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SEZIONE MONCALIERI
A.R.I.
Associazione Radioamatori Italiani
Italian Amateur Radio Association

_____________________________________________________

Sezione di Moncalieri - Moncalieri Section
P.O. Box 51 10024 Moncalieri - Italy

Sede: Piazza Barauda, 11 - loc. fraz. Barauda, Moncalieri (TO)

Centro Operativo: P.zza Fontanesi 3, 10153 Torino
Phone: 0339-8482833


Antenne, parafulmini, impianto di terra, ecc.

[ In pratica | La legge 46/90 | Il regolamento di attuazione
della Legge 46/90
| Il fax dell'Ing Avanzi del 9/9/1994 | Nota del Ministero Industria, Commercio e Artigianato ]


LEGGE 5 MARZO 1990, n° 46

Norme per la sicurezza degli impianti

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12/03/90)
___________________________________
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                        IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                  Promulga
la seguente legge:

                        Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti
   relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

   a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
      utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a
      partire dal punto di consegna dell' energia fornita dall' ente
      distributore;

   b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne
      e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

   c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
      liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi altra natura o specie;

   d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli di trasporto, di trattamento,
      di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a
      partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

   e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
      liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
      consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

   f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
      ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

   g) gli impianti di protezione antiincendio.

2. Sono altresi' soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti
   di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita'
   produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

                        Art. 2 - Soggetti abilitati.

1. Sono abilitate alla istallazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
   alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese,
   singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui
   al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni
   ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
   alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso
   dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte
   dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
   all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile
   tecnico che abbia tali requisiti.

                  Art. 3 - Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i
   seguenti:

   a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una Universita'
      statale o legalmente riconosciuta;

   b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
      specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui allo
      articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
      riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
      continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

   c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
      vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
      inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze
      di una impresa del settore;

   d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
      impresa del settore, nel medesimo ramo di attivita' dell'impresa stessa,
      per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai
      fini dell'apprendistato, in qualita' di operaio installatore con
      qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di
      trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
      all'articolo 1.

          Art. 4 - Accertamento dei requisiti tecnico-professionali

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali e' espletato per le
   imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato.
   Per tutte le altre imprese e' espletato da una commissione nominata dalla
   giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
   composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un
   membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
   rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza
   degli erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri
   designati dalle organizzazioni delle categorie piu' rappresentative a
   livello nazionale degli esercenti le attivita' disciplinate dalla
   presente legge; la commissione e' presieduta da un docente universitario
   di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico
   industriale di ruolo di materia tecnica.

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
   tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento,
   secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui
   all'articolo 15.

        Art. 5 - Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
   tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla
   data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione
   provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti,
   alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese
   artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 come imprese
   installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. Hanno altresi' diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
   tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla
   data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio,
   industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere
   iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte
   di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
   modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di
   manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

                    Art. 6 - Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
   cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 e'
   obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti,
   iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive
   competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e lo
   ampliamento degli impianti di cui al comma 1 e' obbligatoria al di sopra
   dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui
   all'articolo 15.

3. Il progetto di cui al comma 1 e' depositato:

   a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di
      autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni
      legislative e regolamentari vigenti;

   b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per
      gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad
      approvazione.

                    Art. 7 - Installazione degli impianti

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
   d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola
   d'arte.
   I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di
   sicurezza dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato
   Elettrotecnico Italiano (CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto
   dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a
   regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di
   messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di
   altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della
   presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a
   quanto previsto dal presente articolo.

        Art. 8 - Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica

1. Il tre per cento del contributo dovuto annualmente all'Istituto Nazionale
   per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per
   l'attivita' di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-
   legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge
   12 agosto 1982, n. 597, e' destinato all'attivita' di normazione tecnica,
   di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo
   versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico
   del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero
   dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico
   delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

                   Art. 9 - Dichiarazione di conformita'

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al
   committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel
   rispetto delle norme di cui all'articolo 7.
   Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice
   e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio,
   industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione
   contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il
   progetto di cui all'articolo 6.

          Art. 10 - Responsabilita' del committente o del proprietario

1. Il committente o il proprietario e' tenuto ad affidare i lavori di
   installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
   impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dall'articolo
   2.

            Art. 11 - Certificato di abitabilita' e di agibilita'

1. Il sindaco rilascia il certificati di abitabilita' o di agibilita' dopo
   aver acquisito anche la dichiarazione di conformita' o il certificato di
   collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto
   dalle leggi vigenti.

          Art. 12 - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
   del certificato di collaudo, nonche' dall'obbligo di cui all'articolo 10,
   i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui
   all'articolo 1.

2. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
   rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per
   usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli
   impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio
   della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9.

                Art. 13 - Deposito presso il comune del progetto,
        della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c),
   e) e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali e'
   gia' stato rilasciato il certificato di abitabilita', l'impresa
   installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla
   conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
   dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli impianti
   installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione
   di cui all'articolo 15.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
   dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo, ove previsto,
   si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di
   rifacimento.
   Nella relazione di cui all'articolo 9 dovra' essere espressamente
   indicata la compatibilita' con gli impianti preesistenti.

                           Art. 14 - Verifiche

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita'
   degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa
   vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei
   vigili del fuoco e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
   del Lavoro (ISPELS) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei
   liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
   all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
   di attuazione di cui all'articolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
   presentazione della relativa richiesta.

                    Art. 15 - Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
   emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto
   1988, n. 400, il regolamento di attuazione.
   Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti
   obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono
   definiti i criteri e le modalita' di redazione del progetto stesso in
   relazione al grado di complessita' tecnica dell'installazione degli
   impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di
   prevenzione e sicurezza.

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
   istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale
   della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del
   commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei
   rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
   rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate,
   da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai
   rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori
   di energia elettrica e di gas.

3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi
   sull'evoluzione tecnologica del comparto.

                                Art. 16 - Sanzioni

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
   committente o del proprietario, secondo le modalita' previste dal
   regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione
   amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
   Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo
   le modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
   amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalita'
   della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui allo
   articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei
   professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
   delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche' gli
   aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

            Art. 17 - Abrogazioni e adeguamento dei regolamenti
                            comunali e regionali

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti,
   qualora siano in contrasto con la presente legge.

                      Art. 18 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
   sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione,
   di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le
   imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire
   gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al
   committente o al proprietario la dichiarazione di conformita' recante i
   numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di
   commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la
   dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9.

                        Art. 19 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
   pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
   Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
   come legge dello Stato.

        Data a Roma, addi' 5 marzo 1990
___________________________________
                                N  O  T  E

AVVERTENZA:
        Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Note all'art. 2:

        - Il R.D. n. 2011/1934, e successive modificazioni ed integrazioni,
          approva il testo unico delle leggi sui consigli provinciali della
          economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'econimia
          corporativa.

        - La legge n. 443/1985 reca:<>.

Note all'art. 5:

        - Per la legge n. 443/1985 si veda nelle note all'art.2.

        - Per il R.D. n. 2011/1934 si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 8:

        - Il testo dell'art. 3, terzo comma, del D.L. n. 390/1982 (Disciplina
          delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie
          locali e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
          del Lavoro) e' il seguente:
          <>.

Nota all'art. 15:

        - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina della
          attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri) e' il seguente:

          Art. 17 (Regolamenti). -

          1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
             deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
             del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
             giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
             per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
                legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
                relativi a materie riservate alla competenza regionale;
             c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
                atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
                materie comunque riservate alla legge;
             d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
                pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
             e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei
                pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

          2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
             del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono
             emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
             da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
             quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
             potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
             regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
             vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme
             regolamentari.

          3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
             nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
             sottoordinate al Ministro, quando la legge espressamente
             conferisca tale potere.
             Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
             possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
             restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte
             della legge.
             I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
             come contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
             Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
             Ministri prima della loro emanazione.

          4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
             interministeriali, che devono recare la denominazione di
             "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
             sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti
             e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


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