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SEZIONE MONCALIERI |
A.R.I.
Associazione Radioamatori Italiani Italian Amateur Radio Association _____________________________________________________
Sezione di Moncalieri - Moncalieri Section
Sede: Piazza Barauda, 11 - loc. fraz. Barauda, Moncalieri (TO)
Centro Operativo: P.zza Fontanesi 3, 10153 Torino
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D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 .
"Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni ."
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775, che
delega il Governo a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla
raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle
disposizioni in vigore concernenti le singole materie,
apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed
integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed
ammodernamento ai fini di una migliore accessibilit… e
comprensibilit… delle norme medesime;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva
il codice postale e delle telecomunicazioni e successive
modificazioni ed integrazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art.
21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il
bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il
tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per
le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile;
Decreta:
1. E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto,
relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni.
2. Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con
uno o più provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme
si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto
compatibili.
3. Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono
abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato
testo unico.
CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Artt.
LIBRO I - Norme generali:
TITOLO I - Disposizioni preliminari. . . . . . . . 1 - 13
TITOLO II - Norme comuni ai servizi postali, di
bancoposta e delle telecomunicazioni:
Sez. I - Disposizioni generali . . . . . . . . . 14
Sez. II - Esenzioni - Riduzioni - Agevolazioni
tariffarie - Divieto. . . . . . . . . . 15 - 19
Sez. III - Delle azioni. . . . . . . . . . . . . . 20 - 22
Sez. IV - Turbativa - Tutela. . . . . . . . . . . 23 - 26
LIBRO II - Dei servizi postali:
TITOLO I - Parte generale. . . . . . . . . . . . . 27 - 38
TITOLO II - Corrispondenze e pacchi:
Capo I - Corrispondenze. . . . . . . . . . . . . 39 - 57
Capo II - Pacchi. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 70
Capo III - Disposizioni comuni alla corrispondenza
e pacchi. . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 99
LIBRO III - Dei servizi di bancoposta:
TITOLO I - Parte generale. . . . . . . . . . . . . 100 - 103
Capo I - Vaglia postali. . . . . . . . . . . . . 104 - 112
Capo II - Riscossioni di crediti. . . . . . . . . 113 - 119
Capo III - Conti correnti postali. . . . . . . . . 120 - 143
Capo IV - Disposizioni comuni ai vaglia e conti
correnti postali. . . . . . . . . . . . 144 - 145
Capo V - Libretti di risparmio . . . . . . . . . 146 - 170
Capo VI - Buoni postali fruttiferi. . . . . . . . 171 - 182
LIBRO IV - Dei servizi di telecomunicazioni:
TITOLO I - Parte generale:
Capo I - Disposizioni di carattere generale. . . 183 - 185
Capo II - Norme comuni alle concessioni ad uso
pubblico e ad uso privato . . . . . . . 186 - 195
Capo III - Concessioni ad uso pubblico . . . . . . 196 - 212
Capo IV - Concessioni ad uso privato. . . . . . . 213 - 218
Capo V - Tutela degli impianti sottomarini di
telecomunicazioni . . . . . . . . . . . 219 - 230
Capo VI - Limitazioni legali - Servitù -
Espropriazioni. . . . . . . . . . . . . 231 - 239
Capo VII - Polizia e protezione delle
telecomunicazioni . . . . . . . . . . . 240 - 243
TITOLO II - Dei servizi telegrafici:
Capo I - Disposizioni di carattere generale. . . 244 - 250
Capo II - Servizio telex. . . . . . . . . . . . . 251 - 260
Capo III - Collegamenti diretti dalla rete
pubblica per trasmissioni di tipo
telegrafico . . . . . . . . . . . . . . 261 - 271
Capo IV - Manutenzione. . . . . . . . . . . . . . 272 - 274
TITOLO III - Dei servizi telefonici:
Capo I - Concessioni ad uso pubblico . . . . . . 275
Capo II - Concessioni ad uso privato. . . . . . . 276 - 280
Capo III - Servizio telefonico urbano. . . . . . . 281 - 290
Capo IV - Servizio telefonico interurbano . . . . 291 - 294
Capo V - Circuiti telefonici diretti . . . . . . 295 - 298
Capo VI - Servizi speciali. . . . . . . . . . . . 299 - 303
Capo VII - Tariffe telefoniche:
Sez. I - Tariffe per il servizio urbano. . . . . 304 - 305
Sez. II - Tariffe per il servizio interurbano . . 306 - 308
Sez. III - Tariffe per i servizi speciali. . . . . 309 - 311
Capo VIII - Disposizioni speciali a favore degli
enti locali . . . . . . . . . . . . . . 312 - 313
TITOLO IV - Dei servizi radiolelettrici:
Capo I - Disposizioni di carattere generale. . . 314 - 321
Capo II - Concessione di stazioni
radiotelegrafiche ad uso privato. . . . 322 - 339
Capo III - Abilitazione all'esercizio dei servizi
radioelettrici in qualit… di operatore 340 - 351
Capo IV - Servizio radioelettrico mobile
marittimo . . . . . . . . . . . . . . . 352 - 372
Capo V - Servizio radioelettrico per le navi da
pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 - 383
Capo VI - Servizio radioelettrico mobile
aeronautico . . . . . . . . . . . . . . 384 - 395
Capo VII - Protezione dai disturbi alle
radiocomunicazioni - Disposizioni
penali. . . . . . . . . . . . . . . . . 396 - 406
Disposizioni varie. . . . . . . . . . . . . . . . . 407 - 413
LIBRO PRIMO
Norme generali
TITOLO I
Disposizioni preliminari
1. Esclusività dei servizi postali e delle
telecomunicazioni. Ä Appartengono in esclusiva allo Stato nei
limiti previsti dal presente decreto:
i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della
corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;
i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel
comma successivo.
Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio
di:
a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e
televisivi esteri e nazionali;
b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via
cavo .
2. Competenza del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. - Quando la legge non dispone diversamente, i
provvedimenti in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni nella Repubblica rientrano nella competenza
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Ä Le
attribuzioni spettanti al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni per i servizi postali, di bancoposta,
telegrafici, radioelettrici e telefonici sono esercitate dalle
aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore.
Il Ministero presiede a tutti i servizi, assistito da un
consiglio di amministrazione. Il parere del consiglio di
amministrazione è obbligatorio sia nei casi espressamente
indicati nel presente decreto, sia anche negli altri previsti
nel R.D.L. istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520 (3/a), e
successive modificazioni, riguardanti l'ordinamento
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e
nel R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 (3/a), concernente l'Azienda
di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. Concessione dei servizi. - Ai servizi previsti dal presente
decreto l'Amministrazione può provvedere anche mediante
concessioni.
5. Sospensione o limitazione dei servizi - Assunzione di
quelli dati in concessione. - Il Governo della Repubblica, per
grave necessit… pubblica puù disporre la sospensione dei servizi
o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere
temporaneamente i servizi dati in concessione.
Nessuna indennità speciale è dovuta in tali casi al
concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli
atti di concessione.
Il provvedimento è emanato con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
6. Esclusione o limitazione di responsabilità. -
L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i
servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori
dei casi e dei limiti espressamente, stabiliti dalla legge.
La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi
(3/b).
7. Tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per
l'interno. - Salva la competenza del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le
tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di
telecomunicazioni, per l'interno, sono stabilite con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso Ministro,
di concerto, con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei
Ministri.
Nella stessa forma, di cui al primo comma, sono stabiliti i
limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti
affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa
richieste.
8. Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di
telecomunicazioni internazionali. - Le tariffe per i servizi
postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con
quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o
agli accordi con le amministrazioni estere interessate.
Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i
servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte
terminale o di transito.
9. Accordi internazionali. - Il Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della
convenzione postale universale, della convenzione internazionale
delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la
facoltà di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni
estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare,
nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà
di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le
consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici
internazionali di proprietà dello Stato.
Detta costituzione può avvenire soltanto:
a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o
privati stranieri esercenti un pubblico servizio di
telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito
attraverso il territorio italiano;
b) a favore di società italiane concessionarie di servizi di
telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per
l'espletamento del traffico di loro competenza.
I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al secondo comma
possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il
fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico
ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici.
Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede
con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il
tesoro.
In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del
costo capitale del circuito e la quota degli oneri di
manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni
caso le predette quote devono essere proporzionali al rapporto
fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il
totale dei circuiti realizzati sul cavo.
Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprirt…
statale non potrà essere ceduto a terzi da parte del titolare se
non previo consenso del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro.
10. Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi
comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni. -
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può
avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria.
I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono
responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza
perch‚ siano rigorosamente osservate.
E' vietato alle persone addette ai servizi postali, di
bancoposta e di telecomunicazioni, gestiti dallo Stato o in
concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di
comunicazioni o di messaggi nonché sulle operazioni richieste od
eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Nessuno può prendere visione od ottenere copia della
corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del
destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali,
nonché delle altre persone indicate dalla legge.
11. Comunicazioni postali e di telecomunicazioni vietate. -
Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche,
radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo
alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle
cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.
Non sono altresì ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi
commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al
precedente comma, che siano contrarie al buon costume o
contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o
denigratori a chiunque riferiti.
L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte,
che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica,
o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli
elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la
corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi
sull'inoltrabilità della corrispondenza medesima.
Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale,
decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza
debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia
identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso
giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato
l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.
Avverso il decreto del pretore il mittente può proporre
ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni
scritte della direzione provinciale delle poste e delle
telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario
da essa delegato.
Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli
elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il
mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo
accertamento dell'identità personale del mittente stesso. In
caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del
presente articolo.
12. Persone addette ai servizi postali, di bancoposta e
delle telecomunicazioni. - Le persone addette ai servizi
postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati in
concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali
od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle
funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358
del codice penale.
13. Contravvenzioni in materia postale e delle
telecomunicazioni. - Per le contravvenzioni punibili con la sola
pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa
prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori
al minimo dell'ammenda.
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta,
rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle
telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi
postali, di bancoposta, telegrafici e radioelettrici e agli
ispettori di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
in materia di servizi telefonici.
TITOLO II
Norme comuni ai servizi postali, di bancoposta e delle
telecomunicazioni
Sezione I - Disposizioni generali
14. Diritto del mittente nei confronti della Amministrazione.
- Nei confronti dell'Amministrazione e a tutti gli effetti del
presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia
si considerano di proprietà del mittente fino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.
Sezione II - Esenzioni - Riduzioni - Agevolazioni tariffarie -
Divieto
15. Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse
postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie. - E'
vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e
telegrafiche, nonché riduzioni delle medesime ed agevolazioni
tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente
decreto.
16. Franchigia postale e telegrafica. - Spetta al Presidente
della Repubblica la franchigia postale, tanto per le
corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Spetta, altresì, la franchigia, sul percorso interno, per i
telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.
17. Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di
accordi internazionali. - Sono concesse le esenzioni dalle tasse
postali e di telecomunicazioni nonch‚ le riduzioni delle tasse
medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi
internazionali.
18. Criteri e modalità di pagamento delle tasse postali e
telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle
amministrazioni dello Stato. - Con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro,
possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni
dello Stato particolari criteri e modalità per il pagamento
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle
tasse relative alle corrispondenze.
19. Divieto di prestazioni gratuite. - Sono abrogate tutte le
norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in
parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello
Stato o di enti ed istituti.
La specificazione dei servizi nei cui confronti trova
applicazione il disposto del precedente comma, nonché la
disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della
determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni
statali interessate, saranno effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro
per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro per il tesoro.
Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei
costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sar… regolato
in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti
medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le
poste e per le telecomunicazioni.
Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da
rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di
una commissione nominata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per
il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato,
designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta
di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del
Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni.
Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti
diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi
canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato,
oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le
quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali
stabilite con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Sezione III - Delle azioni.
20. Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria. -
Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o
per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dal presente
decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel
termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione
giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di
bancoposta e delle telecomunicazioni regolati con il presente
decreto non può essere proposta se prima non sia stato
presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma
precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine
l'Amministrazione non abbia provveduto.
L'azione stessa si prescrive in tre anni .
21. Azione civile contro l'Amministrazione. - Nel caso di
procedimento penale concernente una operazione che abbia
comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta e delle
telecomunicazioni, se dopo la pronunzia della sentenza penale
venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione,
l'azione non può essere proposta prima che siano trascorsi
sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza
pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli
articoli 31 e 103.
22. Accertamento delle contravvenzioni. - Lo accertamento
delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia
giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di
vigilare sull'osservanza delle norme e modalità relative ai
servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti dalle aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Sezione IV - Turbative - Tutela
23. Danneggiamento. - Chiunque esplichi attività che rechi,
in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di
telecomunicazioni od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti
è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.
24. Sequestro, pignoramento ed opposizione. - Gli oggetti e le
somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non
epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, n‚ a
pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente
decreto, la consegna e il pagamento non possono essere
effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.
Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina
del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 .
I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche
ai telegrammi, messaggi e simili.
25. Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del
pubblico servizio. - Chiunque distrugga, disperda, deteriori o
renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni
destinati al scrvizio postale e delle telecomunicazioni è punito
ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente,
deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio
postale e delle telecomunicazioni, è punito ai sensi dell'art.
639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.
26. Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai
servizi postali e delle telecomunicazioni. - Non possono essere
pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il
denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque
destinati od adibiti ai servizi postali e delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici.
La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei
servizi postali eseguiti per conto dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni.
LIBRO SECONDO
Dei servizi postali
TITOLO I
Parte generale
27. Servizi espletati dall'Amministrazione postale. -
L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
b) trasporto e distribuzione dei pacchi.
L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli
altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con
quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
28. Determinazione dell'indennità per le corrispondenze ed i
pacchi affidati alla posta. - L'ammontare dell'indennità per la
corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in
cui essa è dovuta a norma del presente decreto, è determinato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
29. Concessione di servizi postali. - Il direttore provinciale
delle poste ha facoltà di dare in concessione, nelle forme
stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze
epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;
2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte,
istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle
proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi
comuni nei quali risiedono;
3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate
per espresso;
4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la
distribuzione delle corrispondenze;
5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli
uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta
pneumatica dello Stato;
6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione
dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.
La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e
5) è accordata con ordinanza del direttore provinciale delle
poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati
con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
sentito il consiglio di amministrazione.
La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato
rilasciato dal direttore provinciale delle poste.
Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il
consenso dell'Amministrazione.
30. Concessioni postali - Inadempienza. - Il direttore
provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza
territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della
concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospenderne l'esercizio
o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di
fiducia.
Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia
dovuto un indennizzo.
La concessione è revocata quando nei confronti del
concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento
o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche
temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la
cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio,
industria, agricoltura ed artigianato.
31. Oblazione amministrativa delle contravvenzioni. - Per i
reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti
con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere
di esscre ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il
termine di dieci giorni da quello in cui il reato è stato
contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del
reato stesso.
La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore
provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui
circoscrizione è stata commessa la contravvenzione.
Il direttore provinciale ammette il contravventore
all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro
dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma
non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per
reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente
occorse.
32. Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte
valori. - E' riservata allo Stato la fabbricazione della carta
per le cartevalori postali, delle carte-valori medesime e dei
punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle carte-valori medesime e
dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali sono
determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito
il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
33. Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed
uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di
francobolli di altri Stati. - Le disposizioni degli articoli
468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si
tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e
delle impronte relative.
Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i
francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.
34. Limitazioni legali. - Per l'appoggio o l'impianto su
proprietà private di cassette di impostazione, distributori
automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri
oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento
o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo
occorre il consenso del proprietario.
L'indennizzo è dovuto solo quando risulti impedito o limitato
l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.
Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento
interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche
o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorità
competenti, ma nessun compenso è dovuto.
35. Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto.
- Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le
parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio,
l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità e, quando
ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.
Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al
competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione
giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennità.
Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo
qualunque innovazione, ancorché questa importi la rimozione o il
diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, né per
questo è tenuto ad alcuna indennità, salvo diversa clausola
risultante dall'atto di costituzione della servitù.
36. Verifica doganale e di polizia. - Agli impiegati delle
dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza è
consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite
delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali,
aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che
possa contenere merci.
37. Avviso di ricevimento. - I mittenti di oggetti
raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia i traenti di
assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e
simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il
pagamento della relativa tassa.
38. Tessere postali di riconoscimento. - Le tessere di
riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le
vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide
nel servizio interno.
Il regolamento determina le modalità del rilascio e dell'uso
delle tessere di riconoscimento.
TITOLO II
Corrispondenze e pacchi
Capo I - Corrispondenze
39. Contravvenzioni all'esclusività postale. - Chiunque
faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a
mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione
all'art. 1 del presente decreto è punito con la sanzione
amministrativa uguale a venti volte l'importo della tassa di
francatura, col minimo di lire 10.000 .
Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a
terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.
Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al
servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata
di un terzo.
Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono
sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale,
con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.
40. Tutela dell'appellativo di "postale". - Nessuna impresa di
trasporti può assumere l'appellativo di "postale" od altro
equivalente. Il contravventore è punito con la sanzione
amministrativa da lire 16.000 a lire 400.000 .
41. Eccezioni all'esclusività. - La disposizione dell'art. 39
non si applica:
a) ai privati, i quali siano latori di lettere,
occasionalmente e senza fine di lucro;
b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di
corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il
diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o
mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale
o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro
indelebile della data d'inizio del trasporto stesso;
c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari
che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di
apposito incaricato;
d) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di
corrispondenze epistolari nelle località e nei giorni in cui non
funzionano i servizi postali, entro i limiti stabiliti dal
regolamento;
e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di
linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee
automobilistiche o di navigazione marittima, od aerea,
sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente
l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei
limiti stabiliti dal regolamento.
42. Corrispondenze ordinarie inesitate. - Le corrispondenze
ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste
indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari
appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati
nel regolamento.
43. Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle raccomandate
od assicurate. - Le corrispondenze raccomandate ed assicurate
provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano
potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da
funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne
possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i
valori eventualmente contenutivi.
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di
cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a
disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal
giorno dell'impostazione.
44. Francatura delle corrispondenze. - Tutte le
corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte
manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate
per intero dal mittente.
Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte, spedite
in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente,
sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della
francatura mancante, a carico del destinatario.
Le altre corrispondenze non hanno corso.
45. Tasse speciali. - Le tasse speciali di recapito per
espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere
pagate sempre anticipatamente dal mittente.
46. Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti
di corrispondenza non epistolare. - Salvo le eccezioni previste
dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le
stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non
epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni
epistolari, sono tassati come lettere.
L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto
non ammesso è punita con la sanzione amministrativa da lire
10.000 a lire 16.000 .
47. Spedizione di raccomandate. Pagamento anticipato delle
tasse postali. - Le corrispondenze di qualsiasi specie possono
essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un
diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.
Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il
diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente
dai mittenti.
48. Perdita di raccomandate - Indennità. - In caso di perdita
totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha
diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla
indennità stabilita nella misura indicata dal decreto previsto
dall'art. 28.
Non compete indennità per lo smarrimento di corrispondenze
ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa è
effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18
del presente decreto e di invii con tassa a carico del
destinatario.
49. Indennità. - Nel caso di perdita, manomissione ed avaria
di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le
eccezioni dell'art. 96, ad una indennità corrispondente
all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e
dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto
deduzione dei valori esistenti e non avariati.
Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo,
salvo le eccezioni previste dall'art. 96, viene corrisposto
nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di
perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non
compete alcun indennizzo.
Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di
spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
Non compete indennità per lo smarrimento, manomissione od
avaria di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello
Stato spedite in assicurazione, il cui pagamento della tassa
postale è effettuato secondo i criteri e le modalità previste
nell'art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a carico
del destinatario.
50. Contrassegno ufficiale. - Le corrispondenze ufficiali
scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale
carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il
pagamento della tassa secondo i criteri e le modalità sanciti
nell'art. 18 del presente decreto, purch‚ portino un
contrassegno che ne indichi la provenienza.
51. Tassazione della corrispondenza ufficiale delle
amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione. - Hanno pure
corso mediante il pagamento delle tasse postali determinate
secondo i criteri e le modalità sanciti nell'art. 18 purchè
debitamente contrassegnate:
a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria, in
raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli
uffici indicati nell'articolo precedente, purché trattisi di
atti riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualità di
ufficiali di Governo;
b) gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati
riempiti a mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in
via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso
lo Stato;
c) gli avvisi aperti, che gli uffici del registro e gli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto spediscono in via
ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di
denunzie, dichiarazioni di valore e simili;
d) le corrispondenze ufficiali che le prefetture, le
intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli
uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie
comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in
raccomandazione o in assicurazione;
e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato,
che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per
la custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia;
f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione
per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la
professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici
provinciali;
g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale
patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti
da medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori
batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e
comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie
infettive nei casi di epidemia;
h) le corrispondenze ufficiali che l'Accademia dei Lincei
indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via
ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
i) i vaglia cambiari della Banca d'Italia, spediti dalle
tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori verso lo
Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575;
l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori
bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate
dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro;
m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54
non potute recapitare e restituite ai mittenti.
Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il
servizio postale e telegrafico, indirizzati dagli utenti
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via
ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze concernenti
il servizio, inviate dall'amministrazione agli utenti.
52. Servizi accessori. - Il pagamento della tassa da parte
delle amministrazioni dello Stato, secondo i criteri e le
modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto, è esteso a
tutti i servizi accessori, tranne a quelli di espresso, avvisi
di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.
53. Contenuto dei pieghi. - La corrispondenza ufficiale, per
la quale il pagamento delle tasse è effettuato secondo i criteri
e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto, non
pu• comprendere oggetti materiali non cartacei, né provviste di
stampe ed oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate
nel regolamento.
54. Tassa a carico del destinatario. - Le corrispondenze
ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici
statali a totale carico del bilancio dello Stato in via
ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se
accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati
o di enti, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse
pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.
Il trattamento previsto dal precedente comma è esteso alle
corrispondenze ufficiali spedite dai sindaci nella loro
esclusiva qualità di ufficiali di governo, purché sugli invii
sia apposto un contrassegno che ne attesti la provenienza con
l'esplicita dichiarazione che trattasi di atti del sindaco nella
sua qualità di ufficiale di governo.
Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti
gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in
raccomandazione dai medici agli istituti assicuratori ed
all'autorità di pubblica sicurezza.
55. Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai
militari alle rispettive famiglie. - La tassa delle lettere e
delle cartoline con corrispondenze epistolari, spedite in via
ordinaria all'indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori
dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello
Stato in servizio effettivo, è ridotta alla metà di quella
ordinaria.
Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel
comma precedente, alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a
carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe
dovuto essere pagata per la loro francatura.
56. Spedizione di stampe periodiche. - 1. Per la spedizione
di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata
direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una
tariffa unica fissata indipendentemente dalla periodicità, con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro del tesoro .
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere
stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non
abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni
pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore
al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali
sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale
alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni
di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non
superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo
sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono
contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero,
come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo
od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla
parte redazionale.
3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio,
mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di
merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura
percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza
dovranno essere previste singole voci di tariffa .
57. Sanzioni. - 1. Gli amministratori e gli editori che
dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità
diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo
sconto quantità, ove previsto, sono puniti, in solido con il
personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto
all'accettazione, con l'ammenda stabilita dall'articolo 82
.
Capo II - Pacchi
58. Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusività
postale. - Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del
presente decreto:
1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20
chilogrammi;
2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del
territorio di uno stesso comune o dalla località di origine alla
stazione ferroviaria cui essa fa capo;
3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
a) direttamente alle ferrovie dello Stato;
b) alle società od imprese di trasporto su linee terrestri,
acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate
dallo Stato o che eseguono, il servizio postale su tutta la
linea percorsa o su parte di essa;
c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o
per speciale incarico, eseguono il trasporto, purché non siano
vettori di professione, né siano addetti ad imprese di
trasporto.
59. Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai
concessionari all'Amministrazione. - Il trasporto di pacchi e
colli, del quale l'Amministrazione abbia la esclusività, ai
sensi dell'art. 1 del presente decreto, eseguito dai
concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, è
punito con la sanzione amministrativa variabile da cinque
a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati.
L'Amministrazione pu• inoltre sospendere la concessione per un
periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva,
revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna
indennità.
60. Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi
eseguito da successivi vettori. - [Per il trasporto di uno
stesso pacco o collo, soggetto alla esclusività di cui all'art.
1, anche se eseguito da più vettori, il diritto postale è dovuto
una sola volta.
Il pagamento deve essere effettuato dal primo vettore
concessionario che accetta il pacco.
In caso di inadempienza e di mancata transazione
amministrativa della contravvenzione ai sensi dell'art. 31, si
applica a carico di tutti i vettori intervenuti nello stesso
trasporto la sanzione amministrativa prevista dal
precedente articolo] .
61. Trasporto di pacchi e colli senza concessione. - Salvo le
eccezioni previste dall'art. 58, chiunque trasporti pacchi o
colli senza averne ottenuta la concessione è punito con la
sanzione amministrativa pari al triplo di quella prevista
dall'art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in
favore dell'Amministrazione.
62. Categorie di pacchi postali. - I pacchi accettati,
trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione, soggetti
alle formalità stabilite dal regolamento, assumono il nome di
"pacchi postali".
Essi possono essere con o senza valore dichiarato: nel primo
caso vengono qualificati "assicurati", nel secondo "ordinari".
In ambedue i casi possono essere gravati di "assegno".
I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti,
essere trasportati con i più rapidi mezzi adottati per la
corrispondenza o a mezzo di linee aeree ed assumono in tali
casi, rispettivamente, le denominazioni di "pacchi urgenti" e di
"pacchi aerei".
Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra in dicati
(ordinari, assicurati, urgenti, aerei) è stabilita una speciale
tassa.
63. Francatura dei pacchi postali. - La francatura dei pacchi
postali è obbligatoria.
64. Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi. - Sono
stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza
assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai
richiamati alle armi alle loro famiglie.
65. Dichiarazione del contenuto del pacco. - Il contenuto dei
pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualità e
quantità.
E' consentito di includere nei pacchi una fattura od un
semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.
E' consentito, altresì, includere una lettera nei pacchi
postali diretti all'interno indirizzata allo stesso destinatario
del pacco a condizione che questo sia interamente francato con
l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul pacco e
sull'etichetta di spedizione sia scritta l'indicazione "pacco
con lettera di accompagnamento".
I contravventori a tale divieto sono puniti con la sanzione
amministrativa eguale a venti volte l'importo della tassa
di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire
ottocento.
66. Facoltà di aprire i pacchi postali - Applicazione delle
imposte. - L'Amministrazione ha facoltà di aprire i pacchi
postali, con le modalità stabilite dal regolamento per accertare
l'esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od
avarie e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce
in essi contenuta.
L'Amministrazione postale, d'intesa con quella doganale, può
procedere, altresì, all'apertura dei pacchi postali di estera
provenienza per verificarne il contenuto al fine
dell'applicazione dei diritti doganali e dell'osservanza di
norme e condizioni richieste per l'importazione di particolari
merci.
67. Tassa di custodia. - I pacchi postali non ritirati nel
termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data del
recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, od ai mittenti
quando si tratti di pacchi rinviati sono sottoposti ad una tassa
di custodia.
68. Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine. -
I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei
destinatari, da una ad altra località della Repubblica sono
soggetti ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di
assicurazione, da pagarsi all'atto della richiesta.
Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.
A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i
pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al
destinatario.
I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come
ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del
destinatario.
69. Vendita o distruzione di pacchi. - Possono essere venduti
senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi postali
contenenti merci che presentino segni di deterioramento.
Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di
giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi
rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si
siano potuti recapitare, né restituire al mittente.
Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste
nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione
provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici è
giacente il pacco.
Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita,
anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione
di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti
sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla
data della vendita.
Trascorso il suddetto termine l'importo è devoluto alla
Amministrazione.
I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possono essere messi
in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo
che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
In ogni caso spetta all'Amministrazione, a carico dei
mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi
postali di estera provenienza saranno osservate le norme
previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.
70. Perdita, manomissione od avaria di pacco postale -
Indennità. - Nel caso di perdita manomissione od avaria di un
pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennità
corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della
manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennità
stabilita dal decreto previsto dall'art. 28 per i pacchi
ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati
alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennità viene
corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di
smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.
Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l'indennità
stabilita per i pacchi ordinari.
Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria
totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all'indennità,
hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed
accessorie, escluse quelle di assicurazione.
Capo III - Disposizioni comuni alle corrispondenze e pacchi
Sezione I - Trasporto degli effetti postali
71. Trasporto obbligatorio di effetti postali. - I
concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri
acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati
dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.
Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni
stabilite dal regolamento.
L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui
mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili
per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza
l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti
di fermata stabiliti.
72. Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti
postali - Limiti. - Gli obbligati al trasporto degli effetti
postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art.
73, assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei
propri agenti, la stessa responsabilità che l'Amministrazione
assume verso i suoi utenti.
Non cessa la responsabilità verso l'Amministrazione nel caso
di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.
73. Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti
postali. - Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i
quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o
che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli
itinerari e gli orari dei viaggi sono puniti con la sanzione
amministrativa estensibile a lire 240.000, salvo che il
fatto costituisca reato punito con pena più grave.
Sezione II - Trasporti postali automobilistici
74. Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti
postali sulle autolinee in concessione alle industrie private -
Canone postale - Cartella d'oneri. - L'accettazione, il
trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di
ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque
natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella
di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.
I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti
postali sono stabiliti in ragione di L. 9000 annue per
chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.
Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un
tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse
giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è
elevato a L. 18.000.
La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere
aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro
.
75. Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti. -
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può
fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il
trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per
ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di
destinazione e da e per le località lungo la linea.
76. Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee
in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri. - Il
trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati
nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d'oneri
qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le
corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterrà
opportuno di utilizzare.
77. Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture
di servizi pubblici automobilistici. - Il trasporto degli
effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi
agricoli e delle merci con facoltà all'Amministrazione di fruire
anche dell'eccedenza di disponibilità di portata e di spazio
degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato
strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di
corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.
78. Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali - Obbligo
delle imprese dei servizi pubblici automobilistici. - Le imprese
concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno
l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali,
sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli
effetti postali.
Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di
qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso
delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese
esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli
effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con
qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.
Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico
delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate
intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano
rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta
eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi
con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle
telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale
.
Qualora l'Amministrazione riconosca che l'esercente la linea
automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il
trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali,
l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione
dei servizi citati.
79. Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici
automobilistici - Sanzioni. - Gli esercenti i servizi
automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare
e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o
che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei
viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave
reato, con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire
600.000.
80. Altre disposizioni. - Oltre alle disposizioni di cui alla
presente sezione, restano ferme tutte le altre disposizioni
inerenti al servizio postale di cui alla L. 28 settembre 1939,
n. 1822 .
Sezione III - Disposizioni comuni
81. Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni. - E'
proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o
costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano
imbrattare o deteriore altri invii postali, e quelli la cui
circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al
buon costume.
Il mittente è punito con la sanzione amministrativa da lire
10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto non costituisca reato
punito con pena più grave.
82. Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto - Uso
indebito di contrassegno. - La falsa dichiarazione del contenuto
e l'uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il
diritto all'esenzione od alla riduzione delle tasse postali o
l'avvenuta corresponsione di esse sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire 10.000 a lire 160.000, salvo che il fatto
costituisca reato punito con pena più grave .
83. Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie
e raccomandate. - E' vietato d'includere nelle corrispondenze
ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro,
oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni
esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti
d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di
raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi
di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di
assicurazione se trattisi di corrispondenze raccomandate e di
pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse
se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno
constatare l'inesistenza di valori.
Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione
al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio,
non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria o
manomissione.
84. Assicurazione obbligatoria. - Le lettere ed i pacchi
contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili
al portatore debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non può essere superiore al valore
reale del contenuto, ma è consentito di dichiarare un valore
inferiore.
E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
E' ammessa, altresì, l'assicurazione convenzionale per la
spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza
e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo
il disposto dell'art. 54, è tenuto a pagare anticipatamente la
relativa tassa.
85. Oggetti gravati di assegno. - Le corrispondenze
raccomandate od assicurate ed i pacchi postali ordinari od
assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il
pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate
nel regolamento.
L'Amministrazione è responsabile dell'ammontare dell'assegno
soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.
In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o
manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di
assegno, il mittente ha diritto ad una indennità nei limiti
stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di
assegno.
86. Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente. - Il
destinatario di un oggetto gravato di assegno può, ritirato
l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare
dell'assegno al mittente, purché la faccia seguire da atto
giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
87. Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso. - E'
ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per
espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il
pagamento da parte del mittente di una sopratassa.
88. Oggetti diretti ad omonimi. - Nel caso di corrispondenze o
di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a più
persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti
alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo
che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a
stabilire che sono di sua spettanza.
Quando taluna delle persone invitate non si presenti,
l'apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o di
quelle che si siano presentate.
89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi. - All'atto del
ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel
caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi
doganali e tutte le altre imposte nonché le tasse e sopratasse
di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.
I mittenti hanno facoltà di assumere a loro carico il
pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro
spediti. Il regolamento determina le modalità e le condizioni
per l'esercizio di tale facoltà.
90. Tassazione e pagamento delle tasse. - Qualora dopo la
consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella
riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari, o i
mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno ed
hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato di più.
91. Termine per la presentazione del reclamo. - I reclami per
le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi
devono essere presentati entro sei mesi dalla data di
impostazione.
Per il rimborso delle somme riscosse dalla Amministrazione per
conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per
il reclamo è di sei mesi dalla data d'impostazione, salva la
osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il
servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando
l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.
92. Indennità. - Le indennità previste dagli articoli 48, 49,
70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a
consenso scritto del mittente.
93. Indennità - Limiti. - Oltre all'indennità prevista dagli
articoli 48, 49, 70 e 85, l'Amministrazione, nei casi di
perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non
è tenuta ad altro risarcimento.
I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo stato
estero saranno sottoposti all'esame della commissione mista
poste-dogane, ai sensi dell'art. 345 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
94. Diritto di surrogazione dell'Amministrazione. - Col
pagamento dell'indennità, e sino a concorrenza del suo importo,
l'Amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed azioni alla
persona che l'ha ricevuta.
Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i
relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per
l'esercizio dei diritti in cui l'Amministrazione è subentrata.
95. Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di
responsabilità. - La responsabilità dell'Amministrazione cessa
con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia
possibile, con la restituzione ai mittenti degli oggetti
assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna.
96. Dirimenti di responsabilità nei servizi di
corrispondenze e pacchi. - L'Amministrazione è liberata da ogni
responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti
raccomandati od assicurati e di pacchi:
a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia
stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
b) quando non possa rendere conto degli oggetti in
conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da
attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o
dal fatto del mittente;
d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi
dell'articolo 81;
e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore
a quello reale ai sensi dell'art. 84;
f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei
termini previsti dall'art. 91;
g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalità
stabilite dal regolamento.
97. Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti. - Nel caso di
rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali
sia stata già corrisposta l'indennità dovuta agli aventi
diritto, costoro hanno facoltà di ritirare gli oggetti,
restituendo l'indennità stessa.
Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui
contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato,
la Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennità
corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio
delle pene in cui si può incorrere secondo le leggi penali per
le dichiarazioni fraudolente di valore.
98. Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai.
- E' data facoltà al Ministro per le poste e le
telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, di
accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle
tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente
dalle case editrici o librarie.
99. Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di
pieghi voluminosi. - Il Ministro per le poste e le
telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione e di
concerto con il Ministro per il tesoro, può accordare riduzioni,
nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe normali per
la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di
notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi voluminosi.
Sono escluse da tale riduzione le tasse relative ai servizi
accessori.
Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la
concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al precedente
comma, in modo che all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ne derivi una riduzione dei costi di
esercizio.
Tale agevolazione tariffaria non è cumulabile con altre
riduzioni tariffarie.
LIBRO TERZO
Dei servizi di bancoposta
TITOLO I
Parte generale
100. Servizi di bancoposta. - I servizi esercitati
dall'Amministrazione sono i seguenti:
a) emissione e pagamento dei vaglia;
b) riscossione di crediti;
c) conti correnti;
d) libretti di risparmio;
e) buoni postali fruttiferi.
Sono estese ai servizi di bancoposta le disposizioni del
secondo comma dell'art. 27.
101. Capacità del minore di eseguire operazioni nei servizi di
bancoposta. - I minori che abbiano compiuto il 18ø anno di età
sono considerati pienamente capaci per tutte le operazioni
relative ai servizi di bancoposta, salvo che non sia
diversamente stabilito nel presente decreto.
Ai minori degli anni 18 si applicano nei servizi di bancoposta
il terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 159.
102. Esclusione e dirimenti di responsabilità nei servizi di
bancoposta. - L'Amministrazione è liberata da ogni
responsabilità nei servizi di bancoposta quando il pagamento
delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con
l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei
servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'art.
96, in quanto compatibili .
La stessa norma vale per i pagamenti dei titoli di spesa
eseguiti per conto delle amministrazioni dello Stato, di enti ed
istituti.
103. Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di
bancoposta. - I risarcimenti agli aventi diritto, in dipendenza
di danni nei servizi di bancoposta, sono effettuati dopo il
passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato
penale o civile.
E', tuttavia, facoltà dell'Amministrazione disporre il
risarcimento del danno anche prima della definizione del
procedimento penale o civile nei casi in cui questo risulti
provato dalla inchiesta amministrativa.
L'Amministrazione dispone senz'altro il risarcimento dei danni
che risultino accertati dall'inchiesta amministrativa, qualora
l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata a causa della
morte del colpevole o per altro motivo.
Se il danno concerne il servizio dei risparmi,
l'Amministrazione deve accertare che gli interessati non abbiano
perduto il diritto al risarcimento per l'inosservanza degli
obblighi imposti agli utenti dal presente decreto.
Capo I - Vaglia postali
104. Emissione e pagamento di vaglia postali. - Gli uffici
postali emettono, per conto di chiunque lo richieda, vaglia a
tassa, da pagarsi ad una persona e presso un ufficio designati
dal mittente, dietro versamento della corrispondente somma di
danaro.
Il pagamento del vaglia può avvenire su richiesta del
beneficiario presso qualsiasi altro ufficio postale, previa
conferma dell'ufficio postale destinatario.
105. Comunicazioni al destinatario dei vaglia. - I mittenti
possono aggiungere gratuitamente sui vaglia ordinari
comunicazioni per il destinatario.
106. Emissione dei vaglia telegrafici - Sopratassa. - Verso
corresponsione di speciali sopratasse i mittenti possono
ottenere l'emissione di vaglia telegrafici.
107. Girata - Cessione dei vaglia postali. - E' consentita la
cessione dei vaglia ordinari e telegrafici mediante girata.
L'Amministrazione non risponde dell'autenticità della girata.
108. Vaglia postali con la clausola "non trasferibile". - I
vaglia postali ordinari e telegrafici possono essere emessi con
la clausola "non trasferibile" o con altra equipollente.
Il vaglia postale ordinario emesso con tale clausola può
essere consegnato al mittente che abbia dichiarato di volerlo
spedire a sue spese direttamente al beneficiario; in caso
contrario vi provvede l'ufficio postale, inviandolo all'ufficio
di destinazione.
109. Vaglia di servizio. - Per la trasmissione di fondi
nell'interesse dei servizi, cui provvede l'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, nonché per il pagamento di
somme dovute a terzi dall'Amministrazione, gli uffici emettono
vaglia in esenzione di tassa (vaglia di servizio).
L'uso del vaglia di servizio può essere consentito all'Azienda
di Stato che esercita i servizi telefonici.
La convenzione, che regola i rapporti fra essa e
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
prevista dall'art. 34 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n.
884 , determina le modalità e le condizioni della
concessione.
110. Ricevuta del vaglia - Efficacia. - In caso di perdita del
vaglia, la ricevuta fa fede della somma versata fino a prova in
contrario.
Qualora manchino tanto il vaglia quanto la ricevuta, o vi sia
discordanza fra gli importi in essi indicati, fanno fede le
scritture dell'Amministrazione.
111. Validità dei vaglia interni. - I vaglia sono validi per
la riscossione entro il secondo mese successivo a quello di
emissione.
Trascorso il periodo di validità, il loro importo è
rimborsabile agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro
i due esercizi finanziari successivi a quello di emissione, con
le modalità stabilite dal regolamento.
112. Prescrizione dei vaglia postali. - L'importo dei vaglia
non reclamati entro il termine stabilito al secondo comma
dell'articolo precedente è prescritto e devoluto al bilancio di
entrata dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni.
La disposizione del primo comma si applica anche ai vaglia di
servizio emessi a favore di persone fisiche o di enti pubblici e
privati, ed ai vaglia tratti sull'estero.
Capo II - Riscossioni di crediti
113. Titoli da riscuotere per conto di terzi. -
L'Amministrazione assume l'incarico della riscossione di somme
su titoli ad essa affidati con le norme stabilite dal
regolamento.
Gli uffici postali al ricevimento dei titoli ne curano la
riscossione invitando, per iscritto ed in tempo utile, i
debitori a recarsi in ufficio a pagarli.
114. Titoli non riscossi - Protesto. - A domanda dei
committenti l'Amministrazione assume l'incarico di invitare le
persone da essi espressamente designate a pagare presso
l'ufficio postale i titoli non riscossi o di affidarli ad un
pubblico ufficiale per elevarne il protesto.
Le spese per il protesto devono essere anticipate dai
committenti nella misura stabilita dall'Amministrazione e ad
essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora
non occorra eseguire l'atto.
La domanda di protesto implica l'obbligo dei committenti di
sottostare a qualsiasi maggiore spesa incontrata
dall'Amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del
pubblico ufficiale incaricato del protesto.
I titoli non riscossi e gli atti di protesto sono rimandati
gratuitamente.
115. Corrispondenza inclusa nei pieghi. - E' consentito di
accompagnare i titoli affidati alla posta per la riscossione con
lettere od altri scritti aventi carattere di corrispondenza
epistolare, purché l'affrancatura sia adeguatamente integrata.
116. Accettazione di acconti. - Sono ammessi pagamenti in
conto. Ai titoli cambiari si applica l'art. 45 del regio decreto
14 dicembre 1933 n. 1669
117. Facoltà dei committenti. - E' consentito ai mittenti, nei
modi che saranno stabiliti dal regolamento, di ritirare i titoli
spediti, di sospendere il protesto domandato e di autorizzare
l'accettazione di acconti, anche se precedentemente esclusa.
118. Responsabilità dell'Amministrazione. - L'Amministrazione
risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi od omissioni
di qualsiasi specie, né della mancata consegna degli effetti
alle persone designate od agli ufficiali pubblici competenti ad
elevarne il protesto.
Nel caso di perdita di pieghi contenenti titoli da riscuotere,
l'Amministrazione corrisponde ai mittenti le indennità previste
dal presente decreto per le corrispondenze raccomandate o
assicurate, secondo i casi.
119. Reclamo - Termine di decadenza. - I reclami per il
servizio delle riscossioni devono essere presentati sotto pena,
di decadenza, entro sei mesi dalla data dell'impostazione, salvo
l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il
servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando
l'Amministrazione abbia provveduto con tali mezzi al rimborso
dei titoli stessi.
Capo III - Conti correnti postali
120. Apertura di conto corrente postale. - Presso
l'Amministrazione, nelle sedi stabilite dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, può essere aperto un conto
corrente a favore di chiunque ne faccia domanda e soddisfi alle
condizioni stabilite dal regolamento.
121. Divieto di apertura dei conti correnti postali. - Non
possono aprirsi conti correnti postali a favore di persone che
risultino in stato di interdizione o di fallimento.
I minori, che abbiano compiuto il 18ø anno di età, sono
considerati pienamente capaci per tutte le operazioni relative
al servizio dei conti correnti postali.
122. Elenco dei correntisti postali. - A cura
dell'Amministrazione viene pubblicato l'elenco dei correntisti
coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi
di variazione.
L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono
pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione è vietata ed è
punita con le stesse sanzioni previste dall'art. 290 del
presente decreto.
L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono forniti a
chi ne fa richiesta previo pagamento del prezzo, che viene
fissato con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni.
123. Attivo del conto corrente postale. - L'attivo del conto
corrente è formato:
1) dai versamenti di danaro fatti dal correntista o da terzi
a suo vantaggio;
2) dai crediti trasferiti da altri conti correnti postali
(postagiro);
3) dalla iscrizione annuale degli interessi liquidati ai
sensi del successivo art. 127.
Può essere, inoltre, accreditato sul conto corrente, a
richiesta del correntista, l'importo di qualsiasi credito verso
l'Amministrazione delle poste e le altre amministrazioni statali
e parastatali, regionali e gli altri enti pubblici, purché
esigibile presso gli uffici postali.
124. Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro. -
Il correntista può disporre del proprio credito mediante:
a) assegni trasferibili mediante girata;
b) assegni "non trasferibili", riscuotibili, oltre che dal
beneficiario, anche da persona da lui delegata all'incasso,
nella forma prescritta dal regolamento;
c) "postagiro" per ordinare trasferimenti di somme da un
proprio conto corrente postale ad altro conto corrente postale;
d) assegni fiduciari, dei quali sia stato autorizzato ad
avvalersi dall'Amministrazione e le cui caratteristiche e limiti
sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni.
I titoli di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere
rilasciati in pagamento in forma fiduciaria.
L'Amministrazione non risponde della autenticità delle girate
apposte sugli assegni trasferibili e su quelli fiduciari.
A richiesta del correntista e con le modalità che sono
stabilite nel regolamento, previo pagamento dei diritti di
commissione da fissare con decreto del Ministro per le poste e
le telecomunicazioni, possono essere addebitati d'ufficio sul
conto del correntista richiedente ed accreditati sui conti
beneficiari imposte e tasse, premi assicurativi e canoni di
utenza di servizi pubblici.
125. Pagamento delle tasse sulle concessioni governative e
scolastiche. - Il pagamento in modo ordinario delle somme dovute
all'erario per tasse sulle concessioni governative può essere
fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali, mediante
versamenti soggetti alle speciali tasse stabilite ovvero
mediante postagiro.
In entrambi i casi i pagamenti devono essere fatti a favore di
appositi conti correnti intestati agli uffici finanziari
competenti.
Il pagamento delle tasse scolastiche e delle tasse di
concessione governativa sui brevetti per invenzioni, modelli e
marchi deve essere esclusivamente fatto a mezzo del servizio dei
conti correnti postali o con gli altri mezzi espressamente
consentiti dalle disposizioni di leggi o regolamenti speciali.
126. Tasse sulle operazioni a mezzo del servizio dei conti
correnti postali. - Le operazioni di versamento e di pagamento
effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette
a tassa ad eccezione delle seguenti:
1) le operazioni di postagiro;
2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti
dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali,
regionali e gli altri enti pubblici;
3) i versamenti f atti dai correntisti sul proprio conto
corrente;
4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a
proprio favore non trasferibili;
5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte
dall'Amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici
ed ai privati esercenti pubblici servizi, correntisti postali,
di effettuare il pagamento delle tasse sugli assegni da essi
tratti o delle tasse sui versamenti affluiti sul loro conto, in
una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto con le
modalità stabilite dal regolamento e verso la corresponsione di
un diritto fisso da determinarsi ai sensi dell'art. 7 del
presente decreto.
127. Calcolo degli interessi. - Sui fondi versati in conto
corrente postale è corrisposto l'interesse determinato con
decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con quello per il tesoro.
L'interesse è calcolato quindicinalmente sul credito minimo
risultante nel corso della quindicina, senza calcolare le
frazioni di mille lire; la somma che rappresenta gli interessi è
arrotondata a L. 10, trascurando le frazioni inferiori.
I crediti quindicinali inferiori a L. 10.000 sono
infruttiferi.
128. Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti
e l'Amministrazione. - Per le operazioni relative al servizio
dei conti correnti postali, la corrispondenza tra gli utenti e
l'Amministrazione è esente da tassa.
Per i correntisti l'esenzione è limitata alle corrispondenze
spedite in via ordinaria, salvo le eccezioni stabilite dal
presente decreto e dal regolamento.
129. Cessazione di responsabilità - Discordanza di somma fra
ricevuta e bollettino. - L'Amministrazione si libera da ogni
responsabilità per le somme versate in conto corrente quando i
pagamenti siano fatti nelle forme e nei modi stabiliti dal
regolamento.
In caso di discordanza tra la somma indicata nella ricevuta
rilasciata al versante e quella indicata nel bollettino di
versamento, fa fede quest'ultimo, salvo prova in contrario.
130. Estratto conto - Copia del conto. - Il correntista può
chiedere, in qualsiasi tempo, un estratto od una copia del suo
conto, pagando la relativa tassa.
131. Casi di opposizione. - Salvo quanto stabilisce il
regolamento per i casi di furto, smarrimento o distruzione di
assegni, non è ammessa altra opposizione al pagamento
all'infuori di quella fatta con citazione davanti all'autorità
giudiziaria dai titolari dell'azienda o società correntista o
dai coeredi del titolare defunto per controversie sulla
appartenenza del credito.
132. Visto dell'ufficio dei conti sugli assegni. - Salvo
quanto disposto dai successivi articoli 133 e 134 gli assegni
non possono circolare ne essere ammessi a pagamento se non siano
stati preventivamente sottoposti al visto dell'ufficio ove è
iscritto il conto.
Gil assegni che non possono essere addebitati per
insufficienza di copertura o per altro motivo sono subito
restituiti al presentatore, se esibiti a mano per il visto
urgente.
Sono rinviati al traente, entro il settimo giorno dalla data
di arrivo, gli assegni ed i postagiro che non siano potuti
addebitare nel suo conto per insufficienza di copertura.
133. Assegni fiduciari. - Gli assegni fiduciari possono essere
posti in circolazione, prima dell'apposizione del visto.
Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario o ultimo
giratario), per ottenere il pagamento, deve presentarlo, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di traenza, ad uno
degli uffici postali abilitati ai pagamenti "a vista".
Qualora, all'atto della presentazione del titolo, non vi sia
sufficiente copertura sul conto, il beneficiario, o il
giratario, ha facoltà di ripresentarlo per il pagamento
successivamente, purché entro il termine di cui al precedente
comma.
Gli assegni fiduciari che eccezionalmente siano inviati
all'ufficio dei conti correnti, vengono sottoposti al visto e
sono ammessi al pagamento a norma del successivo articolo.
Qualora non sia possibile addebitarli, essi vengono rinviati
al mittente, specificando i motivi del rinvio.
134. Validità degli assegni postali. - Prelevamenti urgenti. -
Gli assegni sono validi per due mesi oltre quello in cui è
avvenuta l'apposizione del visto, e sono pagabili entro tale
termine, in un determinato ufficio della località indicata dal
traente, o in tutti gli uffici postali secondo che eccedano o
meno i limiti di importo fissati con decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni.
Trascorso il termine sopra indicato, il loro importo è
rimborsato agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro
il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui
l'assegno è stato vistato, con le modalità stabilite dal
regolamento e con l'addebito del diritto fisso determinato ai
sensi dell'art. 7.
Presso gli uffici, abilitati al pagamento degli assegni
fiduciari, possono essere ammessi a pagamento anche gli assegni
tratti dal correntista a proprio favore, e non preventivamente
vistati dall'ufficio dei conti correnti, nei limiti e con le
modalità stabilite con decreto del Ministro per le poste e le
telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
135. Mancato rimborso degli assegni - Prescrizione. - Gli
assegni "trasferibili" e quelli "non trasferibili", e gli
assegni fiduciari, preventivamente vistati, non reclamati entro
il termine indicato al secondo comma dell'articolo precedente si
prescrivono a favore della Amministrazione delle poste.
136. Inattività del conto corrente - Prescrizione dei crediti.
- I crediti di conti correnti, sui quali non siano state
eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti
interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 1ø gennaio
successivo all'anno in cui è stata iscritta in conto corrente
l'ultima operazione o annotato l'ultimo atto interruttivo,
quando siano inferiori a L. 5000;
b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.
La prescrizione non è interrotta dall'accreditamento degli
interessi.
137. Reclamo nel servizio dei conti correnti postali. - I
reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono
essere presentati nel termine di due anni.
Detto termine decorre:
a) per le errate iscrizioni di operazioni in conto corrente
e per le rettifiche dell'ammontare del credito: dalla data di
registrazione dell'operazione sul conto;
b) per le omesse registrazioni a credito del conto: dalla
data di accettazione presso l'ufficio postale, se trattasi di
versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente,
se trattasi di postagiro; e dal 1ø gennaio successivo all'anno
cui si riferiscono, se trattasi di interessi;
c) per l'errato pagamento di un assegno: dal 1ø gennaio
successivo all'anno in cui l'assegno è stato vidimato
dall'ufficio dei conti correnti;
d) per ogni altro provvedimento il rapporto di conto
corrente: dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il
provvedimento.
La presentazione del reclamo interrompe il termine di
prescrizione.
138. Credito dell'Amministrazione verso il correntista postale
- Rivalsa - Procedura coattiva. - L'Amministrazione può
rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente per qualsiasi
credito che essa possa vantare verso il correntista in
dipendenza del servizio dei conti correnti.
Qualora la somma iscritta nel conto non sia sufficiente a
coprire il credito dell'Amministrazione, questa può valersi
della procedura coattiva, prevista dal regio decreto 14 aprile
1910 n. 639.
139. Assegni messi in circolazione senza disponibilità di
credito sul conto corrente. - Chi trae e rilascia un assegno
sopra un conto che non gli appartenga, o che sia estinto, o pone
in circolazione un assegno fiduciario sapendo che non è
disponibile sul proprio conto tutto il corrispondente importo, è
punito a termini delle leggi vigenti.
[Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per
estratto su uno o più giornali a spese del condannato] (9/a).
140. Ordini di riaccreditamento degli assegni e di revoca -
Esclusione di responsabilità. - L'importo degli assegni può
essere riaccreditato al conto del correntista traente nei casi
di inesistenza, di irreperibilità o di rifiuto del beneficiario,
e, nei limiti e con le cautele stabiliti dal regolamento, nel
caso di morte del beneficiario.
L'importo del postagiro è riaccreditato al conto del
correntista traente nel caso di inesistenza del conto
beneficiario.
Gli assegni ed i postagiro possono essere revocati fino a
quando non siano addebitati sul conto traente, ma
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'ordine
di revoca, per qualsiasi causa, non sia eseguito.
Non è ammessa la revoca degli assegni fiduciari né del
versamento in conto corrente.
141. Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli
eredi. - All'estinzione dei conti correnti caduti in successione
ed alla liquidazione del relativo credito provvedono
direttamente, nel limite d'importo stabilito dalle istruzioni, i
rispettivi uffici dei conti.
Oltre tale limite l'estinzione del conto ed il rimborso del
credito sono autorizzati dal direttore provinciale in sede di
ufficio conti.
142. Risoluzione del rapporto di conto corrente postale. -
L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, risolvere il
rapporto di conto corrente postale.
La morte, l'interdizione ed il fallimento del correntista,
regolarmente notificati all'ufficio detentore del conto,
producono la risoluzione del rapporto, tranne che gli eredi od i
rappresentanti legali non chiedano di essere autorizzati a
continuare la gestione del conto.
143. Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio. - I
fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono
dall'Amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla
Cassa depositi e prestiti.
Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni genere,
relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in
entrata al bilancio dell'Amministrazione delle Poste e delle
telecomunicazioni.
Capo IV - Diposizioni comuni ai vaglia e conti correnti postali
144. Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali
e degli assegni postali. - Il pagamento agli eredi dei vaglia
interni e degli assegni di conto corrente postale, caduti in
successione, è effettuato dagli uffici postali nel limite
d'importo stabilito dalle istruzioni.
Oltre tale limite e nei casi speciali indicati dalle
istruzioni, il pagamento è autorizzato dal direttore provinciale
delle poste e delle telecomunicazioni.
Per i vaglia interni e gli assegni scaduti e per i vaglia
internazionali, ordinari e telegrafici, provvede
l'Amministrazione centrale, o, su sua delega, la direzione
provinciale delle poste e delle telecomunicazioni.
145. Pagamento di vaglia e di assegni di conto corrente
postale scaduti di validità. - E' facoltà dell'Amministrazione
di provvedere al pagamento dei vaglia postali e degli assegni di
conto corrente postale dopo la scadenza del termine di validità
e prima che sia ultimata la revisione della relativa
contabilità, purché l'utente dimostri la fondatezza del suo
diritto, con le modalità fissate nel regolamento e paghi il
diritto determinato ai sensi dell'art. 7. Tale diritto non è
dovuto se il mancato pagamento non dipenda dall'utente.
Capo V - Libretti di risparmio
146. Emissione di libretti postali - Apertura di conto. - Gli
uffici postali ricevono per conto della Cassa depositi e
prestiti somme in deposito a titolo di risparmio, aprendo un
conto a favore di persone fisiche o giuridiche e rilasciando
alle medesime un apposito libretto, in cui saranno iscritte le
somme successivamente depositate, quelle rimborsate e gli
interessi maturati.
I commissari della Marina militare, in servizio a bordo delle
navi o presso i corpi a terra distaccati in territorio estero,
possono essere autorizzati ad eseguire operazioni per conto
delle casse postali di risparmio, secondo le norme emanate dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
le amministrazioni interessate.
147. Libretti nominativi e al portatore. - I libretti postali
di risparmio sono nominativi e al portatore.
I libretti al portatore sono emessi dagli uffici postali
autorizzati dall'Amministrazione.
148. Emissione gratuita dei libretti postali di risparmio. - I
libretti postali di risparmio sono forniti gratuitamente e sono
esenti da imposta di bollo.
Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di un
libretto, si rilascia, previa osservanza delle norme stabilite
dal regolamento, un duplicato, verso pagamento di una tassa.
149. Intestazione dei libretti postali nominativi. - I
libretti nominativi debbono contenere tutte le indicazioni
necessarie per la identificazione del titolare; se intestati a
persone fisiche, oltre l'indicazione del nome e cognome, debbono
recare anche quella della data e del luogo di nascita.
E' ammessa l'intestazione di un libretto a più persone anche
con facoltà all'uno o all'altro intestatario di ottenere
rimborsi.
All'intestazione può aggiungersi la dichiarazione di un
rappresentante per le sole operazioni di deposito e di rimborso.
I libretti possono essere rilasciati a persone minori, anche
senza alcuna dichiarazione di rappresentanza.
150. Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito. - Per ogni
deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio
deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia è
stabilita dall'art. 166.
151. Acquisto di titoli del debito pubblico - Depositi
volontari. - A richiesta dei titolari dei libretti, gli uffici
postali, con il solo rimborso delle spese, provvedono, mediante
prelievo delle somme iscritte sul libretto, all'acquisto di
titoli del debito pubblico o al deposito volontario presso la
Cassa depositi e prestiti.
152. Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito
pubblico. - I titolari dei libretti possono valersi degli uffici
postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi
del debito pubblico, purché al netto di ritenuta.
153. Interesse sui libretti postali di risparmio. - Sulle
somme depositate è corrisposto un interesse, il cui saggio è
stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto
con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di
interesse può essere modificato anche durante il corso
dell'anno.
Le variazioni dei saggi d'interesse hanno effetto dal primo
giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le
determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi
dopo la detta pubblicazione.
154. Computo degli interessi sul credito risultante nei
libretti postali di risparmio. - Lo interesse si computa con
decorrenza dal 1ø o dal 16 di ogni mese.
Per i depositi l'interesse decorre dal primo giorno della
quindicina successiva a quella in cui sono stati eseguiti.
Sulle somme rimborsate l'interesse cessa dal primo giorno
della quindicina in cui è stato eseguito il rimborso.
Alla fine dell'anno solare l'interesse maturato si aggiunge al
capitale versato e diventa fruttifero.
L'interesse è corrisposto sulle somme superiori a lire 100 ed
il calcolo viene effettuato con l'arrotondamento per difetto a
lire 110. La somma liquidata è arrotondata a lire 10 sempre per
difetto.
155. Iscrizione degli interessi sui libretti. - L'iscrizione
degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio
viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati
devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.
Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti
all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione
centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti
stessi.
156. Custodia dei libretti di risparmio. - E' vietato
affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.
L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della
custodia.
I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se
richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente
autorizzati.
Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per le
conseguenze della trasgressione al divieto ed all'obbligo
sanciti nel presente articolo.
Ove occorra, si potrà affidare la custodia dei libretti di
risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni.
157. Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione. - I
libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono
soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine
dell'autorità giudiziaria penale, anche per recupero di spese di
giustizia.
Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:
a) da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui
libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;
b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti
a succedere;
c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti
emessi a nome di più persone;
d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in
possesso di altre persone.
L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.
158. Cessione e pegno di libretti postali nominativi e
relativo credito. - Il credito dei libretti nominativi può
essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata da notaio.
I libretti possono essere dati anche in pegno.
La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati
all'ufficio di emissione.
159. Rimborsi sui libretti nominativi. - I rimborsi sui
libretti nominativi vengono fatti esclusivamente agli
intestatari dei libretti od ai loro rappresentanti, procuratori
o delegati.
La delega è ammessa soltanto per i rimborsi richiesti agli
uffici di emissione.
Sui libretti intestati a minorenni senza dichiarazione di
rappresentanza, i rimborsi vengono fatti ai minorenni medesimi,
tranne il caso di opposizione da parte dei rappresentanti
legali.
Se i minorenni non hanno compiuto i 10 anni, debbono essere
accompagnati, per riscuotere, da uno dei genitori, o dal tutore
o da altra persona di notoria probità, la quale convalidi con la
propria firma la loro firma di quietanza.
Sui libretti intestati ad interdetti, o vincolati a favore di
minori, i rimborsi sono soggetti alle norme del codice civile.
160. Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo.
- Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro le procure
speciali rilasciate per i rimborsi.
Sono esenti inoltre dalle imposte di bollo e legalizzazione
gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dai cittadini
residenti all'estero con le casse postali di risparmio.
161. Rimborsi su libretti nominativi. - I rimborsi non possono
essere eseguiti senza l'esibizione dei libretti.
Possono tuttavia ottenersi rimborsi provvisori con le modalità
stabilite dal regolamento su libretti nominativi che si trovino
in possesso dell'Amministrazione.
162. Rimborsi su libretti di risparmio al portatore. - I
rimborsi su libretti al portatore sono eseguiti a vista per
qualunque somma mediante la semplice esibizione del libretto.
Per i rimborsi su libretti nominativi, l'Amministrazione può
valersi dei termini stabiliti dal regolamento.
163. Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione. -
I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quello
di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa
conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione.
164. Enti locali - Depositi. - Le regioni, le province, i
comuni e gli istituti di beneficenza o di culto, giuridicamente
costituiti, possono valersi delle casse postali di risparmio per
il collocamento delle somme eccedenti i fabbisogni ordinari.
165. Depositi giudiziari o proventi di cancelleria. - Gli
uffici postali sono autorizzati a ricevere versamenti in denaro
per depositi giudiziari o proventi di cancelleria, a norma delle
disposizioni vigenti in materia civile e penale.
Tali depositi sono infruttiferi e sono soggetti a sequestro,
pignoramento od opposizione.
166. Ricevute - Cedole di rimborso - Discordanze. - Nei casi
di discordanza, fra le somme indicate nelle ricevute rilasciate
ai depositanti e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le
ricevute stesse, salvo prova in contrario.
Nei casi di discordanza fra le somme indicate nelle cedole di
rimborso e quelle iscritte nei libretti, fanno fede le prime,
salvo prova in contrario.
In mancanza dei documenti sopra indicati fanno fede le
scritture dell'Amministrazione centrale.
167. Reclamo - Termini. - Si decade dal diritto di
presentazione del reclamo per irregolarità o frodi, nel servizio
dei risparmi ove la richiesta relativa non sia presentata entro
due anni dalla data dell'operazione contestata, purché
l'irregolarità o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame
del libretto o della ricevuta di deposito.
Tale termine è aumentato di un anno per gli italiani residenti
all'estero.
168. Prescrizione del credito dei libretti. - Sono prescritti
a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti
con il decorso:
a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento fra
capitale e interessi;
b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille
tra capitale e interessi;
c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a
lire mille tra capitale e interessi.
I detti termini di prescrizione si computano per interi anni
solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo
all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte
dell'interessato.
Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola
iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere
il corso della prescrizione.
Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di
prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età.
169. Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini. - In
caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo,
formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso
di opposizione, i termini di prescrizione ricominciano a
decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o
l'opposizione rimossa.
Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del precedente,
articolo non si applicano alle somme versate a titolo di
deposito giudiziale.
170. Leggi sulla Cassa depositi e prestiti - Applicabilità al
servizio dei libretti e dei buoni postali fruttiferi. - Le
disposizioni del libro II, capo 2ø e 3ø, del testo unico delle
leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e successive modificazioni,
si applicano ai servizi regolati da questo Capo, in quanto non
Provvede il presente decreto.
Capo VI - Buoni postali fruttiferi
171. Emissione di buoni postali fruttiferi. - Gli uffici
postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento,
rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a
vistapresso gli uffici di emissione.
172. Calcolo degli interessi sui buoni postali. - Gli
interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori al
bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del
capitale.
Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati
prima che sia trascorso un anno dall'emissione.
173. Tabelle degli interessi - Variazioni. - Le variazioni del
saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte
con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di
nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti
serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle
precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del
saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli
della nuova serie e il relativo computo degli interessi è
effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al
primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in
vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni
che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio
decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo, degli
interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di
questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella
riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui
tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata
con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi
presso gli uffici postali
174. Esenzione di imposte e tasse. - Il capitale e gli
interessi costituenti l'importo dei buoni sono esenti da ogni
imposta o tassa di qualsiasi specie, presenti e future .
175. Insequestrabilità ed impignorabilità dei buoni postali
fruttiferi. - I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili
né pignorabili, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria
in sede penale.
Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per
successione a termini di legge.
176. Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi. -
I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine
del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.
Dal 1ø gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di
essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta
dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque
anni; la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di
diffida.
Le somme di cui non è stato chiesto il rimborso entro il
termine stabilito dal precedente comma sono acquisite alle
entrate di bilancio dell'Amministrazione postale.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
buoni emessi nell'anno 1939 e successivi, salvo quanto disposto
nel comma seguente.
Per quei buoni, emessi anteriormente alla data del presente
decreto, per i quali sia stata interrotta a suo tempo la
prescrizione con atto formalmente valido secondo le disposizioni
precedentemente in vigore, il termine di 30 anni previsto dal
primo comma del presente articolo decorre dal 1ø gennaio
successivo alla data dell'interruzione.
177. Buoni versati per cauzione. - I buoni postali fruttiferi
sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni
definitive da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni e di ogni altra pubblica
amministrazione.
Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la
direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli
istituti di previdenza, e saranno passibili soltanto di
incameramento a favore dell'ente cauzionato, nei casi previsti
dalle leggi o dal contratto.
Il deposito dei buoni è esente da tassa di custodia.
178. Rimborso dei buoni. - I buoni postali sono rimborsabili a
vista presso gli uffici di emissione.
Possono essere rimborsati da altri uffici, nei limiti di
taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con le condizioni e
modalità indicate dal regolamento.
A semplice richiesta dell'esibitore, l'Amministrazione
effettua la conversione dei buoni postali in altri buoni a tasso
di interesse maggiore di quello dei titoli esibiti. I nuovi
buoni devono recare la medesima intestazione e gli stessi
eventuali vincoli dei buoni da convertire.
Nei casi di cui al precedente comma deve essere convertito
l'intero montante dei titoli esibiti, salvo l'eccedenza
inferiore al taglio minimo dei buoni, eventualmente residuata
dall'operazione. Tale eccedenza, qualora non sia integrata
dall'esibitore in modo da consentire la emissione di un buono
del taglio minimo, viene depositata su un libretto di risparmio
nominativo recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli
dei titoli esibiti.
179. Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di
emissione. - Il rimborso di un buono, da eseguirsi da un ufficio
diverso da quello di emissione, è subordinato al pagamento della
tassa di un vaglia di pari importo quando avvenga prima che sia
trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.
180. Duplicazione dei buoni. - Il buono smarrito, sottratto o
distrutto viene duplicato, previa osservanza delle norme
stabilite dal regolamento ed il pagamento della relativa tassa.
181. Comitato centrale dei buoni. - All'organizzazione e alla
vigilanza del servizio dei buoni postali fruttiferi provvede il
comitato centrale dei buoni.
Il comitato centrale dei buoni ha sede presso il Ministero del
tesoro; è presieduto dal Ministro per il tesoro ed è composto
dal direttore della Cassa depositi e prestiti, come vice
presidente, dal direttore generale del tesoro, da un
rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e da un
altro funzionario del Ministero del tesoro nominato dal
Ministro, nonché dal direttore