integrazioni;
      Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art.
    21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
      Sentito il Consiglio dei Ministri;
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
    concerto con i Ministri per la grazia e  la  giustizia,  per  il
    bilancio e la programmazione economica, per le finanze,  per  il
    tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per
    le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile;
                                Decreta:



      1. E' approvato il testo unico, allegato al presente  decreto,
    relativo alle disposizioni legislative in  materia  postale,  di
    bancoposta e di telecomunicazioni.



      2. Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con
    uno o più provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata  in
    vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di  tali  norme
    si applicano le vigenti  disposizioni  regolamentari  in  quanto
    compatibili.



      3. Le norme del  testo  unico  entrano  in  vigore  il  giorno
    successivo a quello della  pubblicazione  del  presente  decreto
    nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana.   Sono
    abrogate le disposizioni incompatibili con quelle  dell'allegato
    testo unico.
                CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI


                                                               Artt.
    LIBRO I    - Norme generali:

    TITOLO I   - Disposizioni preliminari. . . . . . . .     1 -  13

    TITOLO II  - Norme  comuni  ai  servizi  postali, di
                 bancoposta e delle telecomunicazioni:
      Sez. I   - Disposizioni generali . . . . . . . . .    14
      Sez. II  - Esenzioni -   Riduzioni -  Agevolazioni
                 tariffarie - Divieto. . . . . . . . . .    15 -  19
      Sez. III - Delle azioni. . . . . . . . . . . . . .    20 -  22
      Sez. IV  - Turbativa - Tutela. . . . . . . . . . .    23 -  26

    LIBRO II   - Dei servizi postali:

    TITOLO I   - Parte generale. . . . . . . . . . . . .    27 -  38

    TITOLO II  - Corrispondenze e pacchi:
     Capo I    - Corrispondenze. . . . . . . . . . . . .    39 -  57
     Capo II   - Pacchi. . . . . . . . . . . . . . . . .    58 -  70
     Capo III  - Disposizioni comuni alla corrispondenza
                 e pacchi. . . . . . . . . . . . . . . .    71 -  99

    LIBRO III  - Dei servizi di bancoposta:

    TITOLO I   - Parte generale. . . . . . . . . . . . .   100 - 103
     Capo I    - Vaglia postali. . . . . . . . . . . . .   104 - 112
     Capo II   - Riscossioni di crediti. . . . . . . . .   113 - 119
     Capo III  - Conti correnti postali. . . . . . . . .   120 - 143
     Capo IV   - Disposizioni  comuni  ai vaglia e conti
                 correnti postali. . . . . . . . . . . .   144 - 145
     Capo V    - Libretti di risparmio . . . . . . . . .   146 - 170
     Capo VI   - Buoni postali fruttiferi. . . . . . . .   171 - 182

    LIBRO IV   - Dei servizi di telecomunicazioni:

    TITOLO I   - Parte generale:
     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   183 - 185
     Capo II   - Norme  comuni  alle  concessioni ad uso
                 pubblico e ad uso privato . . . . . . .   186 - 195
     Capo III  - Concessioni ad uso pubblico . . . . . .   196 - 212
     Capo IV   - Concessioni ad uso privato. . . . . . .   213 - 218
     Capo V    - Tutela  degli  impianti  sottomarini di
                 telecomunicazioni . . . . . . . . . . .   219 - 230
     Capo VI   - Limitazioni    legali   -    Servitù  -
                 Espropriazioni. . . . . . . . . . . . .   231 - 239
     Capo VII  - Polizia    e       protezione     delle
                 telecomunicazioni . . . . . . . . . . .   240 - 243

    TITOLO II  - Dei servizi telegrafici:
     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   244 - 250
     Capo II   - Servizio telex. . . . . . . . . . . . .   251 - 260
     Capo III  - Collegamenti   diretti     dalla   rete
                 pubblica  per   trasmissioni   di  tipo
                 telegrafico . . . . . . . . . . . . . .   261 - 271
     Capo IV   - Manutenzione. . . . . . . . . . . . . .   272 - 274

    TITOLO III - Dei servizi telefonici:
     Capo I    - Concessioni ad uso pubblico . . . . . .   275
     Capo II   - Concessioni ad uso privato. . . . . . .   276 - 280
     Capo III  - Servizio telefonico urbano. . . . . . .   281 - 290
     Capo IV   - Servizio telefonico interurbano . . . .   291 - 294
     Capo V    - Circuiti telefonici diretti . . . . . .   295 - 298
     Capo VI   - Servizi speciali. . . . . . . . . . . .   299 - 303
     Capo VII  - Tariffe telefoniche:
      Sez. I   - Tariffe per il servizio urbano. . . . .   304 - 305
      Sez. II  - Tariffe per il servizio interurbano . .   306 - 308
      Sez. III - Tariffe per i servizi speciali. . . . .   309 - 311
     Capo VIII - Disposizioni  speciali  a  favore degli
                 enti locali . . . . . . . . . . . . . .   312 - 313

    TITOLO IV  - Dei servizi radiolelettrici:
     Capo I    - Disposizioni di carattere generale. . .   314 - 321
     Capo II   - Concessione         di         stazioni
                 radiotelegrafiche ad uso privato. . . .   322 - 339
     Capo III  - Abilitazione  all'esercizio dei servizi
                 radioelettrici in qualit…  di operatore   340 - 351
     Capo IV   - Servizio      radioelettrico     mobile
                 marittimo . . . . . . . . . . . . . . .   352 - 372
     Capo V    - Servizio radioelettrico per  le navi da
                 pesca . . . . . . . . . . . . . . . . .   373 - 383
     Capo VI   - Servizio      radioelettrico     mobile
                 aeronautico . . . . . . . . . . . . . .   384 - 395
     Capo VII  - Protezione    dai      disturbi    alle
                 radiocomunicazioni    -    Disposizioni
                 penali. . . . . . . . . . . . . . . . .   396 - 406

     Disposizioni varie. . . . . . . . . . . . . . . . .   407 - 413


                              LIBRO PRIMO
                             Norme generali
                                TITOLO I
                        Disposizioni preliminari

        1.    Esclusività    dei    servizi    postali    e    delle
    telecomunicazioni. Ä Appartengono in esclusiva  allo  Stato  nei
    limiti previsti dal presente decreto:
        i servizi  di  raccolta,  trasporto  e  distribuzione  della
    corrispondenza epistolare;
        i servizi di trasporto di pacchi e colli;
        i servizi di telecomunicazioni, salvo  quelli  indicati  nel
    comma successivo.
      Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e  l'esercizio
    di:
          a) impianti  ripetitori  privati  di  programmi  sonori  e
    televisivi esteri e nazionali;
          b) impianti locali di diffusione sonora e  televisiva  via
    cavo .



      2.   Competenza   del   Ministero   delle   poste   e    delle
    telecomunicazioni. - Quando la legge non dispone diversamente, i
    provvedimenti  in  materia   postale,   di   bancoposta   e   di
    telecomunicazioni nella Repubblica  rientrano  nella  competenza
    del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.



      3.  Attribuzioni  esercitate  dalle  aziende  dipendenti   dal
    Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni.   Ä   Le
    attribuzioni  spettanti  al  Ministero  delle  poste   e   delle
    telecomunicazioni  per  i  servizi   postali,   di   bancoposta,
    telegrafici, radioelettrici e telefonici sono  esercitate  dalle
    aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore.
      Il Ministero presiede a  tutti  i  servizi,  assistito  da  un
    consiglio  di  amministrazione.  Il  parere  del  consiglio   di
    amministrazione  è  obbligatorio  sia  nei  casi   espressamente
    indicati nel presente decreto, sia anche  negli  altri  previsti
    nel R.D.L. istitutivo del  23  aprile  1925,  n.  520  (3/a),  e
    successive     modificazioni,     riguardanti      l'ordinamento
    dell'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni,  e
    nel R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 (3/a),  concernente  l'Azienda
    di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed
    integrazioni.



      4. Concessione dei servizi. - Ai servizi previsti dal presente
    decreto  l'Amministrazione   può   provvedere   anche   mediante
    concessioni.



      5. Sospensione o  limitazione  dei  servizi  -  Assunzione  di
    quelli dati in concessione. - Il Governo della  Repubblica,  per
    grave necessit… pubblica puù disporre la sospensione dei servizi
    o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere
    temporaneamente i servizi dati in concessione.
      Nessuna  indennità  speciale  è  dovuta  in   tali   casi   al
    concessionario, salva l'attribuzione di quanto  stabilito  negli
    atti di concessione.
      Il provvedimento è emanato con decreto motivato del Presidente
    della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.



        6.   Esclusione   o   limitazione   di   responsabilità.   -
    L'Amministrazione  non  incontra  alcuna  responsabilità  per  i
    servizi postali, di bancoposta e delle  telecomunicazioni  fuori
    dei casi e dei limiti espressamente, stabiliti dalla legge.
      La medesima norma è applicabile ai concessionari  dei  servizi
    (3/b).



      7. Tariffe postali, di bancoposta e di  telecomunicazioni  per
    l'interno. - Salva la competenza del Ministro per le poste e  le
    telecomunicazioni nei casi previsti  dalla  presente  legge,  le
    tariffe  per   i   servizi   postali,   di   bancoposta   e   di
    telecomunicazioni, per l'interno, sono stabilite con decreto del
    Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso  Ministro,
    di concerto, con quello per il tesoro, sentito il Consiglio  dei
    Ministri.
      Nella stessa forma, di cui al primo comma,  sono  stabiliti  i
    limiti di peso, dimensione, valore e  assegno  per  gli  oggetti
    affidati  all'Amministrazione  o  per  le  operazioni  ad   essa
    richieste.



      8.  Tariffe  per  i  servizi  postali,  di  bancoposta  e   di
    telecomunicazioni internazionali. - Le  tariffe  per  i  servizi
    postali  e  di  bancoposta  internazionali  sono  stabilite  dal
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  di  concerto  con
    quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali  o
    agli accordi con le amministrazioni estere interessate.
      Con uguale provvedimento  sono  stabilite  le  tariffe  per  i
    servizi internazionali di telecomunicazioni per  la  quota-parte
    terminale o di transito.



      9. Accordi internazionali. - Il Ministro per  le  poste  e  le
    telecomunicazioni,   indipendentemente   dalle    norme    della
    convenzione postale universale, della convenzione internazionale
    delle telecomunicazioni e degli accordi  internazionali,  ha  la
    facoltà di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni
    estere   o   gestori   esteri   riconosciuti,   per    regolare,
    nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.
      Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha  facoltà
    di  costituire  diritti  irrevocabili   di   uso,   secondo   le
    consuetudini   vigenti,   su   cavi    sottomarini    telefonici
    internazionali di proprietà dello Stato.
      Detta costituzione può avvenire soltanto:
        a) a favore di amministrazioni estere o di enti  pubblici  o
    privati   stranieri   esercenti   un   pubblico   servizio    di
    telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico  di  transito
    attraverso il territorio italiano;
        b) a favore di società italiane concessionarie di servizi di
    telecomunicazioni   internazionali   ad   uso   pubblico,    per
    l'espletamento del traffico di loro competenza.
      I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al secondo  comma
    possono  avere  per  oggetto  soltanto  circuiti  eccedenti   il
    fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico
    ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per  i  servizi
    telefonici.
      Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si  provvede
    con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro  per  le
    poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il
    tesoro.
      In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del
    costo  capitale  del  circuito  e  la  quota  degli   oneri   di
    manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni
    caso le predette quote devono essere proporzionali  al  rapporto
    fra i circuiti oggetto del diritto  irrevocabile  di  uso  e  il
    totale dei circuiti realizzati sul cavo.
      Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprirt…
    statale non potrà essere ceduto a terzi da parte del titolare se
    non  previo  consenso  del  Ministero  delle   poste   e   delle
    telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro.



        10.  Segretezza  della   corrispondenza   e   di   qualsiasi
    comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni. -
    La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni  altra
    forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può
    avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria.
      I  funzionari  e  gli  agenti  dell'Amministrazione  ne   sono
    responsabili e vigilano  nell'ambito  della  propria  competenza
    perch‚ siano rigorosamente osservate.
      E'  vietato  alle  persone  addette  ai  servizi  postali,  di
    bancoposta e di telecomunicazioni,  gestiti  dallo  Stato  o  in
    concessione, di dare a  terzi  informazioni  scritte  o  verbali
    sull'esistenza   o   sul   contenuto   di   corrispondenze,   di
    comunicazioni o di messaggi nonché sulle operazioni richieste od
    eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.
      Nessuno  può  prendere  visione  od   ottenere   copia   della
    corrispondenza  in  genere,  ad  eccezione  del  mittente,   del
    destinatario, dei loro eredi e dei loro  rappresentanti  legali,
    nonché delle altre persone indicate dalla legge.



      11. Comunicazioni postali e di  telecomunicazioni  vietate.  -
    Non  sono  ammessi  le  corrispondenze  postali,   telegrafiche,
    radiotelegrafiche e messaggi  che  possano  costituire  pericolo
    alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone  ed  alle
    cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.
      Non sono altresì ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi
    commi  del  presente  articolo,  le  corrispondenze  di  cui  al
    precedente  comma,  che  siano  contrarie  al  buon  costume   o
    contengano  frasi,  parole,  disegni  ingiuriosi,   scurrili   o
    denigratori a chiunque riferiti.
      L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze  aperte,
    che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica,
    o  sull'involucro  delle  corrispondenze  chiuse  riscontri  gli
    elementi di cui al primo comma deve  inviare  immediatamente  la
    corrispondenza stessa al pretore  chiedendogli  di  pronunciarsi
    sull'inoltrabilità della corrispondenza medesima.
      Il pretore, senza pregiudizio  dell'eventuale  azione  penale,
    decide entro 24 ore con decreto motivato  se  la  corrispondenza
    debba  avere  corso,  sentendo  il   mittente   ove   egli   sia
    identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
      Il decreto del pretore deve  essere  notificato  nello  stesso
    giorno dell'emanazione  all'ufficio  postale  che  ha  inoltrato
    l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.
      Avverso il  decreto  del  pretore  il  mittente  può  proporre
    ricorso al tribunale, che  decide  con  sentenza  in  camera  di
    consiglio, sentito il  pubblico  ministero  e  previe  deduzioni
    scritte  della  direzione  provinciale  delle  poste   e   delle
    telecomunicazioni competente per territorio o di un  funzionario
    da essa delegato.
      Nel caso che nel  testo  dei  telegrammi  si  riscontrino  gli
    elementi di cui al secondo comma, l'ufficio  postale  invita  il
    mittente  a  sottoscrivere  l'invio  di  cui   trattasi   previo
    accertamento dell'identità personale  del  mittente  stesso.  In
    caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito  si  applicano  le
    disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e  sesto  del
    presente articolo.



        12. Persone addette ai  servizi  postali,  di  bancoposta  e
    delle  telecomunicazioni.  -  Le  persone  addette  ai   servizi
    postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati  in
    concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali
    od incaricati di pubblico  servizio,  secondo  la  natura  delle
    funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357  e  358
    del codice penale.



      13.   Contravvenzioni   in    materia    postale    e    delle
    telecomunicazioni. - Per le contravvenzioni punibili con la sola
    pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in  sede  amministrativa
    prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non  inferiori
    al minimo dell'ammenda.
      La competenza a decidere sulla domanda  di  oblazione  spetta,
    rispettivamente, ai direttori provinciali delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia  di  servizi
    postali, di bancoposta,  telegrafici  e  radioelettrici  e  agli
    ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
    in materia di servizi telefonici.

                               TITOLO II
    Norme  comuni  ai  servizi  postali,  di  bancoposta   e   delle
                           telecomunicazioni
                   Sezione I - Disposizioni generali

      14. Diritto del mittente nei confronti della  Amministrazione.
    - Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli  effetti  del
    presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia
    si considerano di proprietà del mittente  fino  a  che  non  sia
    avvenuta la consegna al destinatario.

    Sezione II - Esenzioni - Riduzioni - Agevolazioni  tariffarie  -
                                Divieto

      15. Divieto di  accordare  esenzioni,  riduzioni  delle  tasse
    postali,  telegrafiche,  e  di  agevolazioni  tariffarie.  -  E'
    vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali  e
    telegrafiche, nonché riduzioni delle  medesime  ed  agevolazioni
    tariffarie oltre i casi  ed  i  limiti  stabiliti  nel  presente
    decreto.



      16. Franchigia postale e telegrafica. - Spetta  al  Presidente
    della  Repubblica  la   franchigia   postale,   tanto   per   le
    corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
      Spetta, altresì, la franchigia, sul percorso  interno,  per  i
    telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.



      17. Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni  in  applicazione  di
    accordi internazionali. - Sono concesse le esenzioni dalle tasse
    postali e di telecomunicazioni nonch‚ le riduzioni  delle  tasse
    medesime e le agevolazioni  tariffarie  previste  negli  accordi
    internazionali.



      18. Criteri e modalità di  pagamento  delle  tasse  postali  e
    telegrafiche    delle     corrispondenze     ufficiali     delle
    amministrazioni dello Stato. - Con decreto del Presidente  della
    Repubblica  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste   e   le
    telecomunicazioni, di concerto con il Ministro  per  il  tesoro,
    possono essere stabiliti  nei  confronti  delle  amministrazioni
    dello Stato particolari criteri  e  modalità  per  il  pagamento
    all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  delle
    tasse relative alle corrispondenze.



      19. Divieto di prestazioni gratuite. - Sono abrogate tutte  le
    norme  per  le  quali  l'Amministrazione  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o  in
    parte gratuito prestazioni per conto  di  amministrazioni  dello
    Stato o di enti ed istituti.
      La  specificazione  dei  servizi  nei  cui   confronti   trova
    applicazione  il  disposto  del  precedente  comma,  nonché   la
    disciplina  dei  relativi   rapporti   ai   fini   anche   della
    determinazione dei corrispettivi  dovuti  dalle  amministrazioni
    statali  interessate,  saranno  effettuate   con   decreto   del
    Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro
    per le poste e per le  telecomunicazioni,  di  concerto  con  il
    Ministro per il tesoro.
      Per i servizi resi dall'Amministrazione delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni   ad   enti   ed   istituti,    il    rimborso
    all'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni  dei
    costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sar… regolato
    in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed  istituti
    medesimi, rese esecutive mediante decreti del  Ministro  per  le
    poste e per le telecomunicazioni.
      Sui  problemi  relativi  alla  determinazione  dei  costi   da
    rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di
    una  commissione  nominata  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per  le  poste  e   le
    telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio  e  per
    il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio  di  Stato,
    designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e  composta
    di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del
    Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle  poste
    e delle telecomunicazioni.
      Per le prestazioni rese  alle  amministrazioni  statali,  enti
    diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti  appositi
    canoni, sono a  carico  dell'amministrazione,  ente  o  privato,
    oltre alle spese richieste dalle prestazioni  stesse,  anche  le
    quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali
    stabilite  con  decreto  del  Ministro  per  le   poste   e   le
    telecomunicazioni, sentito il consiglio di  amministrazione,  di
    concerto con il Ministro per il tesoro.

                      Sezione III - Delle azioni.

        20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione  giudiziaria.  -
    Il reclamo per oggetti o somme  affidati  all'Amministrazione  o
    per ottenere le indennità o i  rimborsi  previsti  dal  presente
    decreto deve essere presentato, sotto  pena  di  decadenza,  nel
    termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
      Salvo  quanto  previsto  dal  successivo  art.  21,   l'azione
    giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi  postali,  di
    bancoposta e delle telecomunicazioni regolati  con  il  presente
    decreto  non  può  essere  proposta  se  prima  non  sia   stato
    presentato reclamo in  via  amministrativa  a  norma  del  comma
    precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine
    l'Amministrazione non abbia provveduto.
      L'azione stessa si prescrive in tre anni .



      21. Azione civile contro  l'Amministrazione.  -  Nel  caso  di
    procedimento  penale  concernente  una  operazione   che   abbia
    comunque attinenza coi servizi postali, di  bancoposta  e  delle
    telecomunicazioni, se dopo la pronunzia  della  sentenza  penale
    venga  esercitata  l'azione  civile  contro   l'Amministrazione,
    l'azione non può  essere  proposta  prima  che  siano  trascorsi
    sessanta  giorni  dal  passaggio  in  giudicato  della  sentenza
    pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto  disposto  dagli
    articoli 31 e 103.



      22. Accertamento  delle  contravvenzioni.  -  Lo  accertamento
    delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi  di  polizia
    giudiziaria,  anche  agli  impiegati  ed  agenti  incaricati  di
    vigilare sull'osservanza delle  norme  e  modalità  relative  ai
    servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti dalle aziende
    dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

                    Sezione IV - Turbative - Tutela

        23. Danneggiamento. - Chiunque esplichi attività che  rechi,
    in   qualsiasi   modo,   danno   ai   servizi   postali   e   di
    telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti
    è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.



      24. Sequestro, pignoramento ed opposizione. - Gli oggetti e le
    somme  affidate  all'Amministrazione   delle   poste   e   delle
    telecomunicazioni,  ad  eccezione   delle   corrispondenze   non
    epistolari e dei pacchi, non sono soggetti  a  sequestro,  n‚  a
    pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
      Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi  dal  presente
    decreto,  la  consegna  e  il  pagamento  non   possono   essere
    effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.
      Per i falliti si applicano le  disposizioni  sulla  disciplina
    del fallimento, approvate con regio decreto 16  marzo  1942,  n.
    267 .
      I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano  anche
    ai telegrammi, messaggi e simili.



      25. Tutela degli  ambienti  di  lavoro  e  di  produzione  del
    pubblico servizio. - Chiunque distrugga, disperda,  deteriori  o
    renda, in tutto o  in  parte,  inservibili  oggetti  e  congegni
    destinati al scrvizio postale e delle telecomunicazioni è punito
    ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.
      Chiunque,  fuori  del  caso  previsto  dal  comma  precedente,
    deturpi o imbratti oggetti  e  congegni  destinati  al  servizio
    postale e delle telecomunicazioni, è punito ai  sensi  dell'art.
    639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.



      26. Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai
    servizi postali e delle telecomunicazioni. - Non possono  essere
    pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il
    denaro, le  carte-valori  ed  in  genere  gli  oggetti  comunque
    destinati   od   adibiti   ai   servizi    postali    e    delle
    telecomunicazioni  e  dell'Azienda  di  Stato  per   i   servizi
    telefonici.
      La norma si applica anche nei confronti  degli  assuntori  dei
    servizi postali eseguiti per  conto  dell'Amministrazione  delle
    poste e delle telecomunicazioni.

                             LIBRO SECONDO
                          Dei servizi postali
                                TITOLO I
                             Parte generale

      27.  Servizi   espletati   dall'Amministrazione   postale.   -
    L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
        a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
        b) trasporto e distribuzione dei pacchi.
      L'Amministrazione esercita anche i  servizi  accessori  e  gli
    altri indicati nel regolamento o che le siano affidati  mediante
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  di  concerto  con
    quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.



      28. Determinazione dell'indennità per le corrispondenze  ed  i
    pacchi affidati alla posta. - L'ammontare dell'indennità per  la
    corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta,  nei  casi  in
    cui essa è dovuta a norma del presente  decreto,  è  determinato
    con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
    Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il
    Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.



      29. Concessione di servizi postali. - Il direttore provinciale
    delle poste ha facoltà  di  dare  in  concessione,  nelle  forme
    stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
        1) accettazione e recapito (per espresso) di  corrispondenze
    epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;
        2) recapito con mezzi propri, da  parte  di  banche,  ditte,
    istituti ed enti in genere e loro agenzie  o  succursali,  delle
    proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi
    comuni nei quali risiedono;
        3) recapito delle corrispondenze  ordinarie  e  raccomandate
    per espresso;
        4)  esercizio  dei  casellari,  aperti  o  chiusi,  per   la
    distribuzione delle corrispondenze;
        5) impianti di comunicazioni  dirette  pneumatiche  con  gli
    uffici postali  e  telegrafici  collegati  alla  rete  di  posta
    pneumatica dello Stato;
        6) trasporto di pacchi e colli, soggetti  alla  disposizione
    dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.
      La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e
    5) è accordata con ordinanza  del  direttore  provinciale  delle
    poste in base ad appositi capitolati  preventivamente  approvati
    con decreto del Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni,
    sentito il consiglio di amministrazione.
      La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato
    rilasciato dal direttore provinciale delle poste.
      Le concessioni non possono essere  cedute  a  terzi  senza  il
    consenso dell'Amministrazione.



      30.  Concessioni  postali  -  Inadempienza.  -  Il   direttore
    provinciale  delle  poste,  nell'ambito  della  sua   competenza
    territoriale, oltre che per  inadempienza  alle  clausole  della
    concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospenderne l'esercizio
    o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza  di
    fiducia.
      Il direttore provinciale determina se e in  quale  misura  sia
    dovuto un indennizzo.
      La  concessione  è   revocata   quando   nei   confronti   del
    concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento
    o  sentenza  di  condanna  che  importi   l'interdizione   anche
    temporanea  dai  pubblici  uffici  o  sia  stata   disposta   la
    cancellazione dal registro tenuto  dalla  camera  di  commercio,
    industria, agricoltura ed artigianato.



      31. Oblazione amministrativa delle contravvenzioni.  -  Per  i
    reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti
    con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere
    di esscre ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il
    termine di dieci giorni da  quello  in  cui  il  reato  è  stato
    contestato  ovvero  dalla  notificazione  dell'accertamento  del
    reato stesso.
      La domanda di  oblazione  deve  essere  diretta  al  direttore
    provinciale delle poste  e  delle  telecomunicazioni  nella  cui
    circoscrizione è stata commessa la contravvenzione.
      Il   direttore   provinciale   ammette    il    contravventore
    all'oblazione, intimando  a  quest'ultimo  il  pagamento,  entro
    dieci giorni dalla notificazione della decisione, di  una  somma
    non inferiore alla  misura  minima  dell'ammenda  preveduta  per
    reato, oltre alle spese di notificazione ed altre  eventualmente
    occorse.



      32. Esclusività dello Stato per la fabbricazione  delle  carte
    valori. - E' riservata allo Stato la fabbricazione  della  carta
    per le cartevalori postali, delle carte-valori  medesime  e  dei
    punzoni per le macchine affrancatrici.
      Il valore e le caratteristiche delle carte-valori  medesime  e
    dei punzoni per le macchine affrancatrici.
      Il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali  sono
    determinati con decreto emesso dal Ministro per le  poste  e  le
    telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito
    il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi  nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica.



      33. Contraffazione di bolli, punzoni e  relative  impronte  ed
    uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela  penale  di
    francobolli di altri Stati. -  Le  disposizioni  degli  articoli
    468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove  si
    tratti di bolli o di  punzoni  delle  macchine  affrancatrici  e
    delle impronte relative.
      Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i
    francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.



      34. Limitazioni legali.  -  Per  l'appoggio  o  l'impianto  su
    proprietà private  di  cassette  di  impostazione,  distributori
    automatici, apparecchiature, antenne, sostegni,  cavi  ed  altri
    oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento
    o l'occupazione, anche temporanei, del suolo  o  del  sottosuolo
    occorre il consenso del proprietario.
      L'indennizzo è dovuto solo quando risulti impedito o  limitato
    l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.
      Quando   l'appoggio,   l'occupazione    o    l'attraversamento
    interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie  pubbliche
    o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo  con  le  autorità
    competenti, ma nessun compenso è dovuto.



      35. Mancato consenso del proprietario - Decreto del  prefetto.
    - Se il proprietario nega il consenso, il prefetto,  sentite  le
    parti e  l'amministrazione  comunale,  autorizza  il  passaggio,
    l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità e, quando
    ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.
      Contro il  decreto  del  prefetto  è  ammesso  il  ricorso  al
    competente tribunale amministrativo  regionale,  salva  l'azione
    giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennità.
      Il proprietario ha  sempre  facoltà  di  fare  sul  suo  fondo
    qualunque innovazione, ancorché questa importi la rimozione o il
    diverso collocamento degli oggetti o congegni  postali,  né  per
    questo è tenuto ad  alcuna  indennità,  salvo  diversa  clausola
    risultante dall'atto di costituzione della servitù.



      36. Verifica doganale e di polizia.  -  Agli  impiegati  delle
    dogane ed agli ufficiali  ed  agenti  di  pubblica  sicurezza  è
    consentito di intesa con gli  impiegati  postali,  nelle  visite
    delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti  postali,
    aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che
    possa contenere merci.



      37.  Avviso  di  ricevimento.  -   I   mittenti   di   oggetti
    raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia i  traenti  di
    assegni postali, i mittenti  di  telegrammi,  radiotelegrammi  e
    simili possono ottenere un avviso  di  ricevimento  mediante  il
    pagamento della relativa tassa.



      38.  Tessere  postali  di  riconoscimento.  -  Le  tessere  di
    riconoscimento in uso nel servizio  internazionale,  secondo  le
    vigenti norme della Convenzione postale universale, sono  valide
    nel servizio interno.
      Il regolamento determina le modalità del rilascio  e  dell'uso
    delle tessere di riconoscimento.

                               TITOLO II
                        Corrispondenze e pacchi
                        Capo I - Corrispondenze

        39.  Contravvenzioni  all'esclusività  postale.  -  Chiunque
    faccia incetta, trasporti  o  distribuisca,  direttamente  od  a
    mezzo  di  terze  persone,  corrispondenze  in   contravvenzione
    all'art. 1  del  presente  decreto  è  punito  con  la  sanzione
    amministrativa uguale a venti volte  l'importo  della  tassa  di
    francatura, col minimo di lire 10.000 .
      Alla stessa pena soggiace  chiunque  abitualmente  consegni  a
    terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.
      Quando la contravvenzione è commessa da un agente  addetto  al
    servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è  aumentata
    di un terzo.
      Le  corrispondenze   trasportate   in   contravvenzione   sono
    sequestrate e consegnate immediatamente ad un  ufficio  postale,
    con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.



      40. Tutela dell'appellativo di "postale". - Nessuna impresa di
    trasporti può  assumere  l'appellativo  di  "postale"  od  altro
    equivalente.  Il  contravventore  è  punito  con   la   sanzione
    amministrativa da lire 16.000 a lire 400.000 .



      41. Eccezioni all'esclusività. - La disposizione dell'art.  39
    non si applica:
        a)  ai  privati,  i   quali   siano   latori   di   lettere,
    occasionalmente e senza fine di lucro;
        b)  alla  raccolta,  al  trasporto   ed   al   recapito   di
    corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il
    diritto postale mediante impronte di  macchina  affrancatrice  o
    mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale
    o direttamente dal mittente mediante apposizione con  inchiostro
    indelebile della data d'inizio del trasporto stesso;
        c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze  epistolari
    che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per  mezzo  di
    apposito incaricato;
        d)  alla  raccolta,  al  trasporto   ed   al   recapito   di
    corrispondenze epistolari nelle località e nei giorni in cui non
    funzionano i servizi  postali,  entro  i  limiti  stabiliti  dal
    regolamento;
        e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese  di
    linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o  di  linee
    automobilistiche  o  di   navigazione   marittima,   od   aerea,
    sovvenzionate   dallo    Stato,    concernenti    esclusivamente
    l'amministrazione e  l'esercizio  delle  rispettive  linee,  nei
    limiti stabiliti dal regolamento.



      42. Corrispondenze ordinarie inesitate.  -  Le  corrispondenze
    ordinarie provenienti  dall'interno  della  Repubblica,  rimaste
    indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari
    appositamente delegati, nei termini e con le  modalità  indicati
    nel regolamento.



      43. Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle  raccomandate
    od assicurate. - Le corrispondenze  raccomandate  ed  assicurate
    provenienti dall'interno della  Repubblica,  che  non  si  siano
    potute recapitare o  restituire  ai  mittenti,  sono  aperte  da
    funzionari appositamente delegati, allo scopo  di  identificarne
    possibilmente i mittenti, o, in caso contrario,  di  estrarne  i
    valori eventualmente contenutivi.
      Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i  valori,  di
    cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a
    disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal
    giorno dell'impostazione.



      44.   Francatura   delle   corrispondenze.    -    Tutte    le
    corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle  carte
    manoscritte, spedite in via ordinaria,  devono  essere  francate
    per intero dal mittente.
      Le corrispondenze epistolari e le carte  manoscritte,  spedite
    in via ordinaria, non francate  o  francate  insufficientemente,
    sono  assoggettate  ad  una  tassa  doppia  dell'importo   della
    francatura mancante, a carico del destinatario.
      Le altre corrispondenze non hanno corso.



      45. Tasse speciali.  -  Le  tasse  speciali  di  recapito  per
    espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere
    pagate sempre anticipatamente dal mittente.



      46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti
    di corrispondenza non epistolare. - Salvo le eccezioni  previste
    dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le
    stampe e per i  campioni,  gli  oggetti  di  corrispondenza  non
    epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni
    epistolari, sono tassati come lettere.
      L'aggiunta nelle stampe e nei campioni  di  qualsiasi  scritto
    non ammesso è punita con  la  sanzione  amministrativa  da  lire
    10.000 a lire 16.000 .



      47. Spedizione di  raccomandate.  Pagamento  anticipato  delle
    tasse postali. - Le corrispondenze di qualsiasi  specie  possono
    essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento  di  un
    diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.
      Salvo la  disposizione  dell'art.  54,  la  francatura  ed  il
    diritto di raccomandazione devono essere pagati  anticipatamente
    dai mittenti.



      48. Perdita di raccomandate - Indennità. - In caso di  perdita
    totale  di  una  corrispondenza  raccomandata,  il  mittente  ha
    diritto,  salvo  le  previste  eccezioni  dall'art.   96,   alla
    indennità stabilita nella misura indicata dal  decreto  previsto
    dall'art. 28.
      Non compete indennità per  lo  smarrimento  di  corrispondenze
    ufficiali  raccomandate,  il  cui  pagamento   della   tassa   è
    effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18
    del  presente  decreto  e  di  invii  con  tassa  a  carico  del
    destinatario.



      49. Indennità. - Nel caso di perdita, manomissione  ed  avaria
    di una lettera assicurata, il  mittente  ha  diritto,  salvo  le
    eccezioni  dell'art.  96,  ad   una   indennità   corrispondente
    all'ammontare effettivo  della  perdita,  della  manomissione  e
    dell'avaria, entro  i  limiti  del  valore  dichiarato  e  sotto
    deduzione dei valori esistenti e non avariati.
      Per gli invii con  assicurazione  convenzionale  l'indennizzo,
    salvo le eccezioni  previste  dall'art.  96,  viene  corrisposto
    nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di
    perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale,  non
    compete alcun indennizzo.
      Nel caso di perdita, vengono  restituite  anche  le  tasse  di
    spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
      Non compete indennità  per  lo  smarrimento,  manomissione  od
    avaria di corrispondenze ufficiali delle  amministrazioni  dello
    Stato spedite in assicurazione, il  cui  pagamento  della  tassa
    postale è effettuato secondo i criteri e  le  modalità  previste
    nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a  carico
    del destinatario.



      50. Contrassegno  ufficiale.  -  Le  corrispondenze  ufficiali
    scambiate fra gli uffici statali, le cui spese  siano  a  totale
    carico  del  bilancio  dello  Stato,  hanno  corso  mediante  il
    pagamento della tassa secondo i criteri e  le  modalità  sanciti
    nell'art.  18  del   presente   decreto,   purch‚   portino   un
    contrassegno che ne indichi la provenienza.



      51.   Tassazione   della   corrispondenza   ufficiale    delle
    amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione. - Hanno  pure
    corso mediante il  pagamento  delle  tasse  postali  determinate
    secondo i criteri e le  modalità  sanciti  nell'art.  18  purchè
    debitamente contrassegnate:
        a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria,  in
    raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa  dagli
    uffici indicati nell'articolo  precedente,  purché  trattisi  di
    atti riguardanti i  sindaci  nella  loro  esclusiva  qualità  di
    ufficiali di Governo;
        b)  gli  avvisi  aperti,  compilati  su  speciali   stampati
    riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in
    via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o  debitori  verso
    lo Stato;
        c) gli avvisi aperti, che gli  uffici  del  registro  e  gli
    uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  spediscono  in  via
    ordinaria  all'indirizzo  di  privati   per   presentazione   di
    denunzie, dichiarazioni di valore e simili;
        d)  le  corrispondenze  ufficiali  che  le  prefetture,   le
    intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli
    uffici distrettuali delle  imposte  indirizzano  alle  esattorie
    comunali  e  consorziali,  sia   in   via   ordinaria   che   in
    raccomandazione o in assicurazione;
        e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato,
    che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per
    la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia;
        f) le denunzie dei casi di aborto,  fatte  in  assicurazione
    per il valore convenzionale di lire  cento  dagli  esercenti  la
    professione  di  medico  chirurgo   all'indirizzo   dei   medici
    provinciali;
        g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale
    patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti
    da medici provinciali e comunali  all'indirizzo  dei  laboratori
    batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e
    comunali  incaricati  dei  servizi  di  diagnosi   di   malattie
    infettive nei casi di epidemia;
        h) le corrispondenze ufficiali che  l'Accademia  dei  Lincei
    indirizza  agli  istituti  indicati  nel  regolamento,  in   via
    ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
        i) i vaglia cambiari della  Banca  d'Italia,  spediti  dalle
    tesorerie dello  Stato  all'indirizzo  dei  creditori  verso  lo
    Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575;
        l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni  di  valori
    bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate
    dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro;
        m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54
    non potute recapitare e restituite ai mittenti.
      Hanno corso in esenzione di tassa  i  reclami  concernenti  il
    servizio  postale  e  telegrafico,  indirizzati   dagli   utenti
    all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via
    ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze  concernenti
    il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.



      52. Servizi accessori. - Il pagamento  della  tassa  da  parte
    delle amministrazioni  dello  Stato,  secondo  i  criteri  e  le
    modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto, è esteso  a
    tutti i servizi accessori, tranne a quelli di  espresso,  avvisi
    di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.



      53. Contenuto dei pieghi. - La corrispondenza  ufficiale,  per
    la quale il pagamento delle tasse è effettuato secondo i criteri
    e le modalità previsti dall'art. 18 del  presente  decreto,  non
    pu• comprendere oggetti materiali non cartacei, né provviste  di
    stampe ed oggetti di cancelleria, salvo  le  eccezioni  indicate
    nel regolamento.



      54. Tassa a  carico  del  destinatario.  -  Le  corrispondenze
    ufficiali  debitamente  contrassegnate,  spedite  dagli   uffici
    statali  a  totale  carico  del  bilancio  dello  Stato  in  via
    ordinaria, in  raccomandazione  e  in  assicurazione,  anche  se
    accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati
    o di enti, sono sottoposte a carico dei destinatari  alle  tasse
    pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.
      Il trattamento previsto dal precedente  comma  è  esteso  alle
    corrispondenze  ufficiali  spedite  dai   sindaci   nella   loro
    esclusiva qualità di ufficiali di governo,  purché  sugli  invii
    sia apposto un contrassegno che ne attesti  la  provenienza  con
    l'esplicita dichiarazione che trattasi di atti del sindaco nella
    sua qualità di ufficiale di governo.
      Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti
    gli  infortuni  sul  lavoro   in   agricoltura,   trasmessi   in
    raccomandazione  dai  medici  agli  istituti   assicuratori   ed
    all'autorità di pubblica sicurezza.



      55. Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite  dai
    militari alle rispettive famiglie. - La tassa  delle  lettere  e
    delle cartoline con corrispondenze epistolari,  spedite  in  via
    ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori
    dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello
    Stato in servizio effettivo,  è  ridotta  alla  metà  di  quella
    ordinaria.
      Le lettere non francate, spedite  dai  militari  indicati  nel
    comma precedente, alle rispettive famiglie, sono  sottoposte,  a
    carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella  che  avrebbe
    dovuto essere pagata per la loro francatura.



        56. Spedizione di stampe periodiche. - 1. Per la  spedizione
    di  stampe  periodiche   in   abbonamento   postale   effettuata
    direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una
    tariffa unica fissata indipendentemente dalla  periodicità,  con
    decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,  di
    concerto con il Ministro del tesoro .
      2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1  dovranno  essere
    stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che  non
    abbiano carattere postulatorio e che non  contengano  inserzioni
    pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area  superiore
    al cinquanta per cento  di  quella  dell'intero  stampato.  Tali
    sconti saranno stabiliti in  misura  direttamente  proporzionale
    alla quantità di oggetti spediti, tranne che per  le  spedizioni
    di stampe periodiche la cui  tiratura  per  singolo  numero  non
    superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo
    sconto  nella  misura  massima.  Le  stampe  periodiche  possono
    contenere inserti cartacei redazionali e  pubblicitari,  ovvero,
    come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo
    od altro idoneo strumento tecnico, strettamente  attinenti  alla
    parte redazionale.
      3. Gli inserti cartacei sono  compresi  nel  peso  dell'invio,
    mentre quelli non cartacei sono  considerati  come  campioni  di
    merce  e  scontano  la  relativa  tariffa  nella  stessa  misura
    percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
      4. Per i cataloghi relativi alle  vendite  per  corrispondenza
    dovranno essere previste singole voci di tariffa .



      57. Sanzioni. -  1.  Gli  amministratori  e  gli  editori  che
    dichiarino  nella  spedizione  di  stampe  periodiche   quantità
    diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo  allo
    sconto quantità, ove previsto, sono puniti,  in  solido  con  il
    personale  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   addetto
    all'accettazione,  con  l'ammenda  stabilita  dall'articolo   82
    .

                            Capo II - Pacchi

        58. Trasporto  dei  pacchi  non  soggetti  alla  esclusività
    postale. - Non sono soggetti alle disposizioni dell'art.  1  del
    presente decreto:
      1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di  20
    chilogrammi;
      2) il trasporto di pacchi e colli effettuato  nell'ambito  del
    territorio di uno stesso comune o dalla località di origine alla
    stazione ferroviaria cui essa fa capo;
      3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
        a) direttamente alle ferrovie dello Stato;
        b) alle società od imprese di trasporto su linee  terrestri,
    acquee od aeree, in qualsiasi modo  sovvenzionate  o  sussidiate
    dallo Stato o che eseguono, il  servizio  postale  su  tutta  la
    linea percorsa o su parte di essa;
        c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di  lucro  o
    per speciale incarico, eseguono il trasporto, purché  non  siano
    vettori  di  professione,  né  siano  addetti  ad   imprese   di
    trasporto.



      59. Mancato od incompleto pagamento  dei  diritti  dovuti  dai
    concessionari all'Amministrazione. - Il trasporto  di  pacchi  e
    colli, del quale  l'Amministrazione  abbia  la  esclusività,  ai
    sensi  dell'art.  1   del   presente   decreto,   eseguito   dai
    concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti,  è
    punito con la sanzione amministrativa  variabile da  cinque
    a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
      L'Amministrazione pu• inoltre sospendere la concessione per un
    periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso  di  recidiva,
    revocarla, senza che il concessionario abbia diritto  ad  alcuna
    indennità.



      60. Pagamento del diritto postale per il trasporto  di  pacchi
    eseguito da successivi vettori.  -  [Per  il  trasporto  di  uno
    stesso pacco o collo, soggetto alla esclusività di cui  all'art.
    1, anche se eseguito da più vettori, il diritto postale è dovuto
    una sola volta.
      Il  pagamento  deve  essere  effettuato  dal   primo   vettore
    concessionario che accetta il pacco.
      In   caso   di   inadempienza   e   di   mancata   transazione
    amministrativa della contravvenzione ai sensi dell'art.  31,  si
    applica a carico di tutti i  vettori  intervenuti  nello  stesso
    trasporto  la  sanzione  amministrativa     prevista   dal
    precedente articolo] .



      61. Trasporto di pacchi e colli senza concessione. - Salvo  le
    eccezioni previste dall'art. 58,  chiunque  trasporti  pacchi  o
    colli senza averne ottenuta  la  concessione  è  punito  con  la
    sanzione amministrativa pari al triplo di quella  prevista
    dall'art. 59 anche se  siano  stati  corrisposti  i  diritti  in
    favore dell'Amministrazione.



      62.  Categorie  di  pacchi  postali.  -  I  pacchi  accettati,
    trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione,  soggetti
    alle formalità stabilite dal regolamento, assumono  il  nome  di
    "pacchi postali".
      Essi possono essere con o senza valore dichiarato:  nel  primo
    caso vengono qualificati "assicurati", nel secondo "ordinari".
      In ambedue i casi possono essere gravati di "assegno".
      I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta  dei  mittenti,
    essere trasportati con  i  più  rapidi  mezzi  adottati  per  la
    corrispondenza o a mezzo di linee  aeree  ed  assumono  in  tali
    casi, rispettivamente, le denominazioni di "pacchi urgenti" e di
    "pacchi aerei".
      Per  ciascuna  delle  categorie  di  pacchi  sopra  in  dicati
    (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) è stabilita una  speciale
    tassa.



      63. Francatura dei pacchi postali. - La francatura dei  pacchi
    postali è obbligatoria.



      64. Tariffe speciali per alcune categorie di  pacchi.  -  Sono
    stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza
    assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute  e  dai
    richiamati alle armi alle loro famiglie.



      65. Dichiarazione del contenuto del pacco. - Il contenuto  dei
    pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualità  e
    quantità.
      E' consentito di  includere  nei  pacchi  una  fattura  od  un
    semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.
      E' consentito,  altresì,  includere  una  lettera  nei  pacchi
    postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario
    del pacco a condizione che questo sia interamente  francato  con
    l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul  pacco  e
    sull'etichetta di spedizione sia  scritta  l'indicazione  "pacco
    con lettera di accompagnamento".
      I contravventori a tale divieto sono puniti  con  la  sanzione
    amministrativa  eguale a venti volte l'importo della  tassa
    di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo  di  lire
    ottocento.



      66. Facoltà di aprire i pacchi postali  -  Applicazione  delle
    imposte. - L'Amministrazione  ha  facoltà  di  aprire  i  pacchi
    postali, con le modalità stabilite dal regolamento per accertare
    l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od
    avarie e per l'applicazione di imposte che gravino  sulla  merce
    in essi contenuta.
      L'Amministrazione postale, d'intesa con quella  doganale,  può
    procedere, altresì, all'apertura dei pacchi  postali  di  estera
    provenienza   per   verificarne    il    contenuto    al    fine
    dell'applicazione dei  diritti  doganali  e  dell'osservanza  di
    norme e condizioni richieste per l'importazione  di  particolari
    merci.



      67. Tassa di custodia. - I pacchi  postali  non  ritirati  nel
    termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data  del
    recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari,  od  ai  mittenti
    quando si tratti di pacchi rinviati sono sottoposti ad una tassa
    di custodia.



      68. Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine. -
    I pacchi postali rispediti,  a  richiesta  dei  mittenti  o  dei
    destinatari, da una ad  altra  località  della  Repubblica  sono
    soggetti ad una nuova tassa di spedizione  ed  eventualmente  di
    assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.
      Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.
      A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i
    pacchi  di  cui  non  sia  stata  possibile   la   consegna   al
    destinatario.
      I pacchi urgenti od  aerei  sono  rispediti  o  rinviati  come
    ordinari,  salvo  contrarie  disposizioni  del  mittente  o  del
    destinatario.



      69. Vendita o distruzione di pacchi. - Possono essere  venduti
    senza  preavviso  e  formalità  giudiziarie  i  pacchi   postali
    contenenti merci che presentino segni di deterioramento.
      Sono soggetti allo stesso  trattamento,  dopo  un  periodo  di
    giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i  pacchi
    rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli  che  non  si
    siano potuti recapitare, né restituire al mittente.
      Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi,  previste
    nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione
    provinciale  delle  poste  presso  i  cui  dipendenti  uffici  è
    giacente il pacco.
      Al mittente spetta  solo  l'importo  ricavato  dalla  vendita,
    anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con  dichiarazione
    di valore. Tale importo, detratte le spese ed  imposte  gravanti
    sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni  dalla
    data della vendita.
      Trascorso  il  suddetto  termine  l'importo  è  devoluto  alla
    Amministrazione.
      I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possono essere messi
    in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti,  salvo
    che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
      In  ogni  caso  spetta  all'Amministrazione,  a   carico   dei
    mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
      Per la vendita o la distruzione di merci contenute  in  pacchi
    postali  di  estera  provenienza  saranno  osservate  le   norme
    previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.



      70.  Perdita,  manomissione  od  avaria  di  pacco  postale  -
    Indennità. - Nel caso di perdita manomissione od  avaria  di  un
    pacco  postale,  il  mittente  ha  diritto  ad   una   indennità
    corrispondente  all'ammontare  effettivo  della  perdita,  della
    manomissione o  della  avaria,  entro  i  limiti  dell'indennità
    stabilita  dal  decreto  previsto  dall'art.  28  per  i  pacchi
    ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi  dei  richiamati
    alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
      Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennità viene
    corrisposta nella misura  del  valore  dichiarato  nel  caso  di
    smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.
      Nel caso di perdita od avaria  parziale,  compete  l'indennità
    stabilita per i pacchi ordinari.
      Nel caso di smarrimento di  pacchi  o  di  perdita  od  avaria
    totale del loro  contenuto,  i  mittenti,  oltre  all'indennità,
    hanno  diritto  al  rimborso  delle  tasse  di   spedizione   ed
    accessorie, escluse quelle di assicurazione.

      Capo III - Disposizioni comuni alle corrispondenze e pacchi
              Sezione I - Trasporto degli effetti postali

      71.  Trasporto  obbligatorio   di   effetti   postali.   -   I
    concessionari  e  gli  intraprenditori  di  trasporti  terrestri
    acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o  no  sovvenzionati
    dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.
      Il trasporto ha  luogo  senza  compenso,  salve  le  eccezioni
    stabilite dal regolamento.
      L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese  sui
    mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili
    per l'impostazione della corrispondenza lungo  la  linea,  senza
    l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
      L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti
    di fermata stabiliti.



      72. Responsabilità degli obbligati al trasporto degli  effetti
    postali - Limiti. - Gli obbligati  al  trasporto  degli  effetti
    postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo  art.
    73, assumono verso l'Amministrazione, anche  per  il  fatto  dei
    propri agenti, la stessa  responsabilità  che  l'Amministrazione
    assume verso i suoi utenti.
      Non cessa la responsabilità verso l'Amministrazione  nel  caso
    di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.



      73. Sanzioni contro gli obbligati al trasporto  degli  effetti
    postali. - Gli obbligati al trasporto degli effetti  postali,  i
    quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o  consegnarli  o
    che non  notifichino  in  tempo  utile  all'Amministrazione  gli
    itinerari e gli orari dei viaggi sono  puniti  con  la  sanzione
    amministrativa estensibile a lire 240.000,  salvo  che  il
    fatto costituisca reato punito con pena più grave.

             Sezione II - Trasporti postali automobilistici

        74. Disciplina  del  trasporto  obbligatorio  degli  effetti
    postali sulle autolinee in concessione alle industrie private  -
    Canone  postale  -  Cartella  d'oneri.  -   L'accettazione,   il
    trasporto e la  consegna  degli  effetti  postali  da  parte  di
    ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici  per
    viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di  qualunque
    natura e durata sono disciplinati a mezzo di  apposita  cartella
    di  oneri,  da  approvarsi  con  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica, su proposta del Ministro  per  le  poste  e  per  le
    telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e
    l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.
      I canoni da  corrispondere  per  il  trasporto  degli  effetti
    postali  sono  stabiliti  in  ragione  di  L.  9000  annue   per
    chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.
      Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle  poste
    e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per  un
    tratto non superiore a chilometri 15 o  per  più  di  due  corse
    giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico  è
    elevato a L. 18.000.
      La misura dei canoni di cui ai  commi  precedenti  può  essere
    aggiornata annualmente con decreto del Ministro  delle  poste  e
    delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del  tesoro
  .



      75. Trasporto  gratuito  dei  dispacci  postali  -  Limiti.  -
    L'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  può
    fruire dei servizi automobilistici  a  titolo  gratuito  per  il
    trasporto di dispacci ordinari entro il limite  di  kg.  40  per
    ogni  viaggio  di  andata  e  ritorno  da  e  per  i  luoghi  di
    destinazione e da e per le località lungo la linea.



      76. Trasporto e scambio degli effetti postali sulle  autolinee
    in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri. - Il
    trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno  effettuati
    nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella  d'oneri
    qualunque ne sia l'origine o la  destinazione  e  con  tutte  le
    corse, autorizzate  dalla  competente  amministrazione,  che  il
    Ministero  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   riterrà
    opportuno di utilizzare.



      77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su  vetture
    di  servizi  pubblici  automobilistici.  -  Il  trasporto  degli
    effetti postali  ha  la  precedenza  sul  trasporto  dei  pacchi
    agricoli e delle merci con facoltà all'Amministrazione di fruire
    anche dell'eccedenza di disponibilità di  portata  e  di  spazio
    degli automezzi risultante dopo il carico del  bagaglio  privato
    strettamente  indispensabile.  In  ogni  caso  i   dispacci   di
    corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.



      78. Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo
    delle imprese dei servizi pubblici automobilistici. - Le imprese
    concessionarie  dei  servizi  pubblici   automobilistici   hanno
    l'obbligo di far accedere le autovetture  agli  uffici  postali,
    sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo  scambio  degli
    effetti postali.
      Qualora vi ostino condizioni stradali o altri  impedimenti  di
    qualsiasi genere, che  rendano  comunque  impossibile  l'accesso
    delle  autovetture  ai  predetti  uffici  postali,  le   imprese
    esercenti provvederanno  al  trasporto  ed  allo  scambio  degli
    effetti postali  presso  gli  uffici  estremi  o  intermedi  con
    qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.
      Gli obblighi di cui ai precedenti commi  sussistono  a  carico
    delle imprese esercenti, sempre che le  distanze  delle  fermate
    intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non  siano
    rispettivamente superiori a metri  150  e  a  metri  500,  fatta
    eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi
    con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e  delle
    telecomunicazioni, sentito il competente  direttore  provinciale
    .
      Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente  la  linea
    automobilistica non è in  grado  di  assicurare  il  ritiro,  il
    trasporto, la consegna  e  lo  scambio  degli  effetti  postali,
    l'Amministrazione stessa può assumere direttamente  la  gestione
    dei servizi citati.



      79.  Inadempienze   degli   esercenti   i   servizi   pubblici
    automobilistici  -  Sanzioni.  -   Gli   esercenti   i   servizi
    automobilistici, i quali si rifiutino di accettare,  trasportare
    e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio  o
    che non notifichino in  tempo  utile  all'Amministrazione  delle
    poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e  gli  orari  dei
    viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave
    reato, con la sanzione amministrativa  da  lire  10.000  a  lire
    600.000.



      80. Altre disposizioni. - Oltre alle disposizioni di cui  alla
    presente sezione, restano  ferme  tutte  le  altre  disposizioni
    inerenti al servizio postale di cui alla L. 28  settembre  1939,
    n. 1822 .

                   Sezione III - Disposizioni comuni

      81. Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni. -  E'
    proibito  spedire  oggetti  che  possano   cagionare   danno   o
    costituire pericolo per le persone e per le cose o  che  possano
    imbrattare o deteriore altri invii  postali,  e  quelli  la  cui
    circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine  pubblico,  al
    buon costume.
      Il mittente è punito con la sanzione  amministrativa  da  lire
    10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto non costituisca  reato
    punito con pena più grave.



      82. Falsa od incompleta  dichiarazione  del  contenuto  -  Uso
    indebito di contrassegno. - La falsa dichiarazione del contenuto
    e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il
    diritto all'esenzione od alla riduzione delle  tasse  postali  o
    l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti  con  la  sanzione
    amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto
    costituisca reato punito con pena più grave .



      83. Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie
    e raccomandate. - E' vietato  d'includere  nelle  corrispondenze
    ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari  denaro,
    oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
      Le  corrispondenze  ed  i  pacchi,  riconosciuti,  per   segni
    esterni, in contravvenzione  a  tale  divieto,  sono  sottoposti
    d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della  tassa  di
    raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi
    di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima  di
    assicurazione se trattisi di corrispondenze  raccomandate  e  di
    pacchi.
      I destinatari saranno esonerati dal pagamento  di  tali  tasse
    se, prima di ritirare le  corrispondenze  o  i  pacchi,  faranno
    constatare l'inesistenza di valori.
      Per le corrispondenze ed i pacchi spediti  in  contravvenzione
    al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio,
    non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria  o
    manomissione.



      84. Assicurazione obbligatoria.  -  Le  lettere  ed  i  pacchi
    contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore  esigibili
    al portatore debbono essere assicurati.
      La dichiarazione di valore non può essere superiore al  valore
    reale del contenuto, ma è consentito  di  dichiarare  un  valore
    inferiore.
      E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
      E' ammessa,  altresì,  l'assicurazione  convenzionale  per  la
    spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza
    e di valori non esigibili al portatore.
      Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo
    il disposto dell'art. 54, è tenuto a pagare  anticipatamente  la
    relativa tassa.



        85.  Oggetti  gravati  di  assegno.  -   Le   corrispondenze
    raccomandate od assicurate  ed  i  pacchi  postali  ordinari  od
    assicurati  possono  essere  gravati  di  assegno,  mediante  il
    pagamento di un supplemento di tassa, alle  condizioni  indicate
    nel regolamento.
      L'Amministrazione è responsabile  dell'ammontare  dell'assegno
    soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.
      In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o
    manomissione di  una  assicurata  o  di  un  pacco,  gravati  di
    assegno, il mittente ha diritto  ad  una  indennità  nei  limiti
    stabiliti per un oggetto della  stessa  specie  non  gravato  di
    assegno.



      86. Opposizione al rimborso dell'assegno  al  mittente.  -  Il
    destinatario di un oggetto  gravato  di  assegno  può,  ritirato
    l'oggetto, fare  opposizione  alla  trasmissione  dell'ammontare
    dell'assegno al mittente,  purché  la  faccia  seguire  da  atto
    giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.



      87. Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso. -  E'
    ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per
    espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante  il
    pagamento da parte del mittente di una sopratassa.



      88. Oggetti diretti ad omonimi. - Nel caso di corrispondenze o
    di pacchi con indirizzo che all'ufficio  risulti  comune  a  più
    persone, gli oggetti vengono trattenuti per  essere  poi  aperti
    alla presenza delle persone medesime, all'uopo  invitate,  salvo
    che chi li  domanda  sappia  dare  elementi  inequivoci  atti  a
    stabilire che sono di sua spettanza.
      Quando  taluna  delle  persone  invitate  non   si   presenti,
    l'apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o  di
    quelle che si siano presentate.



      89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi.  -  All'atto  del
    ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e,  nel
    caso di oggetti rinviati,  i  mittenti  debbono  pagare  i  dazi
    doganali e tutte le altre imposte nonché le tasse  e  sopratasse
    di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.
      I  mittenti  hanno  facoltà  di  assumere  a  loro  carico  il
    pagamento di  tutte  le  somme  gravanti  gli  oggetti  da  loro
    spediti. Il regolamento determina le modalità  e  le  condizioni
    per l'esercizio di tale facoltà.



        90. Tassazione e pagamento delle tasse. -  Qualora  dopo  la
    consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella
    riscossione delle tasse o degli  assegni,  i  destinatari,  o  i
    mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno  ed
    hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato di più.



      91. Termine per la presentazione del reclamo. - I reclami  per
    le corrispondenze raccomandate ed  assicurate  e  per  i  pacchi
    devono  essere  presentati  entro  sei  mesi   dalla   data   di
    impostazione.
      Per il rimborso delle somme riscosse dalla Amministrazione per
    conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per
    il reclamo è di sei mesi dalla  data  d'impostazione,  salva  la
    osservanza delle norme stabilite dal  presente  decreto  per  il
    servizio   dei   vaglia   e   dei   conti    correnti,    quando
    l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.



      92. Indennità. - Le indennità previste dagli articoli 48,  49,
    70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito  a
    consenso scritto del mittente.



      93. Indennità - Limiti. - Oltre all'indennità  prevista  dagli
    articoli 48,  49,  70  e  85,  l'Amministrazione,  nei  casi  di
    perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non
    è tenuta ad altro risarcimento.
      I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo  stato
    estero saranno  sottoposti  all'esame  della  commissione  mista
    poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del  Presidente
    della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .



      94.  Diritto  di  surrogazione  dell'Amministrazione.  -   Col
    pagamento dell'indennità, e sino a concorrenza del suo  importo,
    l'Amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed  azioni  alla
    persona che l'ha ricevuta.
      Il mittente e il  destinatario  sono  obbligati  a  cederle  i
    relativi  titoli  e  a  fornirle  le  notizie   necessarie   per
    l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione è subentrata.



      95.  Consegna  o  restituzione  di  oggetti  -  Cessazione  di
    responsabilità. - La responsabilità  dell'Amministrazione  cessa
    con  la  consegna  ai  destinatari  o,  quando  questa  non  sia
    possibile,  con  la  restituzione  ai  mittenti  degli   oggetti
    assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna.



        96.   Dirimenti   di   responsabilità   nei    servizi    di
    corrispondenze e pacchi. - L'Amministrazione è liberata da  ogni
    responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti
    raccomandati od assicurati e di pacchi:
        a) in caso di forza maggiore, salvo che  l'oggetto  non  sia
    stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
        b)  quando  non  possa  rendere  conto  degli   oggetti   in
    conseguenza della  distruzione  dei  documenti  di  servizio  da
    attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
        c) quando il danno sia causato dalla natura  dell'oggetto  o
    dal fatto del mittente;
        d)  quando  trattisi  di  invii  non  consentiti  ai   sensi
    dell'articolo 81;
        e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore
    a quello reale ai sensi dell'art. 84;
        f) quando il  mittente  non  abbia  presentato  reclamo  nei
    termini previsti dall'art. 91;
        g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalità
    stabilite dal regolamento.



      97. Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti. - Nel  caso  di
    rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali
    sia  stata  già  corrisposta  l'indennità  dovuta  agli   aventi
    diritto,  costoro  hanno  facoltà  di  ritirare   gli   oggetti,
    restituendo l'indennità stessa.
      Per le corrispondenze  e  per  i  pacchi  assicurati,  il  cui
    contenuto si riconosca di valore inferiore a quello  dichiarato,
    la  Amministrazione  ha  il  diritto  di   riavere   l'indennità
    corrisposta, consegnando gli oggetti stessi,  senza  pregiudizio
    delle pene in cui si può incorrere secondo le leggi  penali  per
    le dichiarazioni fraudolente di valore.



      98. Tariffa speciale per i libri spediti da editori e  librai.
    -  E'  data  facoltà   al   Ministro   per   le   poste   e   le
    telecomunicazioni di concerto  con  quello  per  il  tesoro,  di
    accordare una riduzione non superiore  al  50  per  cento  sulle
    tariffe normali per le spedizioni di  libri  fatte  direttamente
    dalle case editrici o librarie.



        99. Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di
    pieghi  voluminosi.  -  Il  Ministro   per   le   poste   e   le
    telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione  e  di
    concerto con il Ministro per il tesoro, può accordare riduzioni,
    nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe  normali  per
    la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di
    notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi  voluminosi.
    Sono escluse da tale riduzione  le  tasse  relative  ai  servizi
    accessori.
      Il regolamento stabilisce i limiti  e  le  condizioni  per  la
    concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al  precedente
    comma, in modo  che  all'Amministrazione  delle  poste  e  delle
    telecomunicazioni  ne  derivi  una  riduzione   dei   costi   di
    esercizio.
      Tale  agevolazione  tariffaria  non  è  cumulabile  con  altre
    riduzioni tariffarie.

                              LIBRO TERZO
                       Dei servizi di bancoposta
                                TITOLO I
                             Parte generale

      100.  Servizi  di   bancoposta.   -   I   servizi   esercitati
    dall'Amministrazione sono i seguenti:
        a) emissione e pagamento dei vaglia;
        b) riscossione di crediti;
        c) conti correnti;
        d) libretti di risparmio;
        e) buoni postali fruttiferi.
      Sono estese ai  servizi  di  bancoposta  le  disposizioni  del
    secondo comma dell'art. 27.



      101. Capacità del minore di eseguire operazioni nei servizi di
    bancoposta. - I minori che abbiano compiuto il 18ø anno  di  età
    sono considerati  pienamente  capaci  per  tutte  le  operazioni
    relative  ai  servizi  di  bancoposta,   salvo   che   non   sia
    diversamente stabilito nel presente decreto.
      Ai minori degli anni 18 si applicano nei servizi di bancoposta
    il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 159.



      102. Esclusione e dirimenti di responsabilità nei  servizi  di
    bancoposta.   -   L'Amministrazione   è   liberata    da    ogni
    responsabilità nei servizi di  bancoposta  quando  il  pagamento
    delle somme ad essa affidate dagli  utenti  sia  effettuato  con
    l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale  dei
    servizi postali e di bancoposta e nei  casi  previsti  dall'art.
    96, in quanto compatibili .
      La stessa norma vale per  i  pagamenti  dei  titoli  di  spesa
    eseguiti per conto delle amministrazioni dello Stato, di enti ed
    istituti.



      103. Risarcimento  in  dipendenza  di  danni  nei  servizi  di
    bancoposta. - I risarcimenti agli aventi diritto, in  dipendenza
    di danni nei servizi di  bancoposta,  sono  effettuati  dopo  il
    passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato
    penale o civile.
      E',  tuttavia,  facoltà   dell'Amministrazione   disporre   il
    risarcimento  del  danno  anche  prima  della  definizione   del
    procedimento penale o civile nei  casi  in  cui  questo  risulti
    provato dalla inchiesta amministrativa.
      L'Amministrazione dispone senz'altro il risarcimento dei danni
    che risultino accertati dall'inchiesta  amministrativa,  qualora
    l'autorità giudiziaria non si  sia  pronunciata  a  causa  della
    morte del colpevole o per altro motivo.
      Se   il   danno   concerne   il   servizio    dei    risparmi,
    l'Amministrazione deve accertare che gli interessati non abbiano
    perduto il diritto  al  risarcimento  per  l'inosservanza  degli
    obblighi imposti agli utenti dal presente decreto.

                        Capo I - Vaglia postali

      104. Emissione e pagamento di vaglia  postali.  -  Gli  uffici
    postali emettono, per conto di chiunque lo  richieda,  vaglia  a
    tassa, da pagarsi ad una persona e presso un  ufficio  designati
    dal mittente, dietro versamento della  corrispondente  somma  di
    danaro.
      Il  pagamento  del  vaglia  può  avvenire  su  richiesta   del
    beneficiario presso  qualsiasi  altro  ufficio  postale,  previa
    conferma dell'ufficio postale destinatario.



      105. Comunicazioni al destinatario dei vaglia.  -  I  mittenti
    possono   aggiungere   gratuitamente   sui    vaglia    ordinari
    comunicazioni per il destinatario.



      106. Emissione dei vaglia telegrafici -  Sopratassa.  -  Verso
    corresponsione  di  speciali  sopratasse  i   mittenti   possono
    ottenere l'emissione di vaglia telegrafici.



      107. Girata - Cessione dei vaglia postali. - E' consentita  la
    cessione dei vaglia ordinari e telegrafici mediante girata.
      L'Amministrazione non risponde dell'autenticità della girata.



      108. Vaglia postali con la clausola "non  trasferibile".  -  I
    vaglia postali ordinari e telegrafici possono essere emessi  con
    la clausola "non trasferibile" o con altra equipollente.
      Il vaglia postale  ordinario  emesso  con  tale  clausola  può
    essere consegnato al mittente che abbia  dichiarato  di  volerlo
    spedire a  sue  spese  direttamente  al  beneficiario;  in  caso
    contrario vi provvede l'ufficio postale, inviandolo  all'ufficio
    di destinazione.



      109. Vaglia di  servizio.  -  Per  la  trasmissione  di  fondi
    nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle
    poste e delle telecomunicazioni,  nonché  per  il  pagamento  di
    somme dovute a terzi dall'Amministrazione, gli  uffici  emettono
    vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio).
      L'uso del vaglia di servizio può essere consentito all'Azienda
    di Stato che esercita i servizi telefonici.
      La  convenzione,  che   regola   i   rapporti   fra   essa   e
    l'Amministrazione  delle  poste   e   delle   telecomunicazioni,
    prevista dall'art. 34 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n.
    884 ,  determina  le  modalità   e   le   condizioni   della
    concessione.



      110. Ricevuta del vaglia - Efficacia. - In caso di perdita del
    vaglia, la ricevuta fa fede della somma versata fino a prova  in
    contrario.
      Qualora manchino tanto il vaglia quanto la ricevuta, o vi  sia
    discordanza fra gli importi in  essi  indicati,  fanno  fede  le
    scritture dell'Amministrazione.



      111. Validità dei vaglia interni. - I vaglia sono  validi  per
    la riscossione entro il secondo  mese  successivo  a  quello  di
    emissione.
      Trascorso  il  periodo  di  validità,  il   loro   importo   è
    rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro
    i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione,  con
    le modalità stabilite dal regolamento.



      112. Prescrizione dei vaglia postali. - L'importo  dei  vaglia
    non reclamati  entro  il  termine  stabilito  al  secondo  comma
    dell'articolo precedente è prescritto e devoluto al bilancio  di
    entrata    dell'Amministrazione    delle    poste    e     delle
    telecomunicazioni.
      La disposizione del primo comma si applica anche ai vaglia  di
    servizio emessi a favore di persone fisiche o di enti pubblici e
    privati, ed ai vaglia tratti sull'estero.

                    Capo II - Riscossioni di crediti

      113.  Titoli   da   riscuotere   per   conto   di   terzi.   -
    L'Amministrazione assume l'incarico della riscossione  di  somme
    su  titoli  ad  essa  affidati  con  le  norme   stabilite   dal
    regolamento.
      Gli uffici postali al ricevimento  dei  titoli  ne  curano  la
    riscossione  invitando,  per  iscritto  ed  in  tempo  utile,  i
    debitori a recarsi in ufficio a pagarli.



      114.  Titoli  non  riscossi  -  Protesto.  -  A  domanda   dei
    committenti l'Amministrazione assume l'incarico di  invitare  le
    persone  da  essi  espressamente  designate  a   pagare   presso
    l'ufficio postale i titoli non riscossi o  di  affidarli  ad  un
    pubblico ufficiale per elevarne il protesto.
      Le  spese  per  il  protesto  devono  essere  anticipate   dai
    committenti nella misura  stabilita  dall'Amministrazione  e  ad
    essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora
    non occorra eseguire l'atto.
      La domanda di protesto implica l'obbligo  dei  committenti  di
    sottostare    a    qualsiasi    maggiore    spesa     incontrata
    dall'Amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del
    pubblico ufficiale incaricato del protesto.
      I titoli non riscossi e gli atti di  protesto  sono  rimandati
    gratuitamente.



      115. Corrispondenza inclusa nei pieghi.  -  E'  consentito  di
    accompagnare i titoli affidati alla posta per la riscossione con
    lettere od altri  scritti  aventi  carattere  di  corrispondenza
    epistolare, purché l'affrancatura sia adeguatamente integrata.



      116. Accettazione di acconti.  -  Sono  ammessi  pagamenti  in
    conto. Ai titoli cambiari si applica l'art. 45 del regio decreto
    14 dicembre 1933 n. 1669



      117. Facoltà dei committenti. - E' consentito ai mittenti, nei
    modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli
    spediti, di sospendere il protesto domandato  e  di  autorizzare
    l'accettazione di acconti, anche se precedentemente esclusa.



      118. Responsabilità dell'Amministrazione. -  L'Amministrazione
    risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi  od  omissioni
    di qualsiasi specie, né della  mancata  consegna  degli  effetti
    alle persone designate od agli ufficiali pubblici competenti  ad
    elevarne il protesto.
      Nel caso di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere,
    l'Amministrazione corrisponde ai mittenti le indennità  previste
    dal  presente  decreto  per  le  corrispondenze  raccomandate  o
    assicurate, secondo i casi.



      119. Reclamo - Termine  di  decadenza.  -  I  reclami  per  il
    servizio delle riscossioni devono essere presentati sotto  pena,
    di decadenza, entro sei mesi dalla data dell'impostazione, salvo
    l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto  per  il
    servizio   dei   vaglia   e   dei   conti    correnti,    quando
    l'Amministrazione abbia provveduto con tali  mezzi  al  rimborso
    dei titoli stessi.

                   Capo III - Conti correnti postali

      120.  Apertura   di   conto   corrente   postale.   -   Presso
    l'Amministrazione, nelle  sedi  stabilite  dal  Ministero  delle
    poste e delle telecomunicazioni,  può  essere  aperto  un  conto
    corrente a favore di chiunque ne faccia domanda e soddisfi  alle
    condizioni stabilite dal regolamento.



      121. Divieto di apertura dei conti  correnti  postali.  -  Non
    possono aprirsi conti correnti postali a favore di  persone  che
    risultino in stato di interdizione o di fallimento.
      I minori, che abbiano  compiuto  il  18ø  anno  di  età,  sono
    considerati pienamente capaci per tutte le  operazioni  relative
    al servizio dei conti correnti postali.



      122.   Elenco   dei   correntisti   postali.    -    A    cura
    dell'Amministrazione viene pubblicato l'elenco  dei  correntisti
    coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi
    di variazione.
      L'elenco  generale  e   gli   elenchi   di   variazione   sono
    pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione è  vietata  ed  è
    punita  con  le  stesse  sanzioni  previste  dall'art.  290  del
    presente decreto.
      L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono  forniti  a
    chi ne fa richiesta  previo  pagamento  del  prezzo,  che  viene
    fissato  con  decreto  del  Ministro   per   le   poste   e   le
    telecomunicazioni.



      123. Attivo del conto corrente postale. - L'attivo  del  conto
    corrente è formato:
        1) dai versamenti di danaro fatti dal correntista o da terzi
    a suo vantaggio;
        2) dai crediti trasferiti da altri  conti  correnti  postali
    (postagiro);
        3) dalla iscrizione annuale  degli  interessi  liquidati  ai
    sensi del successivo art. 127.
      Può  essere,  inoltre,  accreditato  sul  conto  corrente,   a
    richiesta del correntista, l'importo di qualsiasi credito  verso
    l'Amministrazione delle poste e le altre amministrazioni statali
    e parastatali, regionali  e  gli  altri  enti  pubblici,  purché
    esigibile presso gli uffici postali.



      124. Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro.  -
    Il correntista può disporre del proprio credito mediante:
        a) assegni trasferibili mediante girata;
        b) assegni "non trasferibili", riscuotibili, oltre  che  dal
    beneficiario, anche da  persona  da  lui  delegata  all'incasso,
    nella forma prescritta dal regolamento;
        c) "postagiro" per ordinare trasferimenti  di  somme  da  un
    proprio conto corrente postale ad altro conto corrente postale;
        d) assegni fiduciari, dei quali  sia  stato  autorizzato  ad
    avvalersi dall'Amministrazione e le cui caratteristiche e limiti
    sono determinati con decreto del Ministro  per  le  poste  e  le
    telecomunicazioni.
      I titoli di cui alle lettere a), b) e c)  non  possono  essere
    rilasciati in pagamento in forma fiduciaria.
      L'Amministrazione non risponde della autenticità delle  girate
    apposte sugli assegni trasferibili e su quelli fiduciari.
      A richiesta  del  correntista  e  con  le  modalità  che  sono
    stabilite nel  regolamento,  previo  pagamento  dei  diritti  di
    commissione da fissare con decreto del Ministro per le  poste  e
    le telecomunicazioni, possono essere  addebitati  d'ufficio  sul
    conto del  correntista  richiedente  ed  accreditati  sui  conti
    beneficiari imposte e tasse,  premi  assicurativi  e  canoni  di
    utenza di servizi pubblici.



      125. Pagamento delle tasse  sulle  concessioni  governative  e
    scolastiche. - Il pagamento in modo ordinario delle somme dovute
    all'erario per tasse sulle concessioni  governative  può  essere
    fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali,  mediante
    versamenti  soggetti  alle  speciali  tasse   stabilite   ovvero
    mediante postagiro.
      In entrambi i casi i pagamenti devono essere fatti a favore di
    appositi  conti  correnti  intestati  agli   uffici   finanziari
    competenti.
      Il  pagamento  delle  tasse  scolastiche  e  delle  tasse   di
    concessione governativa sui brevetti per invenzioni,  modelli  e
    marchi deve essere esclusivamente fatto a mezzo del servizio dei
    conti correnti postali  o  con  gli  altri  mezzi  espressamente
    consentiti dalle disposizioni di leggi o regolamenti speciali.



      126. Tasse sulle operazioni a mezzo  del  servizio  dei  conti
    correnti postali. - Le operazioni di versamento e  di  pagamento
    effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette
    a tassa ad eccezione delle seguenti:
        1) le operazioni di postagiro;
        2) i versamenti rappresentanti la commutazione  dei  crediti
    dei correntisti verso le Amministrazioni statali e  parastatali,
    regionali e gli altri enti pubblici;
        3) i versamenti f atti dai  correntisti  sul  proprio  conto
    corrente;
        4) i prelevamenti disposti dai  correntisti  con  assegni  a
    proprio favore non trasferibili;
        5) le operazioni  di  versamento  e  di  pagamento  disposte
    dall'Amministrazione postale.
      L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli  enti  pubblici
    ed ai privati esercenti pubblici servizi,  correntisti  postali,
    di effettuare il pagamento delle tasse  sugli  assegni  da  essi
    tratti o delle tasse sui versamenti affluiti sul loro conto,  in
    una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto con le
    modalità stabilite dal regolamento e verso la corresponsione  di
    un diritto fisso  da  determinarsi  ai  sensi  dell'art.  7  del
    presente decreto.



      127. Calcolo degli interessi. - Sui  fondi  versati  in  conto
    corrente  postale  è  corrisposto  l'interesse  determinato  con
    decreto del Ministro per le poste  e  le  telecomunicazioni,  di
    concerto con quello per il tesoro.
      L'interesse è calcolato quindicinalmente  sul  credito  minimo
    risultante  nel  corso  della  quindicina,  senza  calcolare  le
    frazioni di mille lire; la somma che rappresenta gli interessi è
    arrotondata a L. 10, trascurando le frazioni inferiori.
      I  crediti   quindicinali   inferiori   a   L.   10.000   sono
    infruttiferi.



      128. Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti
    e l'Amministrazione. - Per le operazioni  relative  al  servizio
    dei conti correnti postali, la corrispondenza tra gli  utenti  e
    l'Amministrazione è esente da tassa.
      Per i correntisti l'esenzione è limitata  alle  corrispondenze
    spedite in via  ordinaria,  salvo  le  eccezioni  stabilite  dal
    presente decreto e dal regolamento.



      129. Cessazione di responsabilità - Discordanza di  somma  fra
    ricevuta e bollettino. - L'Amministrazione  si  libera  da  ogni
    responsabilità per le somme versate in conto corrente  quando  i
    pagamenti siano fatti nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dal
    regolamento.
      In caso di discordanza tra la somma  indicata  nella  ricevuta
    rilasciata al versante  e  quella  indicata  nel  bollettino  di
    versamento, fa fede quest'ultimo, salvo prova in contrario.



      130. Estratto conto - Copia del conto. -  Il  correntista  può
    chiedere, in qualsiasi tempo, un estratto od una copia  del  suo
    conto, pagando la relativa tassa.



      131.  Casi  di  opposizione.  -  Salvo  quanto  stabilisce  il
    regolamento per i casi di furto, smarrimento  o  distruzione  di
    assegni,  non  è  ammessa   altra   opposizione   al   pagamento
    all'infuori di quella fatta con citazione  davanti  all'autorità
    giudiziaria dai titolari dell'azienda o  società  correntista  o
    dai  coeredi  del  titolare  defunto  per   controversie   sulla
    appartenenza del credito.



      132. Visto dell'ufficio  dei  conti  sugli  assegni.  -  Salvo
    quanto disposto dai successivi articoli 133 e  134  gli  assegni
    non possono circolare ne essere ammessi a pagamento se non siano
    stati preventivamente sottoposti al  visto  dell'ufficio  ove  è
    iscritto il conto.
      Gil  assegni   che   non   possono   essere   addebitati   per
    insufficienza di  copertura  o  per  altro  motivo  sono  subito
    restituiti al presentatore, se  esibiti  a  mano  per  il  visto
    urgente.
      Sono rinviati al traente, entro il settimo giorno  dalla  data
    di arrivo, gli assegni ed  i  postagiro  che  non  siano  potuti
    addebitare nel suo conto per insufficienza di copertura.



      133. Assegni fiduciari. - Gli assegni fiduciari possono essere
    posti in circolazione, prima dell'apposizione del visto.
      Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario o  ultimo
    giratario), per ottenere il pagamento, deve  presentarlo,  entro
    il termine di sessanta giorni dalla  data  di  traenza,  ad  uno
    degli uffici postali abilitati ai pagamenti "a vista".
      Qualora, all'atto della presentazione del titolo, non  vi  sia
    sufficiente  copertura  sul  conto,  il   beneficiario,   o   il
    giratario,  ha  facoltà  di  ripresentarlo  per   il   pagamento
    successivamente, purché entro il termine di  cui  al  precedente
    comma.
      Gli  assegni  fiduciari  che  eccezionalmente  siano   inviati
    all'ufficio dei conti correnti, vengono sottoposti  al  visto  e
    sono ammessi al pagamento a norma del successivo articolo.
      Qualora non sia possibile addebitarli, essi  vengono  rinviati
    al mittente, specificando i motivi del rinvio.



      134. Validità degli assegni postali. - Prelevamenti urgenti. -
    Gli assegni sono validi per due  mesi  oltre  quello  in  cui  è
    avvenuta l'apposizione del visto, e  sono  pagabili  entro  tale
    termine, in un determinato ufficio della località  indicata  dal
    traente, o in tutti gli uffici postali secondo  che  eccedano  o
    meno i limiti di importo fissati con decreto del Ministro per le
    poste e le telecomunicazioni.
      Trascorso  il  termine  sopra  indicato,  il  loro  importo  è
    rimborsato agli aventi diritto che ne facciano  richiesta  entro
    il 31 dicembre del secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui
    l'assegno  è  stato  vistato,  con  le  modalità  stabilite  dal
    regolamento e con l'addebito del diritto  fisso  determinato  ai
    sensi dell'art. 7.
      Presso  gli  uffici,  abilitati  al  pagamento  degli  assegni
    fiduciari, possono essere ammessi a pagamento anche gli  assegni
    tratti dal correntista a proprio favore, e  non  preventivamente
    vistati dall'ufficio dei conti correnti, nei  limiti  e  con  le
    modalità stabilite con decreto del Ministro per le  poste  e  le
    telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.



        135. Mancato rimborso degli assegni -  Prescrizione.  -  Gli
    assegni  "trasferibili"  e  quelli  "non  trasferibili",  e  gli
    assegni fiduciari, preventivamente vistati, non reclamati  entro
    il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si
    prescrivono a favore della Amministrazione delle poste.



      136. Inattività del conto corrente - Prescrizione dei crediti.
    - I crediti  di  conti  correnti,  sui  quali  non  siano  state
    eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti
    interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
        a) nel termine di cinque anni, a decorrere  dal  1ø  gennaio
    successivo all'anno in cui è stata iscritta  in  conto  corrente
    l'ultima  operazione  o  annotato  l'ultimo  atto  interruttivo,
    quando siano inferiori a L. 5000;
        b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.
      La prescrizione non  è  interrotta  dall'accreditamento  degli
    interessi.



      137. Reclamo nel servizio dei  conti  correnti  postali.  -  I
    reclami relativi al servizio dei conti correnti  postali  devono
    essere presentati nel termine di due anni.
      Detto termine decorre:
        a) per le errate iscrizioni di operazioni in conto  corrente
    e per le rettifiche dell'ammontare del credito:  dalla  data  di
    registrazione dell'operazione sul conto;
        b) per le omesse registrazioni a credito  del  conto:  dalla
    data di accettazione presso l'ufficio postale,  se  trattasi  di
    versamento; dalla data di addebitamento sul conto  del  traente,
    se trattasi di postagiro; e dal 1ø gennaio  successivo  all'anno
    cui si riferiscono, se trattasi di interessi;
        c) per l'errato pagamento di  un  assegno:  dal  1ø  gennaio
    successivo  all'anno  in  cui   l'assegno   è   stato   vidimato
    dall'ufficio dei conti correnti;
        d)  per  ogni  altro  provvedimento  il  rapporto  di  conto
    corrente: dalla data in cui  l'Amministrazione  ha  adottato  il
    provvedimento.
      La  presentazione  del  reclamo  interrompe  il   termine   di
    prescrizione.



      138. Credito dell'Amministrazione verso il correntista postale
    -  Rivalsa  -  Procedura  coattiva.  -   L'Amministrazione   può
    rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente  per  qualsiasi
    credito  che  essa  possa  vantare  verso  il   correntista   in
    dipendenza del servizio dei conti correnti.
      Qualora la somma iscritta nel  conto  non  sia  sufficiente  a
    coprire il  credito  dell'Amministrazione,  questa  può  valersi
    della procedura coattiva, prevista dal regio decreto  14  aprile
    1910 n. 639.



        139. Assegni messi in circolazione  senza  disponibilità  di
    credito sul conto corrente. - Chi trae  e  rilascia  un  assegno
    sopra un conto che non gli appartenga, o che sia estinto, o pone
    in  circolazione  un  assegno  fiduciario  sapendo  che  non   è
    disponibile sul proprio conto tutto il corrispondente importo, è
    punito a termini delle leggi vigenti.
      [Il giudice può ordinare che la sentenza  sia  pubblicata  per
    estratto su uno o più giornali a spese del condannato] (9/a).



      140. Ordini di riaccreditamento degli assegni e  di  revoca  -
    Esclusione di responsabilità.  -  L'importo  degli  assegni  può
    essere riaccreditato al conto del correntista traente  nei  casi
    di inesistenza, di irreperibilità o di rifiuto del beneficiario,
    e, nei limiti e con le cautele stabiliti  dal  regolamento,  nel
    caso di morte del beneficiario.
      L'importo  del  postagiro  è  riaccreditato   al   conto   del
    correntista  traente  nel  caso   di   inesistenza   del   conto
    beneficiario.
      Gli assegni ed i postagiro  possono  essere  revocati  fino  a
    quando   non   siano   addebitati   sul   conto   traente,    ma
    l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità  se  l'ordine
    di revoca, per qualsiasi causa, non sia eseguito.
      Non è  ammessa  la  revoca  degli  assegni  fiduciari  né  del
    versamento in conto corrente.



      141. Chiusura dei conti correnti - Rimborso del  credito  agli
    eredi. - All'estinzione dei conti correnti caduti in successione
    ed   alla   liquidazione   del   relativo   credito   provvedono
    direttamente, nel limite d'importo stabilito dalle istruzioni, i
    rispettivi uffici dei conti.
      Oltre tale limite l'estinzione del conto ed  il  rimborso  del
    credito sono autorizzati dal direttore provinciale  in  sede  di
    ufficio conti.



      142. Risoluzione del rapporto di  conto  corrente  postale.  -
    L'Amministrazione  può,  in  qualsiasi  momento,  risolvere   il
    rapporto di conto corrente postale.
      La morte, l'interdizione ed  il  fallimento  del  correntista,
    regolarmente  notificati  all'ufficio   detentore   del   conto,
    producono la risoluzione del rapporto, tranne che gli eredi od i
    rappresentanti legali  non  chiedano  di  essere  autorizzati  a
    continuare la gestione del conto.



      143. Conto corrente fruttifero -  Entrate  di  bilancio.  -  I
    fondi   eccedenti   i   normali   bisogni    di    cassa    sono
    dall'Amministrazione versati in conto corrente  fruttifero  alla
    Cassa depositi e prestiti.
      Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di  ogni  genere,
    relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in
    entrata al bilancio dell'Amministrazione  delle  Poste  e  delle
    telecomunicazioni.

    Capo IV - Diposizioni comuni ai vaglia e conti correnti postali

      144. Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali
    e degli assegni postali. - Il pagamento agli  eredi  dei  vaglia
    interni e degli assegni di conto  corrente  postale,  caduti  in
    successione,  è  effettuato  dagli  uffici  postali  nel  limite
    d'importo stabilito dalle istruzioni.
      Oltre  tale  limite  e  nei  casi  speciali   indicati   dalle
    istruzioni, il pagamento è autorizzato dal direttore provinciale
    delle poste e delle telecomunicazioni.
      Per i vaglia interni e gli assegni  scaduti  e  per  i  vaglia
    internazionali,     ordinari     e     telegrafici,     provvede
    l'Amministrazione centrale,  o,  su  sua  delega,  la  direzione
    provinciale delle poste e delle telecomunicazioni.



      145. Pagamento di  vaglia  e  di  assegni  di  conto  corrente
    postale scaduti di validità. - E'  facoltà  dell'Amministrazione
    di provvedere al pagamento dei vaglia postali e degli assegni di
    conto corrente postale dopo la scadenza del termine di  validità
    e  prima  che  sia  ultimata   la   revisione   della   relativa
    contabilità, purché l'utente  dimostri  la  fondatezza  del  suo
    diritto, con le modalità fissate  nel  regolamento  e  paghi  il
    diritto determinato ai sensi dell'art. 7.  Tale  diritto  non  è
    dovuto se il mancato pagamento non dipenda dall'utente.

                     Capo V - Libretti di risparmio

      146. Emissione di libretti postali - Apertura di conto. -  Gli
    uffici  postali  ricevono  per  conto  della  Cassa  depositi  e
    prestiti somme in deposito a titolo  di  risparmio,  aprendo  un
    conto a favore di persone fisiche  o  giuridiche  e  rilasciando
    alle medesime un apposito libretto, in cui saranno  iscritte  le
    somme  successivamente  depositate,  quelle  rimborsate  e   gli
    interessi maturati.
      I commissari della Marina militare, in servizio a bordo  delle
    navi o presso i corpi a terra distaccati in  territorio  estero,
    possono essere autorizzati  ad  eseguire  operazioni  per  conto
    delle casse postali di risparmio, secondo le norme  emanate  dal
    Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
    le amministrazioni interessate.



      147. Libretti nominativi e al portatore. - I libretti  postali
    di risparmio sono nominativi e al portatore.
      I libretti al  portatore  sono  emessi  dagli  uffici  postali
    autorizzati dall'Amministrazione.



      148. Emissione gratuita dei libretti postali di risparmio. - I
    libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e  sono
    esenti da imposta di bollo.
      Nel caso di  sottrazione,  distruzione  o  smarrimento  di  un
    libretto, si rilascia, previa osservanza delle  norme  stabilite
    dal regolamento, un duplicato, verso pagamento di una tassa.



      149.  Intestazione  dei  libretti  postali  nominativi.  -   I
    libretti  nominativi  debbono  contenere  tutte  le  indicazioni
    necessarie per la identificazione del titolare; se  intestati  a
    persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono
    recare anche quella della data e del luogo di nascita.
      E' ammessa l'intestazione di un libretto a più  persone  anche
    con  facoltà  all'uno  o  all'altro  intestatario  di   ottenere
    rimborsi.
      All'intestazione  può  aggiungersi  la  dichiarazione  di   un
    rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso.
      I libretti possono essere rilasciati a persone  minori,  anche
    senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.



      150. Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito. - Per ogni
    deposito eseguito nelle casse di  risparmio  postali,  l'ufficio
    deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia  è
    stabilita dall'art. 166.



      151.  Acquisto  di  titoli  del  debito  pubblico  -  Depositi
    volontari. - A richiesta dei titolari dei libretti,  gli  uffici
    postali, con il solo rimborso delle spese, provvedono,  mediante
    prelievo delle somme  iscritte  sul  libretto,  all'acquisto  di
    titoli del debito pubblico o al deposito  volontario  presso  la
    Cassa depositi e prestiti.



      152. Riscossioni di interessi di titoli nominativi del  debito
    pubblico. - I titolari dei libretti possono valersi degli uffici
    postali per la riscossione degli interessi di titoli  nominativi
    del debito pubblico, purché al netto di ritenuta.



      153. Interesse sui libretti  postali  di  risparmio.  -  Sulle
    somme depositate è corrisposto un interesse,  il  cui  saggio  è
    stabilito con decreto del Ministro per il  tesoro,  di  concerto
    con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
      Quando lo esigano le  condizioni  di  mercato,  il  saggio  di
    interesse  può  essere  modificato  anche   durante   il   corso
    dell'anno.
      Le variazioni dei saggi d'interesse hanno  effetto  dal  primo
    giorno del mese successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica  del  decreto  ministeriale,  che  le
    determina, sui depositi effettuati e su  quelli  da  effettuarsi
    dopo la detta pubblicazione.



      154.  Computo  degli  interessi  sul  credito  risultante  nei
    libretti postali di risparmio. - Lo  interesse  si  computa  con
    decorrenza dal 1ø o dal 16 di ogni mese.
      Per i depositi l'interesse  decorre  dal  primo  giorno  della
    quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.
      Sulle somme rimborsate  l'interesse  cessa  dal  primo  giorno
    della quindicina in cui è stato eseguito il rimborso.
      Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al
    capitale versato e diventa fruttifero.
      L'interesse è corrisposto sulle somme superiori a lire 100  ed
    il calcolo viene effettuato con l'arrotondamento per  difetto  a
    lire 110. La somma liquidata è arrotondata a lire 10 sempre  per
    difetto.



      155. Iscrizione degli interessi sui libretti.  -  L'iscrizione
    degli interessi maturati annualmente sui libretti  di  risparmio
    viene eseguita dagli uffici postali, ai  quali  gli  interessati
    devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.
      Sui libretti della serie speciale per gli  italiani  residenti
    all'estero gli interessi vengono  iscritti  dall'Amministrazione
    centrale, cui gli interessati devono far  pervenire  i  libretti
    stessi.



        156. Custodia  dei  libretti  di  risparmio.  -  E'  vietato
    affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.
      L'Amministrazione centrale soltanto  assume  l'incarico  della
    custodia.
      I  possessori  di  libretti  sono  tenuti  a  presentarli,  se
    richiesti,  ai   funzionari   dell'Amministrazione   debitamente
    autorizzati.
      Nessuna  responsabilità  incombe  all'Amministrazione  per  le
    conseguenze  della  trasgressione  al  divieto  ed   all'obbligo
    sanciti nel presente articolo.
      Ove occorra, si potrà affidare la  custodia  dei  libretti  di
    risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro  per  le
    poste e le telecomunicazioni.



      157. Casi di  sequestro,  pignoramento  ed  opposizione.  -  I
    libretti di risparmio ed i crediti in  essi  iscritti  non  sono
    soggetti a  sequestro  o  pignoramento,  salvo  che  per  ordine
    dell'autorità giudiziaria penale, anche per recupero di spese di
    giustizia.
      Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:
        a) da parte dei rappresentanti legali  e  dei  curatori  sui
    libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;
        b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui  diritti
    a succedere;
        c) da parte  di  ciascuno  degli  intestatari  sui  libretti
    emessi a nome di più persone;
        d) da parte dei titolari,  i  cui  libretti  si  trovino  in
    possesso di altre persone.
      L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.



      158.  Cessione  e  pegno  di  libretti  postali  nominativi  e
    relativo credito. -  Il  credito  dei  libretti  nominativi  può
    essere ceduto in tutto o  in  parte  con  atto  pubblico  o  con
    scrittura privata autenticata da notaio.
      I libretti possono essere dati anche in pegno.
      La cessione ed il pegno debbono essere  legalmente  notificati
    all'ufficio di emissione.



      159. Rimborsi  sui  libretti  nominativi.  -  I  rimborsi  sui
    libretti   nominativi   vengono   fatti   esclusivamente    agli
    intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti,  procuratori
    o delegati.
      La delega è ammessa soltanto per  i  rimborsi  richiesti  agli
    uffici di emissione.
      Sui libretti intestati  a  minorenni  senza  dichiarazione  di
    rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni  medesimi,
    tranne il  caso  di  opposizione  da  parte  dei  rappresentanti
    legali.
      Se i minorenni non hanno compiuto i 10  anni,  debbono  essere
    accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal  tutore
    o da altra persona di notoria probità, la quale convalidi con la
    propria firma la loro firma di quietanza.
      Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore  di
    minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.



      160. Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo.
    - Sono esenti dalle imposte di bollo e di  registro  le  procure
    speciali rilasciate per i rimborsi.
      Sono esenti inoltre dalle imposte di  bollo  e  legalizzazione
    gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini
    residenti all'estero con le casse postali di risparmio.



      161. Rimborsi su libretti nominativi. - I rimborsi non possono
    essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti.
      Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalità
    stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si  trovino
    in possesso dell'Amministrazione.



      162. Rimborsi su libretti  di  risparmio  al  portatore.  -  I
    rimborsi su libretti al portatore  sono  eseguiti  a  vista  per
    qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.
      Per i rimborsi su libretti nominativi,  l'Amministrazione  può
    valersi dei termini stabiliti dal regolamento.



      163. Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione.  -
    I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi  da  quello
    di emissione, senza  spese  a  carico  dei  richiedenti,  previa
    conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione.



      164. Enti locali - Depositi. -  Le  regioni,  le  province,  i
    comuni e gli istituti di beneficenza o di culto,  giuridicamente
    costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per
    il collocamento delle somme eccedenti i fabbisogni ordinari.



      165. Depositi giudiziari o  proventi  di  cancelleria.  -  Gli
    uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in  denaro
    per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle
    disposizioni vigenti in materia civile e penale.
      Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti  a  sequestro,
    pignoramento od opposizione.



      166. Ricevute - Cedole di rimborso - Discordanze. -  Nei  casi
    di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute  rilasciate
    ai depositanti e quelle iscritte nei  libretti,  fanno  fede  le
    ricevute stesse, salvo prova in contrario.
      Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole  di
    rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno  fede  le  prime,
    salvo prova in contrario.
      In  mancanza  dei  documenti  sopra  indicati  fanno  fede  le
    scritture dell'Amministrazione centrale.



      167.  Reclamo  -  Termini.  -  Si  decade   dal   diritto   di
    presentazione del reclamo per irregolarità o frodi, nel servizio
    dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata  entro
    due  anni  dalla   data   dell'operazione   contestata,   purché
    l'irregolarità o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame
    del libretto o della ricevuta di deposito.
      Tale termine è aumentato di un anno per gli italiani residenti
    all'estero.



      168. Prescrizione del credito dei libretti. - Sono  prescritti
    a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti
    con il decorso:
        a) di un anno, quando non siano superiori a lire  cento  fra
    capitale e interessi;
        b) di cinque anni, quando non siano superiori a  lire  mille
    tra capitale e interessi;
        c) di trenta anni, quando si tratti di credito  superiore  a
    lire mille tra capitale e interessi.
      I detti termini di prescrizione si computano per  interi  anni
    solari  a  decorrere  dal  primo  giorno  dell'anno   successivo
    all'ultima  operazione  o   richiesta   o   diffida   da   parte
    dell'interessato.
      Per i libretti lasciati in  custodia  al  Ministero,  la  sola
    iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere
    il corso della prescrizione.
      Per i libretti appartenenti  a  minori,  i  detti  termini  di
    prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età.



      169. Controversia giudiziale - Decorrenza dei  termini.  -  In
    caso  di   controversia   giudiziale   per   qualsiasi   titolo,
    formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso
    di  opposizione,  i  termini  di  prescrizione  ricominciano   a
    decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o
    l'opposizione rimossa.
      Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del  precedente,
    articolo non  si  applicano  alle  somme  versate  a  titolo  di
    deposito giudiziale.



      170. Leggi sulla Cassa depositi e prestiti - Applicabilità  al
    servizio dei libretti e  dei  buoni  postali  fruttiferi.  -  Le
    disposizioni del libro II, capo 2ø e 3ø, del testo  unico  delle
    leggi sulla Cassa  depositi  e  prestiti,  approvato  con  regio
    decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e successive modificazioni,
    si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in  quanto  non
    Provvede il presente decreto.

                   Capo VI - Buoni postali fruttiferi

      171. Emissione di  buoni  postali  fruttiferi.  -  Gli  uffici
    postali, nei limiti e con le modalità indicate dal  regolamento,
    rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a
    vistapresso gli uffici di emissione.



      172.  Calcolo  degli  interessi  sui  buoni  postali.  -   Gli
    interessi sui buoni si computano  a  periodi  non  inferiori  al
    bimestre e sono esigibili soltanto  all'atto  del  rimborso  del
    capitale.
      Non è corrisposto l'interesse maturato  sui  buoni  rimborsati
    prima che sia trascorso un anno dall'emissione.



      173. Tabelle degli interessi - Variazioni. - Le variazioni del
    saggio d'interesse dei buoni postali  fruttiferi  sono  disposte
    con decreto del Ministro per  il  tesoro,  di  concerto  con  il
    Ministro per le poste e  le  telecomunicazioni,  da  pubblicarsi
    nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno  effetto  per  i  buoni  di
    nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del  decreto
    stesso, e possono essere estese ad una o  più  delle  precedenti
    serie.
      Ai soli fini  del  calcolo  degli  interessi,  i  buoni  delle
    precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione  del
    saggio, si considerano come rimborsati e  convertiti  in  titoli
    della nuova serie  e  il  relativo  computo  degli  interessi  è
    effettuato sul montante maturato, in base alle norme di  cui  al
    primo comma del precedente art. 172, alla  data  di  entrata  in
    vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per  i  buoni
    che siano stati emessi da meno  di  un  anno,  il  nuovo  saggio
    decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo,  degli
    interessi è eseguito sul  montante  maturato  alla  scadenza  di
    questo periodo.
      Gli interessi vengono corrisposti  sulla  base  della  tabella
    riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i  titoli  i  cui
    tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata
    con quella che è a disposizione dei titolari  dei  buoni  stessi
    presso gli uffici postali



      174. Esenzione di  imposte  e  tasse.  -  Il  capitale  e  gli
    interessi costituenti l'importo dei buoni sono  esenti  da  ogni
    imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future .



      175. Insequestrabilità ed impignorabilità  dei  buoni  postali
    fruttiferi. - I buoni postali fruttiferi non sono  sequestrabili
    né pignorabili, tranne che per ordine dell'autorità  giudiziaria
    in sede penale.
      Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il  trasferimento  per
    successione a termini di legge.



      176. Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi.  -
    I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine
    del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
      Dal 1ø gennaio successivo, i buoni  non  riscossi  cessano  di
    essere fruttiferi di interessi e  sono  rimborsati  a  richiesta
    dell'avente diritto entro il termine di prescrizione  di  cinque
    anni; la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o  di
    diffida.
      Le somme di cui non è  stato  chiesto  il  rimborso  entro  il
    termine stabilito  dal  precedente  comma  sono  acquisite  alle
    entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.
      Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  ai
    buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto  disposto
    nel comma seguente.
      Per quei buoni, emessi anteriormente alla  data  del  presente
    decreto, per i  quali  sia  stata  interrotta  a  suo  tempo  la
    prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni
    precedentemente in vigore, il termine di 30  anni  previsto  dal
    primo  comma  del  presente  articolo  decorre  dal  1ø  gennaio
    successivo alla data dell'interruzione.



      177. Buoni versati per cauzione. - I buoni postali  fruttiferi
    sono ammessi per il loro valore integrale in tutte  le  cauzioni
    definitive  da  prestarsi  nell'interesse  dello  Stato,   delle
    regioni, delle province, dei comuni e  di  ogni  altra  pubblica
    amministrazione.
      Per  tali  effetti  i  buoni  saranno  depositati  presso   la
    direzione generale della  Cassa  depositi  e  prestiti  e  degli
    istituti  di  previdenza,  e  saranno  passibili   soltanto   di
    incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei  casi  previsti
    dalle leggi o dal contratto.
      Il deposito dei buoni è esente da tassa di custodia.



      178. Rimborso dei buoni. - I buoni postali sono rimborsabili a
    vista presso gli uffici di emissione.
      Possono essere rimborsati  da  altri  uffici,  nei  limiti  di
    taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e
    modalità indicate dal regolamento.
      A   semplice   richiesta   dell'esibitore,   l'Amministrazione
    effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso
    di interesse maggiore di quello  dei  titoli  esibiti.  I  nuovi
    buoni devono  recare  la  medesima  intestazione  e  gli  stessi
    eventuali vincoli dei buoni da convertire.
      Nei casi di cui al precedente  comma  deve  essere  convertito
    l'intero  montante  dei  titoli   esibiti,   salvo   l'eccedenza
    inferiore al taglio minimo dei  buoni,  eventualmente  residuata
    dall'operazione.  Tale  eccedenza,  qualora  non  sia  integrata
    dall'esibitore in modo da consentire la emissione  di  un  buono
    del taglio minimo, viene depositata su un libretto di  risparmio
    nominativo recante la stessa intestazione e gli  stessi  vincoli
    dei titoli esibiti.



      179. Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di
    emissione. - Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio
    diverso da quello di emissione, è subordinato al pagamento della
    tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che  sia
    trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.



      180. Duplicazione dei buoni. - Il buono smarrito, sottratto  o
    distrutto  viene  duplicato,  previa  osservanza   delle   norme
    stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.



      181. Comitato centrale dei buoni. - All'organizzazione e  alla
    vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede  il
    comitato centrale dei buoni.
      Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del
    tesoro; è presieduto dal Ministro per il tesoro  ed  è  composto
    dal  direttore  della  Cassa  depositi  e  prestiti,  come  vice
    presidente,  dal  direttore   generale   del   tesoro,   da   un
    rappresentante della Ragioneria generale dello  Stato  e  da  un
    altro  funzionario  del  Ministero  del  tesoro   nominato   dal
    Ministro, nonché dal direttore